AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.39
Data decisione, Autorità:
30.04.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00039
Lugano
30 aprile 1999/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 febbraio 1998
di
patr.
dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro le condizioni d’incanto 17 febbraio
1998 relativa alla part. __________ RFD di __________ nel fallimento della
procedura concernente anche
e
rappr.
dal Municipio
richiamata
l’ordinanza presidenziale 3 marzo 1998, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
-
18 marzo 1998 del __________
-
20 marzo 1998 dello __________
-
2 aprile 1998 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
30 novembre 1995 è stato decretato il fallimento della __________. In data 6
dicembre 1996 è stata pubblicata la sospensione della procedura fallimentare
per mancanza di attivi. A seguito dell’anticipo delle spese effettuato
dall’Ufficio esazione e condoni, la liquidazione fallimentare è stata
continuata in via ordinaria ex art. 232 LEF.
B. La
graduatoria del fallimento SIL e l’elenco oneri della part. __________ RFD di
__________ sono stati depositati il 17 giugno 1997 presso l’UEF di Locarno. In
data 30 ottobre 1997 è stato effettuato un nuovo deposito a seguito di una
nuova notifica in Va classe.
C. Il
17 febbraio 1998 l’UEF di Locarno ha depositato le condizioni d’incanto
relative alla part. __________ RFD di __________ di proprietà della società
fallita. Nelle condizioni d’incanto si legge in particolare al punto 8:
“8. L’aggiudicatario
deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo di
aggiudicazione:
a) (omissis)
b) i
crediti assistiti da ipoteca legale (premi di assicurazione contro gli incendi,
imposte fondiarie) non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti
nell’elenco oneri, inoltre le tasse correnti di diritto pubblico per l’acqua
potabile, gas, elettricità, fognature, ecc.”
Inoltre
in calce alle terza pagina delle medesime condizioni d’incanto si trova la nota
seguente:
“N.B.: Le
imposte federali e cantonali derivanti dall’aggiudicazione (imposta federale
utile sulla vendita di fr. 819’574.-- e la tassa utile immobiliare TUI di fr.
250’890.-- come a notifica del 10 febbraio 1998 ) saranno considerate quali
spese della massa fallimentare e pertanto dovranno essere dedotte dal provento
della realizzazione immobiliare e pagate in precedenza alla distribuzione del
ricavo netto ai creditori ammessi in graduatoria (DTF 120 III 128 seg. ; DTF
120 III 153 seg. e Rep. 1994 pag. 441 seg.)".
D. Con
ricorso 27 febbraio 1998 il __________ insorge contro le condizioni d’incanto
postulandone l’annullamento. Il ricorrente sostiene che i crediti fiscali
(tassa utile immobiliare e l’imposta federale utile sulla vendita) non
costituiscono debiti di massa e pertanto andrebbero depennati dalle condizioni
d’incanto. In via subordinata la Banca chiede che i crediti d’imposta cantonale
(tassa utile immobiliare ) e federale (imposta federale utile sulla vendita)
vengano ridotti e calcolate tenendo conto, per la determinazione dell’utile
imponibile, del prezzo di vendita del pacchetto azionario della __________
avvenuto nel 1987 per fr. 7’125’000.-- a valere quale prezzo del precedente
acquisto. Inoltre tali crediti d’imposta non andrebbero considerati spese di
realizzazione del pegno ed accollate al creditore pignoratizio. La Banca
ricorrente conclude quindi chiedendo che al punto 9 delle condizioni d’incanto
non vengano presi in considerazione per la richiesta di pagamento in contanti
gli importi relativi alla tassa utile immobiliare e all’imposta federale utile
sulla vendita pari rispettivamente a fr. 819’574.-- e fr. 250’890.--.
E. Delle
osservazioni delle altre parti interessate al procedimento si dirà se
necessario in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Oggetto
di disputa è in sostanza l’indicazione alla nota “N.B.” inserita dall’Ufficio
in calce alle condizioni d’incanto, secondo cui le imposte federali e cantonali
derivanti dall’aggiudicazione (imposta federale utile sulla vendita di fr.
819’574.-- e la tassa utile immobiliare TUI di fr. 250’890.-- ) saranno
considerate quali spese della massa fallimentare e pertanto dovranno essere
dedotte dal provento della realizzazione immobiliare e pagate in precedenza
alla distribuzione del ricavo netto ai creditori ammessi in graduatoria.
-
Le
condizioni d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne
costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/
Walder, op.cit., Vol. I, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite dall’amministrazione
del fallimento in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior
somma possibile (cfr. i combinati art. 134 e 259 LEF). In particolare
nell’ambito del fallimento le condizioni d’incanto, alle quali si applicano per
analogia, per quanto qui di rilievo, gli art. da 135 a 137 LEF, devono
indicare con esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali obbligazioni
da essi garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente sono da
estinguere con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese deve
sostenere il deliberatario oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art.135
cpv.1 e 2 LEF), atteso che a differenza di quanto avviene nell’esecuzione
speciale l’assegnazione al deliberatario - fino a concorrenza del prezzo di
aggiudicazione - di un’obbligazione personale assistita da pegno ha effetto
liberatorio per il fallito (cfr. art.130 cpv.4 RFF; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §51 n.12 p.340).
a) In
merito agli oneri che gravano il fondo (e meglio all’esistenza, all’ammontare,
al grado e all’esigibilità degli stessi) fa stato l’elenco oneri cresciuto in
giudicato e unito alle condizioni d’incanto quale parte essenziale (“wesentlicher
Bestandteil”) delle medesime (cfr. Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997,
§28 n.46, p.239). Con la pubblicazione del fallimento l’ufficio, tra l’altro,
ingiunge infatti ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese
sui beni in suo possesso d’insinuare entro un mese dalla pubblicazione i loro
crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art. 232 cpv.2 n.2
LEF). In caso di diritti frazionari costituiti su fondi appartenenti alla
massa, sarà poi compilato, per ogni fondo - sulla base delle risultanze dal
registro fondiario e delle insinuazioni dei creditori - un elenco speciale di
tutti i crediti da esso garantiti e degli altri aggravi reali che all’incanto
dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che
esistono e passano all’aggiudicatario per virtù di legge (cfr. art. 125 cpv.1
primo periodo RFF, art. 58 cpv.2 RUF).
b) Per
l’art. 208 cpv.1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto
alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono
effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Di questi ultimi - se ammessi
nell’elenco oneri - si dovrà indicarne con esattezza la scadenza, atteso che in
principio se sono scaduti al momento dell’incanto, vengono estinti con il
ricavo della realizzazione (cfr. art. 135 cpv.1 terzo periodo LEF)
rispettivamente - qualora comportassero anche un’obbligazione personale nei
confronti del fallito - saranno collocati ex art. 219 cpv.4 LEF nella
graduatoria per la parte rimasta scoperta, come crediti chirografari (cfr. art.
85 terzo paragrafo RUF). Se invece non sono scaduti al momento dell’incanto,
vengono assegnati all’aggiudicatario (cfr. combinati art. 130 e 46 cpv.2 RFF).
c) Crediti
assistiti da ipoteca legale devono tuttavia essere sempre saldati con la
realizzazione: se sono scaduti al momento dell’incanto vanno pagati in
contanti, con imputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art.
130 cpv.1 e art. 46 cpv.1 e 2 RFF), se invece non sono ancora scaduti e quindi
non iscritti nell’elenco oneri, vanno pagati dall’aggiudicatario senza imputazione
sul prezzo nella misura in cui rientrano in quelli previsti dall’art. 49 cpv.1 lett.b
RFF (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e 49 cpv.1 lett.b RFF), così come dovrà
essere esplicitamente indicato nelle condizioni di vendita.
-
Iscritti
nell’elenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare - possono
essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallito esistenti
al momento della dichiarazione di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”).
Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione
fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di
massa (“Masseschulden”) e quindi pagati integralmente
dall’amministrazione fallimentare attingendo dalla somma lorda ricavata dalla
liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori del
fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr. Fritzsche/Walder, op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.; Amonn/Gasser, op.cit., §48 n.2ss. p.
391 s.; DTF 106 III 124, 105 III ). Momento determinante per la distinzione tra
“Konkursforderungen” e debiti di massa è quindi in linea di principio la
dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna
1993, p.300). La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa
o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal
giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione
dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148ss.; 106 III 121s.; Amonn/Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Gilliéron, op.cit., p.300).
L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio
se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente - se
garantiti da pegno immobiliare - nell’elenco oneri) oppure se sono da ritenere
debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che
l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come
debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DFT 106 III
123s. e rif. ivi).
-
Oggetto
di disputa è il contenuto della nota “N.B.” inserita dall’UEF in calce alle
condizioni d’incanto. Ora, come accennato in precedenza (cons.2) le condizioni
d’incanto devono indicare tra l’altro anche le modalità di pagamento del prezzo
di aggiudicazione così come delle altre spese a carico dell’aggiudicatario,
quale parte va pagata in contanti e in quali termini (cfr. art. 46 ss. RFF).
Non rientra invece nel contenuto necessario delle condizioni d’asta
l’indicazione della destinazione dell’importo richiesto in contanti, né quella
dei presumibili debiti di massa, tantomeno l’indicazione se siffatti debiti
siano o meno al beneficio di una garanzia reale. Siffatta indicazione non solo
non è necessaria, ma è anzi inopportuna in quanto costringe gli interessati, in
particolare come nel caso concreto il creditore pignoratizio, a reagire
immediatamente - per non vedersi successivamente opporre il proprio silenzio -
contestando mediante ricorso un provvedimento dell’amministrazione fallimentare
(ammissione di un credito, rispettivamente dei relativi interessi, come debito
di massa garantito da ipoteca legale e privilegiato in sede di ripartizione a
scapito proprio dei creditori pignoratizi) di per sé soltanto anticipato: sarà
infatti in sede di ripartizione, quando dovrà essere allestito lo stato di
riparto a norma dell’art. 261 LEF che la questione della natura, dell’ammontare
rispettivamente dell’esistenza di una garanzia reale relativamente a crediti
ammessi dall’amministrazione fallimentare come debiti di massa potrà, se ancora
di attualità, essere esaminata ad opera del giudice competente, così come
esaminata potrà essere la specifica questione - qui ancora lasciata indecisa -
se, in che misura e con quali conseguenze crediti fiscali riconosciuti come
debiti di massa possano rientrare nella nozione di “spese d’inventario, di
amministrazione e di realizzazione del pegno” nel senso dell’art. 262 cpv. 2
LEF.
La
nota N.B. in calce alle condizioni d’asta va pertanto interamente depennata.
Non
può per contro essere accolta la richiesta di ridurre l’importo da pagarsi in
contanti, stabilito al punto 9 delle condizioni d’incanto in fr. 1’100’000.--,
a fronte di un valore di stima peritale di fr. 8’530’000.--. Non essendo
specificata la destinazione dell’importo richiesto in contanti, ed essendo tale
importo adeguato al valore dell’immobile, si giustifica il suo mantenimento nei
termini stabiliti dall’UEF di Locarno.
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati
gli art. 130, 134ss., 208, 209, 259, 261, 262 LEF, 36 ss., 46, 49ss. RFF, 85
RUF
pronuncia: 1. Il
ricorso 27 febbraio 1998 __________ è parzialmente accolto.
1.1. E’
depennata dalle condizioni d’incanto l’intera nota sub N.B. del seguente
tenore:
“N.B.: Le
imposte federali e cantonali derivanti dall’aggiudicazione (imposta federale
utile sulla vendita di fr. 819’574.-- e la tassa utile immobiliare TUI di fr.
250’890.-- come a notifica del 10 febbraio 1998 ) saranno considerate quali
spese della massa fallimentare e pertanto dovranno essere dedotte dal provento
della realizzazione immobiliare e pagate in precedenza alla distribuzione del
ricavo netto ai creditori ammessi in graduatoria (DTF 120 III 128 seg. ; DTF
120 III 153 seg. e Rep. 1994 pag. 441 seg.)”
1.2. L'UEF
di Locarno procederà nel senso del dispositivo n. 1.1.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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