projekte
15.1998.30 ΓÇó Enforcement complaint struck out as moot after wage garnishment withdrawn
15.1998.30Übriges Gericht29.04.1998Not Examined
The supervisory complaint concerned a wage garnishment in enforcement proceedings. During the appeal, the creditor renounced the garnishment, and the Locarno enforcement office annulled the challenged attachment order and removed the case from its docket. The cantonal supervisory chamber held that the complaint had become moot because the contested measure no longer existed and the prior decision had not been appealed. It therefore struck the complaint from the roll and ordered that no costs or indemnities be paid.
Art. 61 cpv. 2 lett. a and 62 cpv. 2 OTLEF; enforcement complaint becomes moot when the challenged garnishment is withdrawn and the enforcement office annuls the contested attachment order. Where the impugned measure is no longer in force and the underlying office decision has not itself been appealed, the supervisory authority no longer has a live controversy to decide and must strike the complaint from the roll. In such a situation, no court costs and no party indemnity are generally awarded.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.30
Data decisione, Autorità: 29.04.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00030
Lugano 29 aprile 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 febbraio 1998 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’atto di pignoramento 15 dicembre 1997/10 febbraio 1998 emesso nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente da
rappr. dall'__________
rilevato che con ordinanza presidenziale 23/27 febbraio 1998 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
preso atto che con scritto 23 marzo 1998 lo __________ ha rinunciato al pignoramento del salario del ricorrente nelle esecuzioni in oggetto, per cui l’UEF di Locarno con provvedimento 31 marzo 1998 ha annullato con effetto immediato l’atto di pignoramento in esame, stralciando il ricorso dai ruoli;
ritenuto che il pregresso giudizio, munito dell’indicazione dei mezzi di ricorso, non è stato impugnato;
considerato come il gravame sia così divenuto privo d’oggetto;
richiamati gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia
Il ricorso 17 febbraio 1998 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster