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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.27
Data decisione, Autorità:
17.04.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00027
15.98.00028
Lugano
17 aprile 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 17 febbraio 1997 di
Contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro le
condizioni d'incarto depositate il 30 gennaio 1997 nell'ambito della rogatoria
di fallimento n. __________
nei
confronti di
rappr.
da __________
procedura
interessante anche
patr.
dallo studio legale __________
e
richiamate
le ordinanze presidenziali 19 febbraio 1997, con le quali ai ricorsi non è
stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
-
26 febbraio 1998 dell’__________;
-
6 marzo 1998 della __________;
-
9 marzo 1998 della __________;
-
12 marzo 1998 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
30 gennaio 1998 l’UEF di Locarno depositava per dieci giorni le condizioni
d’incanto della PPP __________ RFD di __________ di proprietà della fallita
__________.
B. Con
ricorsi 17 febbraio 1998 __________ e __________ si aggravano contro le
condizioni d’incanto asseverando che le stesse non terrebbero conto del diritto
di abitazione iscritto a Registro Fondiario a favore di __________ e
__________. Inoltre le cartelle ipotecarie gravanti il fondo oggetto
dell’incanto sarebbero detenute dalla __________ in pegno manuale e quindi non
precederebbero il diritto di abitazione a favore dei ricorrenti. Postulano
quindi l’annullamento delle condizioni d’incanto.
C. Con
osservazioni 26 febbraio 1998 l’__________ chiede che i ricorsi vengano
respinti, in quanto le censure mosse dai ricorrenti sarebbero infondate,
essendo la graduatoria e l’elenco oneri regolarmente cresciuti in giudicato.
D. La
__________ chiede l’accoglimento dei gravami e l’annullamento dell’asta
tenutasi il 20 febbraio 1998, poiché la stessa si sarebbe svolta sulla base di
condizioni d’incanto errate.
E. La
__________ e l’UEF di Locarno nelle loro rispettive osservazioni, chiedono che
i ricorsi vengano dichiarati irricevibili, in quanto tardivi.
Considerando
in diritto: 1. I
ricorsi 17 febbraio 1998 di __________ e __________ sono entrambi diretti
contro le condizioni d’incanto relative alla PPP __________ RFD di __________
depositate dall’UEF di Locarno il 30 gennaio 1998. Sono motivati allo stesso
modo e si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica
la congiunzione delle procedure inc. 15.98.27. e inc. 15.98.28..
- Giusta
l’art. 134 cpv. 2 LEF, applicabile anche alla procedura di fallimento per il
rinvio dell’art. 259 LEF, le condizioni d’incanto sono esposte nell’ufficio
esecuzione e fallimenti almeno dieci giorni prima dell’incanto, perché ognuno
possa prenderne cognizione.
Il
deposito ha quale scopo di portare a conoscenza degli interessati le condizioni
d’incanto, dando loro la possibilità d’impugnarle mediante ricorso all’Autorità
di vigilanza.
Il
termine di ricorso non decorre dal giorno in cui il ricorrente ha avuto
effettiva visione delle condizioni d’incanto, bensì dal giorno del loro
deposito presso l’ufficio (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kotmann, SchKG, Zurigo 1997,
n. 23 ad art. 134).
- Orbene,
nel caso in esame le condizioni d’incanto oggetto dei gravami sono state
depositate dall’UEF di Locarno a partire dal 30 gennaio 1998 per dieci giorni
fino al 9 febbraio 1998. L’UEF di Locarno ha inviato in data 5 gennaio 1998 a
__________ __________, tramite invio raccomandato, l’avviso d’incanto con
l’indicazione che le condizioni d’asta sarebbero state visibili a partire dal
30 gennaio 1998.
I
ricorrenti si sono aggravati contro le condizioni d’incanto solo in data 17
febbraio 1998, quindi ben oltre il termine per inoltrare ricorso.
- Ne
consegue l’irricevibilità dei ricorsi, in quanto tardivi.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 134 e 259 LEF
pronuncia: 1. La
procedura inc. 15.98.27. e inc. 15.98.28. sono dichiarate congiunte.
-
Il
ricorso 17 febbraio 1998 di __________, è irricevibile.
-
Il
ricorso 17 febbraio 1998 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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