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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.26
Data decisione, Autorità:
21.04.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00026
Lugano
21 aprile 1998/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla segnalazione/denuncia 13 febbraio 1998 di
rappr.
dal __________
contro
l'operato dell’UEF di Locarno
nell'esecuzione n. __________ promossa
contro
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN
DIRITTO
che
il 6 febbraio 1998 __________ ha censurato il modus operandi dell'UEF di
Locarno sfociato nei pubblici incanti di data 8 luglio 1997 con conseguente
rilascio di un attestato di insufficienza del pegno per fr. 1'077'946.90 a
favore di __________;
che
con atto 9 febbraio 1998 l'UEF di Locarno si è espresso sulla pregressa
richiesta;
che
l'11 febbraio 1998 __________ dissente dall'opinione dell'organo d'esecuzione e
reputa che vi sia stato un pregiudizio per la banca di circa fr. 115'000.--;
che
il 13 febbraio 1998 l'UEF di Locarno si è nuovamente espresso in un'articolata
risposta, evidenziando che la procedura esecutiva è sfociata nello stato di
riparto depositato il 2 settembre 1997, rimasto inimpugnato, e nel conseguente
attestato di insufficienza di pegno del 29 settembre / 21 ottobre 1997, pure
rimasto senza impugnativa di sorta;
che
il 13 e 16 febbraio 1998 __________ si è aggravata all'Autorità cantonale di
vigilanza e ha ribadito che si sarebbero verificate violazioni del diritto
esecutivo ad opera dell'UEF di Locarno, con conseguente pregiudizio
patrimoniale per l'istituto bancario;
che
con ordinanza 2 marzo 1998 l'Autorità cantonale di vigilanza ha invitato
l'organo d'esecuzione ad esprimersi sulla segnalazione / denuncia 13 febbraio
1998;
che
con memoria 5 marzo 1998 l'UEF di Locarno ha ribadito la propria versione dei
fatti sulla successione cronologica degli eventi;
che
all'Autorità cantonale di vigilanza compete l'intervento d'ufficio in caso di
provvedimenti o atti radicalmente nulli, ritenuto che siffatto intervento può
darsi anche a seguito di ricorso irricevibile (ad esempio per tardività);
che
è principio indiscusso di diritto esecutivo, condiviso da giurisprudenza e dottrina
che vi possono essere violazioni di principi procedurali essenziali,
interessanti non solo chi è parte diretta nel procedimento esecutivo bensì
anche terzi non noti o la collettività nel suo insieme, non altrimenti sanabili
se non con la sanzione della nullità - ora ex art. 22 LEF - rilevabile in ogni
momento e con effetto ex tunc (cfr. Flavio Cometta, La procedura di reclamo
avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e
fallimenti, in: BlSchK 1989 p.42 e nota 6; Kurt Amonn / Dominik Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997,
n.34-35);
che
le censure formulate da __________ a suo esclusivo vantaggio non rientrano in
tutta evidenza tra quelle riferite a prescrizioni emanate nell'interesse pubblico
o di terzi non coinvolti nella procedura esecutiva;
che,
detto altrimenti, __________ doveva attivarsi nei termini di tempo richiesti
dall'istituto del ricorso ex art. 17 LEF - dieci giorni dal momento in cui ebbe
notizia del provvedimento suscettibile di impugnazione, cfr. art. 17 cpv.2 LEF
- per far valere quei diritti che tardivamente reputa ora siccome lesi;
che
si dà comunicazione di questo giudizio anche al Dipartimento delle istituzioni,
Divisione della giustizia, Bellinzona, quale destinatario per conoscenza della
segnalazione / denuncia 13 febbraio 1998 di __________;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF)
PRONUNCIA
-
La
segnalazione /denuncia 13 febbraio 1998 di __________, è evasa nel senso dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: __________
Comunicazione
al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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