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Numero d'incarto:
15.1998.210
Data decisione, Autorità:
21.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00210
Lugano
21 gennaio 1999 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 novembre 1998
di
contro
l'operato dell'UE di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa dalla
ricorrente contro
viste le osservazioni 19 novembre 1998 dell'UE
di Lugano;
ritenuto
in fatto:
A. __________
ha ottenuto il 27 gennaio 1993 un attestato di carenza di beni per fr. 1'672.--
nell'esecuzione in via di pignoramento n. __________ contro __________.
B. Con
lettera 11 novembre 1998 all'organo d'esecuzione, la creditrice ha formulato
una serie di censure contro l'inazione, a suo dire, dell'Ufficio esecuzione di
Lugano che non si impegnerebbe a sufficienza per indagare sulla disponibilità
di attivi dei debitori escussi.
C. Con
tempestiva risposta 12 novembre 1998 l'UE di Lugano ha reso noto alla
postulante che:
-
dal luglio 1991 al novembre 1997 sono stati emessi 16 attestati di
carenza di beni per complessivi fr. 7'728.35, l'ultimo il 21 novembre 1997
quando l'escusso era rappresentato dal tutore ufficiale;
-
il 20 gennaio e 16 febbraio 1998 sono stati emessi altri due precetti
esecutivi contro __________, per i quali non è stato possibile procedere alla
notifica - all'indirizzo indicato in __________ - per irreperibilità dell'escusso,
non più rappresentato dal tutore ufficiale;
-
"sta a lei decidere se tentare il recupero del suo credito con
l'emissione di un nuovo precetto esecutivo".
D. Con
ricorso 18 novembre 1998 __________ ha sporto "un reclamo riguardante il
lavoro svolto dall'Ufficio esecuzione di Lugano", censurando il fatto che
per la notevole mole di lavoro che incombe all'ufficio statale "un
creditore debba arrangiarsi da solo a controllare se l'indirizzo del debitore
in possesso dell'ufficio sia giusto, se percepisce qualche rendita, ecc."
Considerato
in diritto:
- Per
costante giurisprudenza, il ricorso serve solo al conseguimento di un fine
pratico e attuale (cfr. STF 23 agosto 1993 in re Inter Consultant H.-R. Studer
SA, in: JdT 1996 II 21 cons. 3; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.
3.2.1 ad art. 78, p. 729) di procedura esecutiva - non ottenibile in altro modo
(cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4. ad art. 7, p.
-
- e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (Art. 21
LEF; DTF 97 III 38 cons. 2 e rif.; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 6 n. 2; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3. ediz., Zurigo 1984, § 8 n.
14 e nota 25 con rif.). Il requisito si realizza quando vi è un pregiudizio (gravamen)
di natura patrimoniale, non necessariamente irreparabile.
La
procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e
non per precostituirsi una buona base di partenza in vista di un'eventuale
azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (DTF 110 III 89 cons. 1b, 105 III
36 s., 91 III 46 s. cons. 7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L. P. & LLCC
cons. 9 e rif.). Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti - danno
patrimoniale, atto d'ufficio dell'organo d'esecuzione e fallimento, illiceità,
e nesso adeguato di causalità (trattandosi di responsabilità causale non
occorre si dia colpa, art. 5 cpv. 1 LEF) - sono infatti di esclusiva competenza
del giudice civile cui la parte che se ne prevale potrà, se del caso e ove ne
ricorrano le condizioni, ricorrere (DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn/Gasser,
op. cit., § 5 n. 6-16; CEF 27 dicembre 1990 su reclamo R. G.).
Si
dà carenza di interesse pratico e attuale al ricorso quando lo stesso risultato
può essere conseguito con una semplice dichiarazione all'organo d'esecuzione e
fallimenti (cfr. Cometta, op. cit., n. 2.4. ad art. 7, p. 116). Ad esempio non
è ricevibile la domanda di ricostruzione d'ordine contabile, estranea alla
realtà esecutiva, con cui un escusso ha richiesto i giustificativi di ogni
operazione eseguita dall'ufficio esecuzione riferiti a oltre 300 esecuzioni in
corso e a 150 attestati di carenza di beni: in siffatta evenienza vi sono altri
mezzi più adatti al conseguimento del risanamento finanziario, come la
procedura concordataria (art. 293 ss. LEF) e l'appuramento bonale dei debiti
mediante trattative private (art. 333-336 LEF), cfr. CEF 21 maggio 1996 in re
E. G. Lo stesso si può dire per le pretese di terzi sul bene pignorato, nel
senso che ex art. 106 LEF vanno fatte valere con semplice notifica all'ufficio
esecuzione: ne consegue l'irricevibilità del ricorso secondo l'art. 17 LEF, non
essendo ammissibile far capo a rimedi di diritto senza che vi sia pregiudizio
giuridico non altrimenti sanabile, cfr. CEF 8 maggio 1996 su reclamo V. D. G.
& LLCC.
-
Nel
caso di specie l'esecuzione n. __________ si è conclusa da tempo con
l'emissione a favore della ricorrente, in data 27 gennaio 1993, dell'attestato
di carenza di beni contro __________ per fr. 1'672.--. Essendo ormai decorsi
oltre sei mesi, la creditrice può promuovere una nuova esecuzione solo facendo
spiccare un nuovo precetto esecutivo (art. 149 cpv.3 LEF e contrario): in
siffatta evenienza, il citato attestato di carenza di beni - erroneamente
indicato dalla ricorrente solo come verbale di pignoramento - varrà come
riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 LEF e conferirà alla creditrice
i diritti indicati nell'art. 271 cpv.1 n.5 e 285 LEF.
-
In
assenza di un'esecuzione pendente, l'Ufficio esecuzione di Lugano non solo non
deve ma nemmeno può occuparsi di debitori escussi nel passato. L'auspicio
espresso dalla ricorrente non tiene conto della realtà esecutiva e misconosce
il chiaro indirizzo che il legislatore federale ha inteso assegnare al diritto
di esecuzione forzata: si può procedere solo in presenza di un'esecuzione
conforme al diritto esecutivo, ritenuto che in caso contrario la carenza di interesse
pratico e attuale impedisce qualsivoglia intervento amministrativo.
-
Compete
pertanto solo alla ricorrente valutare se - sulla base delle informazioni
correttamente date dall'Ufficio d'esecuzione ma da essa mal comprese - sia
opportuno iniziare una nuova esecuzione, con la nota conseguenza di doverne
anticipare i costi in conformità dell'art. 68 LEF.
-
Il
ricorso 18 novembre 1998 di __________ va pertanto dichiarato irricevibile.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e
non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art.
17 LEF,
Pronuncia:
-
Il
ricorso 18 novembre 1998 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: __________
Comunicazione
all'UE di Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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