AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.202
Data decisione, Autorità:
29.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00202
Lugano
29 gennaio 1999
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 30 ottobre 1998 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 26 ottobre
1998 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti
della ricorrente, rispettivamente da
(rappr. da
__________)
e da
(rappr. da
__________)
viste le
osservazioni
– 9 novembre 1998
della __________ e __________
– 10 novembre 1998
dell’UE di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ e lo __________ procedono nei confronti di __________
B. Il
26 ottobre 1998 l’UE di Lugano ha pignorato il salario dell’escussa per
l’importo mensile di fr. 459.--. In data 27 ottobre 1998 è stato notificato
alla datrice di lavoro della debitrice, __________, il pignoramento di salario
con effetto immediato.
C. Con
ricorso 30 ottobre 1998 __________ si aggrava contro il pignoramento di salario
26 ottobre 1998 con la seguente motivazione:
“Mi
appello veramente a voi invitandovi a non sottrarmi l’importo di fr. 459.--
dalla mia busta paga e vi prego invece di aiutarmi.”
D. Con
osservazioni 9 novembre 1998 la __________ e lo __________ chiedono la
reiezione del gravame
E. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una
motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in
che consiste la violazione. Benché non si possa essere troppo esigenti sulla
motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla
ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea
di principio, riservato l’intervento d’acchito dell’Autorità cantonale di
vigilanza in applicazione dell’art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione,
come pure per completare un ricorso insufficientemente motivato (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n. 4.2. ad art. 7).
-
Nel
caso di specie __________ si aggrava contro il verbale di pignoramento 26
ottobre 1998. Le uniche allegazioni contenute nel gravame sono generiche affermazioni
riguardanti le difficoltà economiche della debitrice e della sua famiglia.
L’Ufficio avrebbe quindi dovuto assegnare alla ricorrente il termine dell’art.
7 cpv. 5 LPR per completare l’atto insufficientemente motivato, non adempiendo
lo stesso i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono
quindi retrocessi all’UE di Lugano, affinché assegni alla ricorrente un termine
perentorio, non superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la
comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il
ricorso dichiarato irricevibile.
-
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
17 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1. Il
ricorso 30 ottobre 1998 di __________, è evaso nel senso dei considerandi
-
Gli
atti vengono retrocessi all’UE di Lugano affinché abbia a determinarsi come al
considerando 2. di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster