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Numero d'incarto:
15.1998.189
Data decisione, Autorità:
26.04.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00189
Lugano
26 aprile 1999/FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 30 ottobre 1998 di
(rappr.
dall’avv. __________)
contro
l’operato dell’ Ufficio
di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa da
contro
in materia di
prosecuzione dell’esecuzione;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 3 novembre 1998 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 25 novembre 1998 dell’UE di Lugano;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
__________ procede con PE n. __________ dell’UE di Lugano del 20 settembre 1997
contro __________ per il pagamento di premi assicurativi;
che
l’escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che
con decisione amministrativa 9 dicembre 1997 (“Décision selon Art. 80 LAMal – Commandement
de payer n. __________”) __________ ha determinato in fr. 2’706.– (“fr. 2’696.–
pour cotisations + fr. 10.– pour frais de rappels”) il ritardo contributivo
dell’assicurato, rigettando contestualmente per tale importo l’opposizione interposta
da __________ al precetto esecutivo;
che
la decisione amministrativa 9 dicembre 1997 è stata resa con l’indicazione dei
rimedi di diritto, nel senso che “il s’agit d’une décision de notre part au sens
des dispositions légales (art. 80 LAMal)”, ritenuto che “contre cette décision vous
pouvez faire opposition auprès du service contentieux de notre caisse dans les
30 jours dès sa communication (art. 85 LAMal)” e che “l’opposition doit être formulée
par écrit et dûment motivée”;
che
__________ non ha formulato opposizione presso l’assicuratore ex art. 85 cpv. 1
LAMal [Legge federale sull’assicurazione malattie, del 18 marzo 1994, in: RS
832.10];
che
la decisione amministrativa 9 dicembre 1997 __________ è pertanto cresciuta in
giudicato, così come il contestuale rigetto definitivo dell’opposizione
interposta __________ al precetto esecutivo n. __________;
che
il 5 agosto 1998 __________ ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione;
che
con provvedimento 8 settembre 1998 l’UE di Lugano ha reso noto all’escusso che
il 20 ottobre 1998 si procederà al pignoramento per il noto credito
nell’esecuzione n. __________;
che
il 20 ottobre 1998 il pignoramento ha avuto luogo alla presenza del patrocinatore
dell’escusso;
che
dal verbale di pignoramento si evidenzia la tesi di parte escussa di ritenere
“nulla la decisione di rigetto dell’opposizione in quanto la stessa è in
contrasto con l’art. 6 CEDU” perché la precettante è stata giudice in causa
propria;
che
con reclamo (recte: ricorso) 30 ottobre 1998 __________ si è aggravato contro
il verbale di pignoramento 20 ottobre 1998, postulandone la declaratoria di
nullità per pregressa nullità della decisione 9 dicembre 1997 di rigetto
dell’opposizione;
che
per il ricorrente va operata, contrariamente alla giurisprudenza del Tribunale
federale in DTF 121 V 109-112, una chiara distinzione tra la decisione su
opposizione ex art. 85 LAMal e quella sul rigetto dell’opposizione nell’ambito
di una procedura esecutiva;
che
la citata soluzione giurisprudenziale è – a mente dell’escusso – semplicistica
e insostenibile, atteso che:
– essa viola il
principio fondamentale di ogni stato di diritto nel senso che nessuno possa
essere giudice in causa propria;
– si dà violazione dell’art.
6 CEDU nonché degli art. 4, 58 e 59 Cost.;
– il debitore viene in
sostanza ad essere giudicato non da un giudice ma da un impiegato del proprio
asserito creditore, per di più non al domicilio del debitore bensì alla sede
della cassa malati;
– l’art. 58 Cost. ha
abolito la giurisdizione ecclesiastica, mentre il Tribunale federale delle
assicurazioni vorrebbe creare la giurisdizione delle casse malati;
– non può darsi altra
sanzione che la nullità della decisione di rigetto e del conseguente
pignoramento;
che
il ricorso è irricevibile nella misura in cui ha per oggetto la decisione
amministrativa 9 dicembre 1997 della __________, impugnabile – compreso il
pronunciato sul rigetto definitivo dell’opposizione interposta a pregresso
precetto esecutivo – secondo le modalità previste dalla LAMal;
che
la decisione ex art. 80 LAMal può essere impugnata entro trenta giorni formulando
opposizione all’assicuratore (art. 85 cpv. 1 LAMal), ritenuto che la decisione
su opposizione è a sua volta impugnabile mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 86 cpv. 1 LAMal),
contro cui vi è infine il rimedio del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni (art. 91 LAMal);
che
le censure sulle eventuali carenze del pronunciato amministrativo sfuggono in
tutta evidenza al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza in materia di
esecuzione e fallimenti;
che
l’escusso ha omesso di impugnare il giudizio amministrativo nelle sue due componenti
di pronunciato di merito e di rigetto;
che
il diritto per la creditrice – riconosciuto e voluto del legislatore federale –
di emanare decisioni di merito con contestuale rigetto definitivo
dell’opposizione conferisce in sostanza ad una parte di essere giudice in causa
propria;
che
l’istituto contro cui si sono levate serie critiche dottrinali meritevoli di
approfondimento (cfr. Pierre -Robert Gilliéron,
Le point sur le droit des poursuites et des faillites, in: SJZ 1996 p. 295; Tibêre Adler, La mainlevée de l’opposition
par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances
sociales, Enseignement de 3. cycle de droit 1989, Friborgo 1990, p. 241-260; Jacques Reymond, Mainlevée et continuation
de la poursuite, in: SJZ 1982, p. 306-309; Gilliéron,
nota a DTF 109 V 46, in: JdT 1985 II 95), costituisce in tutta evidenza
un’eccezione nel sistema del diritto esecutivo, pur presentando innegabili
vantaggi dal profilo pratico poiché consente un’accelerazione delle procedure,
di regola senza pregiudizi irreparabili per la parte debitrice;
che
l’eccezione si giustifica nei soli casi in cui vi sia una chiara base legale
espressa;
che
siffatta base legale è stata riconosciuta dal Tribunale federale negli art. 97
cpv. 4 LAVS e 30 cpv. 1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51 e 107 III
62-66);
che
analoga base legale vi è ora all’art. 88 cpv. 2 LAMal, con riferimento alla
normativa ex art. 80 ss. e 85 ss. LAMal;
che
la precettante è legittimata, in virtù del suo potere giurisdizionale, a
determinarsi sul merito della disputa di diritto amministrativo –nel caso di
specie di diritto delle assicurazioni sociali – con possibilità di contestuale
rigetto definitivo dell’opposizione, a condizione però che la decisione
amministrativa sia stata preceduta dell’emissione di un precetto esecutivo (DTF
121 V 110 cons. 2; 119 V 331 cons. 2b; 109 V 49 cons. 3b; 107 III 64 cons. 3);
che
la sentenza DTF 121 V 109-112 va condivisa, benché aspramente criticata da Pierre
Robert Gilliéron in JdT 1998 II, p. 6s., atteso che l’autore citato:
– non vuole riconoscere
il diritto dello Stato di disciplinare con efficacia – privilegiando gli
aspetti pratici a quelli dogmatici – un coacervo di dispute che trae origine,
nella massima parte dei casi, da mancanza di liquidità degli assicurati;
– misconosce che è
nell’interesse degli assicurati evitare inutili spese giudiziarie in sede di
rigetto dinanzi al giudice ex art. 80 ss. LEF, ritenuto che non solo le censure
riferite al diritto delle assicurazioni sociali ma anche l’accessorio del rigetto
dell’opposizione possono formare oggetto di procedimento amministrativo e
giudiziario fino al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 91 LAMal);
– confonde l’esigibilità
dl credito della Cassa malati con il titolo di rigetto definitivo, ritenuto che
se l’esigibilità del credito fondato sul diritto materiale delle assicurazioni
sociali precede nel tempo l’emissione del precetto esecutivo, allora la
procedura è corretta: in tal caso la decisione amministrativa potrà infatti
determinarsi non solo sugli aspetti assicurativi ma anche su quelli esecutivi
del rigetto definitivo;
che
il precetto esecutivo, emesso il 20 settembre 1997, è anteriore alla decisione
amministrativa resa dall’__________ il 9 dicembre 1997;
che
in tutta evidenza il pronunciato della cassa malati è idoneo a rigettare
l’opposizione a un precetto esecutivo emesso in precedenza;
che
nel caso di specie non si realizza qualsivoglia ipotesi di nullità ex art. 22
LEF;
che
in quanto ricevibile il ricorso va respinto;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così
stabilito dalla normativa di diritto federale;
richiamati gli art.
22, 79, 80 e 88 LEF; 80, 85, 86, 88 e 91 LAMal;
pronuncia: 1. Il
ricorso 30 ottobre 1998 di __________, in quanto ricevibile è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, Lugano, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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