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Numero d'incarto:
15.1998.175
Data decisione, Autorità:
25.11.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00175
Lugano
25 novembre 1998
/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 ottobre 1998 di
rappr. dall’amministratore unico
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona e meglio contro l’avviso d’incanto unico 13 ottobre 1998
nell’esecuzione n. __________ promossa da
nei confronti di
rappr.
dall’amministratore unico __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 20 ottobre 1998, con la quale al ricorso non è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 13 novembre 1998 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ UEF Bellinzona, il 20, rispettivamente il
__________, è stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio l’avviso d’incanto unico relativo alla part.
__________ RFD __________. Debitrice risulta essere la società __________,
mentre terza proprietaria del pegno è la società __________.
B. Con
ricorso 16 ottobre 1998 la __________ si aggrava contro l’avviso d’incanto
unico sostenendo che quest’ultimo non le sarebbe stato notificato, malgrado la
ricorrente risulti essere terzo proprietario del pegno. Chiede inoltre che la
procedura d’incanto venga sospesa fino alla definizione delle responsabilità
penali dell’ex gerente della __________ nell’accensione e nella susseguente
messa a pegno di una cartella ipotecaria di nominali fr. 100’000.-- che sarebbe
alla base della procedura esecutiva promossa dalla Banca.
C. Nelle
sue osservazioni 13 novembre 1998 l’UEF di Bellinzona, rimettendosi al giudizio
di questa Camera, ha comunicato di aver provveduto, in data 19 ottobre 1998, a
notificare al nuovo amministratore unico della ricorrente, __________, l’avviso
d’incanto in oggetto.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 139 LEF l’ufficio di esecuzione notifica, con lettera semplice, copia
del bando d’incanto, al creditore, al debitore e, all’occorrenza, al terzo
proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro
fondiario, sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante. Con
la revisione della LEF, tale avviso non costituisce più una formalità
indispensabile per la validità dell’incanto e la sua omissione non legittima
l’interessato ad impugnare l’incanto (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG,
Zurigo 1997, n. 10 ad art. 139).
-
In
casu l’UEF di Bellinzona ha notificato con lettera semplice l’avviso d’incanto
al nuovo amministratore della società Immobiliare __________ in data 19 ottobre
-
Quindi l’Ufficio, anche notificando l’avviso d’incanto al terzo
proprietario del fondo solo il 19 ottobre 1998, ha agito correttamente,
malgrado la legge non preveda più tale obbligo, avendo stabilito che la
comunicazione può avvenire con lettera semplice e quindi a solo titolo
orientativo (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. , n. 10 ad art. 139).
Le ulteriori censure della ricorrente relative alle vicende penali che
avrebbero condotto alla messa all’incanto del fondo, non possono trovare
accoglimento in questa sede, sfuggendo tale esame al potere di cognizione
dell’Autorità di vigilanza
-
Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 139 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 16 ottobre 1998 __________, è respinto
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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