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Numero d'incarto:
15.1998.150
Data decisione, Autorità:
15.12.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00150
Lugano
15 dicembre 1998 FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 4 settembre 1998 di
rappr. __________
contro
e meglio contro il pignoramento 28
agosto 1998
nelle
esecuzioni n. __________ e _________ promosse da
rappr__________
nei
confronti di
viste
le osservazioni
16 settembre 1998 dell’Ufficio esazione e condoni
17 settembre 1998 dell’UEF di Locarno
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Lo __________ procede
nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. Con
domanda di proseguimento dell’esecuzione datata 22 luglio 1998 lo __________
chiedeva il pignoramento di ogni avere e/o cassette di sicurezza e deposito
titoli presso la __________ - __________ e __________, nonché il pignoramento
del conto corrente postale intestato all’escusso.
C. Con
lettera 28 agosto 1998 l’UEF di Locarno invitava __________ di __________ a
voler bloccare tutti gli averi bancari intestati all’escusso sino a concorrenza
del credito di fr. 17’032.50.
D. Con
ricorso 4 settembre 1998 __________ si aggrava contro tale richiesta rilevando
nella stessa, a suo dire, delle carenze dal profilo formale e sostanziale.
Infatti la Banca afferma che:
“
il vostro scritto non sembra essere un avviso formale di pignoramento , che
riteniamo debba essere fatto su un formulario ufficiale, indicante
espressamente le norme giuridiche applicabili e i relativi termini ricorsuali;
dal
vostro scritto non si evince se al debitore sia stato o meno notificato un
avviso di pignoramento;
il
vostro provvedimento ha carattere investigativo generalizzato (tutti gli
averi e/o cassette di sicurezza, depositi presso i vostri istituti bancari...).
Non
si comprende a quali istituti bancari si riferisca, ritenuto che in ambito LEF
vale il principio della territorialità, in virtù del quale un ufficio di
esecuzione è competente unicamente per i beni che si trovino nel luogo del
proprio distretto (art. 89 LEF). (...)
il
provvedimento in questione lede manifestamente il cosiddetto principio della
specialità, laddove colpisce beni non individualizzati, ovvero tutto quello che
il terzo (la banca) dovrebbe possedere per conto del debitore escusso.”
Alla
luce di tali considerazioni lo __________ postula l’annullamento della
notifica di pignoramento in oggetto e chiede che venga emanata una nuova
notifica rispettosa dei principi della territorialità e specialità.
E. Delle
osservazioni dello __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 91 cpv. 4 LEF i terzi che detengono
beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di
pena, lo stesso obbligo di informare del debitore. I terzi non possono rifiutarsi
di indicare eventuali beni del debitore invocando il segreto professionale o
bancario (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts,
Berna 1997, § 22 n. 35, p. 156; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo
1997, n. 31 ad art. 91).
- Nel
caso di specie l’UEF di Locarno, dopo aver appurato che il debitore intrattiene
delle relazioni bancarie con la filiale di __________, ha ordinato, con lettera
28 agosto 1998, il blocco di tutti gli averi bancari dell’escusso. Si tratta di
una misura conservativa urgente attuabile anche prima dell’esecuzione del
pignoramento (cfr. Amonn/Gasser, op. cit. , § 22 n. 65, p. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 8 ad art. 99; DTF 109 III 13 cons. 2).Tale misura conservativa
deve essere formulata in altro modo dal non chiaro (ed in parte errato)
provvedimento 28 agosto 1998 del quale va ordinata d’ufficio la rettifica nei
termini seguenti:
“E’
fatto ordine alla __________ di voler bloccare tutti gli averi, conti e
depositi e/o cassette di sicurezza, deposito titoli presso la propria
succursale di __________ di proprietà dell’escusso, sino a concorrenza
dell’importo di fr. 17’032.50 oltre le spese e di comunicare all’UEF di Locarno
gli eventuali avere e dare in conto nonchè i movimenti successivi al 28 agosto
1998”.
La
Banca è obbligata a dar seguito all’ordine impartitole dall’UEF di Locarno in
ossequio a quanto stabilito dall’art. 91 cpv. 4 LEF. Quando l’UEF avrà
stabilito l’esistenza o no di beni intestati al debitore, solo allora potrà
essere allestito il verbale di pignoramento.
Va
inoltre rilevato che se si accerteranno, contrariamente all'affermazione
dell'escusso verbalizzata nel verbale di pignoramento 4 settembre 1998 beni
presso __________ di __________ l’escusso verrà segnalato al Ministero pubblico
in conformità degli art. 4 e 181 CPP.
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame nel senso dei considerandi
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 91 e 99 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 4 settembre 1998
di __________, è parzialmente accolto nel senso dei considerandi.
-
E’
fatto ordine all’UEF di Locarno di determinarsi come al considerando 2. di
questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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