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Numero d'incarto:
15.1998.131
Data decisione, Autorità:
28.08.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00131
Lugano
28 agosto 1998/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla domanda 13 agosto 1998 di revoca dell'amministrazione fallimentare
speciale presentata da
contro
l'operato della __________, quale Amministrazione fallimentare speciale nella
liquidazione fallimentare riferita al fallito
ritenuto
in via d'eccezione di dover prescindere dall'istruttoria;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto
che
l'avv. __________, creditore nella liquidazione fallimentare __________,
chiede:
a) la
revoca dell'Amministrazione fallimentare speciale con contestuale nomina
dell'Ufficio fallimenti di Lugano quale amministrazione fallimentare ordinaria;
b) la
fissazione di un termine alla __________ per presentare il rendiconto del suo
operato;
c) l'ordine
all'amministrazione fallimentare ordinaria di procedere all'immediato inoltro
dell'azione revocatoria del 31% del pacchetto azionario della __________
attribuito a __________;
che
l'istante motiva la domanda di revoca con tutta una serie di elementi di
violenta suspicio partitamente indicati nella memoria 13 agosto 1998, ai quali
si rinvia, meritevoli di particolare approfondimento non solo da parte
dell'amministrazione fallimentare straordinaria e della delegazione dei creditori
ma anche dell'imminente Seconda assemblea dei creditori;
che
la disponibilità del 31% delle azioni della __________ da parte della moglie
del fallito e le modalità di tentata - e sventata, per effetto dell'intervento
dell'avv. __________ - assegnazione del rimanente 69% alla moglie del fallito
evidenziano comportamenti perlomeno discutibili dell'amministrazione
fallimentare speciale;
che
l'allegazione dell'avv. __________, nel parallelo ricorso inc. 15.98.115, volta
alla vendita del pacchetto azionario della __________ ai pubblici incanti - in
luogo di quella tra i soli creditori - sembra prima facie essere il modo di
realizzazione più vantaggioso per i creditori, benché possa pregiudicare gli
interessi di __________ all'acquisto per fr. 120'000.--;
che,
per dirla con l'istante (cfr. p. 3, n. 3), "è infatti ovvio che la cerchia
degli interessati ad acquisire un immobile, che ha la nomea di casa di
tolleranza, sia ristretta a gente che non si fa troppi problemi, per cui più è
ampia la cerchia dei partecipanti (N.d.r.: esterni) più è probabile che si
spunti un prezzo più interessante per la massa";
che
siffatta questione non deve qui essere vagliata oltre, formando oggetto di
disputa autonoma nel parallelo ricorso 10 luglio 1998 dell'avv. __________;
che
l'intero iter procedurale della liquidazione fallimentare rende ipotizzabile il
sospetto che vi possano essere ingerenze del fallito e di sua moglie
__________, incompatibili con la disciplina del diritto esecutivo federale;
che
per il 18 settembre 1998 è prevista la Seconda assemblea dei creditori;
che
a tale adunanza possono partecipare tutti i creditori, i cui crediti non siano
stati rigettati definitivamente (oltre ai creditori con crediti ammessi, anche
quelli la cui qualifica dipenda dall'esito di un ricorso ex art. 17 LEF o di
un'azione di contestazione della graduatoria nel senso dell'art. 250 LEF), ad
esclusione dei creditori rivendicanti con successo nel senso dei combinati art.
242 LEF e 34 RUF e dei creditori privilegiati di massa [ossia di quei creditori
con crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, che obbligano non il
fallito ma la massa fallimentare (cfr. ad esempio l'art. 262 cpv. 1 LEF); sulla
nozione, cfr. Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
6. ediz., Berna 1997, § 48, n. 2-9, p. 391 s., con riferimenti];
che
il miglior accertamento della qualità di creditore determina la differenza
qualitativa tra la Prima e la Seconda assemblea, giustificando le estese
competenze di cui solo quest'ultima beneficia;
che
le estese competenze della Seconda assemblea -riconducibili al senso di
responsabilità di chi decide nella consapevolezza che una buona gestione
consente un maggior ricavo da distribuire - si riassumono in sostanza nella
facoltà di:
a) ordinare
quanto è necessario alla gestione corretta e celere della liquidazione
fallimentare (art. 253 cpv. 2 seconda proposizione LEF): in siffatte incombenze
rientrano, a titolo esemplificativo, la riattivazione delle cause civili e dei
procedimenti amministrativi sospesi al momento della dichiarazione di
fallimento (art. 207 cpv. 1 e 2 LEF), la realizzazione a trattative private dei
beni appartenenti alla massa (art. 256 cpv. 1 seconda proposizione LEF), la
rinuncia a far valere determinati diritti spettanti alla massa (con cessione ai
creditori ex art. 260 cpv. 1 LEF) o la realizzazione di tali pretese
nell'ipotesi che non siano state formulate domande di cessione (art. 260 cpv. 3
LEF);
b) deliberare
sulla conferma o la revoca dell'amministrazione fallimentare speciale e della
delegazione dei creditori;
c) deliberare
sulla proposta di concordato nella procedura di fallimento ex art. 332 LEF,
previo parere dell'amministrazione, purché l'avviso di convocazione ne faccia
menzione;
che
un cambiamento di amministrazione è, in linea di principio, contrario allo
scopo della legge quando la procedura fallimentare volge al termine (DTF 109
III 89 cons. 2), riservato il caso in cui l'amministrazione fallimentare non
sia in grado di condurre a compimento la procedura (DTF 109 III 90 cons. 3b);
che
per ragioni di celerità e per economia di giudizio, approssimandosi la Seconda
assemblea già prevista per il 18 settembre 1998 (cfr. osservazioni 15 luglio
1998 di __________), si impone di non pregiudicarne la pienezza decisionale
lasciando in sospeso quello che i creditori stessi sono più in grado di
valutare;
che
ne consegue la declaratoria di precocità, a questo stadio di procedura,
dell'istanza di revoca, ritenuto che è fatto obbligo all'amministrazione
fallimentare speciale di mettere all'ordine del giorno della Seconda assemblea
dei creditori del 18 settembre 1998 anche la trattanda della revoca
dell'amministrazione speciale, su istanza esplicita del creditore avv.
__________;
che
a tale seduta sarà data facoltà all'avv. __________ di lumeggiare quanto già
prospettato con l'istanza qui in esame, distribuendo documentazione scritta
che, se disponibile, potrà essere inviata già con la convocazione della Seconda
assemblea ad opera dell'amministrazione fallimentare speciale;
che
è opportuno ricordare che l'amministrazione fallimentare speciale svolge, come
quella ordinaria, funzioni di diritto pubblico quale organo esecutivo del
fallimento e procede pure nel senso degli art. 221 ss. LEF e 25 ss. RUF. Essa è
soggetta ai doveri d'ufficio della tenuta di verbali e registri (art. 8 LEF) e
della loro messa a disposizione a chiunque ne sia legittimato (art. 8a LEF);
deve depositare alla Banca __________ gli importi in denaro, le cartevalori e gli
oggetti preziosi di cui non è possibile disporre sollecitamente entro il
termine d'ordine di tre giorni (art. 9 LEF e 29 LALEF), riservata la facoltà di
far capo al conto corrente postale, nell'ossequio comunque del principio
secondo cui gli importi ricevuti a favore di una massa fallimentare, destinati
ad essere ripartiti solamente dopo un certo tempo, non devono essere lasciati
improduttivi dell'interesse di mercato ma depositati in modo fruttifero e al
meglio presso la Banca __________ (cfr. Direttive 30 agosto 1992 della CEF del
Tribunale federale alle autorità cantonali superiori di vigilanza concernenti
la contabilità degli uffici dei fallimenti);
che
l'amministrazione fallimentare speciale è pure sottoposta alla disciplina sulla
ricusazione (art. 10 LEF) e sui negozi giuridici vietati (art. 11 LEF) e il
Cantone è responsabile del danno da essa cagionato illecitamente
nell'adempimento dei compiti di diritto pubblico connessi alla funzione (art. 5
LEF e 8 LALEF), riservato l'esercizio del diritto di regresso del Cantone
contro l'agente pubblico che ha causato il danno (art. 9 LALEF). Sono
applicabili le sanzioni disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF ed è dato il diritto
di ispezione, limitatamente agli atti riferiti ai fallimenti trattati, in
conformità del dettato dell'art. 14 cpv. 1 LEF: siffatti diritti sono correlati
alla facoltà conferita all'amministrazione fallimentare speciale di
determinarsi con provvedimenti impugnabili nel senso dell'art. 17 LEF;
che
è dato dell'esperienza giudiziaria che talora le amministrazioni fallimentari
speciali non hanno corretta nozione dei loro doveri istituzionali;
che
l'istanza di revoca dell'amministrazione fallimentare speciale formulata
dall'avv. __________ va respinta nel senso dei considerandi, con il rilievo che
il giudizio è di natura interlocutoria e non pregiudica eventuali future
istanze di revoca;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 pv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità 8art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 237 cpv. 2 e 253
cpv. 2 LEF; 1 cpv. 2 lett. c, 9 cpv. 2 e 12 LPR;
pronuncia:
-
La
domanda 13 agosto 1998 di revoca dell'Amministrazione fallimentare speciale
presentata dall'Avv. __________ è respinta.
-
È
fatto obbligo alla __________, quale Amministrazione fallimentare speciale
nella liquidazione fallimentare __________ di mettere all'ordine del giorno
della Seconda assemblea dei creditori del 18 settembre 1998 anche la trattanda
della revoca dell'Amministrazione fallimentare speciale, su istanza esplicita
del creditore avv. __________.
2.1 Alla
seduta del 18 settembre 1998 sarà data facoltà all'avv. __________ di
lumeggiare quanto già prospettato con la domanda 13 agosto 1998 di revoca
dell'amministrazione fallimentare speciale, distribuendo documentazione scritta
che, se disponibile, potrà essere inviata già con la convocazione della Seconda
assemblea ad opera dell'Amministrazione fallimentare speciale.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all'Ufficio fallimenti di Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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