Complaint against bankruptcy warning dismissed

15.1998.121Übriges Gericht05.08.1998Dismissed

Zusammenfassung

A debtor challenged a bankruptcy warning issued by the Lugano enforcement office, arguing he had not received notice of the contradictory hearing in the prior opposition proceedings. The supervisory chamber held that such objections should have been raised against the judgment rejecting opposition and accompanied by a request to stay enforcement. Because that judgment was enforceable and the complaint did not concern a formal defect of the bankruptcy warning itself, the complaint was dismissed. No costs or indemnity were charged.

Regest

Art. 17 and 161 LEF; supervisory complaint against bankruptcy warning after final rejection of opposition: objections relating to the prior opposition proceedings are not cognizable in supervisory review of the bankruptcy warning. Such grievances must be raised by challenging the opposition judgment and, where necessary, by seeking suspension of enforcement. Once the rejection judgment is enforceable, the enforcement office acts correctly in issuing the bankruptcy warning. Formal complaints remain admissible only against defects in the warning itself or in the cases recognized by practice.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.121

Data decisione, Autorità: 05.08.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00121

Lugano 5 agosto 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 luglio 1998 di


patr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 25 giugno 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da


ritenuto in fatto e considerando in diritto

che con PE n. __________ del 17 ottobre 1997 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 800.90 oltre interessi;

che interposta opposizione dall’escusso la procedente ne ha chiesto il rigetto;

che con sentenza 30 aprile 1998 il Giudice di pace supplente del Circolo di __________ ha condannato l’escusso al pagamento di fr. 800.90 oltre interessi, rigettando in via definitiva l’opposizione;

che su domanda di proseguire l’esecuzione l’UE di Lugano ha emesso il 25 giugno 1998 la comminatoria di fallimento, notificata al ricorrente il 28 luglio 1998;

che contro la comminatoria di fallimento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo di non avere ricevuto la convocazione all’udienza di contraddittorio del 30 aprile 1998, per cui non ha potuto far valere i suoi diritti.

che ex art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario;

che per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2);

che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

che le questioni sollevate dal ricorrente avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando la sentenza di rigetto dell’opposizione e ottenendo la sospensione dell'esecuzione della sentenza ex art. 330 CPC, mentre egli nemmeno ha sostenuto di aver interposto ricorso;

che pertanto essendo la sentenza in oggetto esecutoria, l’UE di Lugano, emettendo la comminatoria di fallimento, ha agito correttamente;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 30 luglio 1998 __________ è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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