Late complaint against bankruptcy notice declared inadmissible

15.1998.111Übriges Gericht28.07.1998Inadmissible

Zusammenfassung

The debtor filed a supervisory complaint against a bankruptcy notice issued by the Lugano enforcement office. The court held that service on the debtor's husband at the family home was valid under Art. 64 LEF, so the 10-day complaint period began to run the next day and expired before the complaint was filed. The complaint was therefore inadmissible. In addition, the debtor's objections concerned the merits of the underlying debt and could not be reviewed in this procedure. No costs or indemnity were awarded.

Regest

Art. 17 cpv. 2, art. 64 cpv. 1 LEF; complaint against a bankruptcy notice is inadmissible if filed after the 10-day period running from valid service. Service at the debtor's residence upon an adult family member is effective; the addressee's internal failure to transmit the notice is irrelevant. Supervisory complaint proceedings cannot be used to raise merits objections against the debt or against the underlying claim; such objections must be asserted by timely challenge to the substantive decision. Where the complaint is inadmissible, no court costs and no indemnity are charged if the applicable rules so provide (consid. 1-5).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.111

Data decisione, Autorità: 28.07.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00111

Lugano 28 luglio 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 5 luglio 1998 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 29 aprile 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

__________ rappr. dalla __________

viste le osservazioni:

9 luglio 1998 della __________

13 luglio 1998 dell’Ufficio esecuzione di Lugano

ritenuto

in fatto:

A. __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di Fr. 1’871.85 oltre interessi e spese. L’escussa ha interposto opposizione. Con decisione 5 marzo 1998, cresciuta in giudicato, la __________ ha rigettato l’opposizione.

B. Su richiesta della creditrice di proseguire l’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 29 aprile 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 18 giugno 1998.

C. Contro siffatto provvedimento si è aggravata __________ con atto 5 luglio 1998 sostenendo che l’importo preteso dalla creditrice non è corretto, in quanto comprende anche i premi di due polizze che non la concernono. La comminatoria di fallimento è stata notificata al marito, il quale per negligenza non gliela ha consegnata. La ricorrente si è dichiarata disposta a liquidare il debito che la riguarda e chiede il relativo conteggio.

D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano e della __________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

a) Ex art 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

Secondo l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati.

b) In casu la comminatoria di fallimento è stata notificata al marito della ricorrente giovedì 18 giugno 1998. Il fatto che non sia pervenuta alla debitrice per negligenza del marito, è ininfluente, atteso che la notifica è avvenuta correttamente ex art. 64 cpv. 1 LEF ad un membro della famiglia. Il termine per inoltrare ricorso ha pertanto iniziato a decorrere venerdì 19 giugno 1998 per scadere martedì 30 giugno 1998, lunedì 29 giugno 1998 essendo giorno festivo. Il ricorso datato 5 luglio 1998 e spedito per lettera raccomandata il 6 luglio 1998 è quindi tardivo e va dichiarato irricevibile.

  1. In via abbondanziale va rilevato che per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

  2. La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue che il ricorso, se ricevibile, sarebbe da respingere per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, doveva far valere le sue ragioni impugnando, entro 30 giorni, la decisione 5 marzo 1998 della Concordia Assicurazione.

  3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l’art 17 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 5 luglio 1998 __________ è dichiarato irricevibile.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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