AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.00117
Data decisione, Autorità:
03.08.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00117
Lugano
3 agosto 1999 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 21 luglio 1998
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno, e
meglio contro l’esecuzione del sequestro n.__________ decretato il 13 luglio
1998 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città su istanza di
nei
confronti di
richiamata
l’ordinanza presidenziale 28 luglio 1998, con la quale al ricorso non è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni 23 luglio e 20 agosto 1998 dell’UEF di Locarno, 13
agosto 1998 __________, 13 agosto 1998 di __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Su istanza di
__________ contro __________ (__________), il Segretario assessore della
Pretura di Locarno-Città
ha decretato il 13 luglio 1998 presso la “filiale di __________ del __________
” il sequestro di “beni di ogni genere, siano essi titoli, depositi, conti,
carte valori, somme in contanti, opzioni o altri diritti, crediti in qualsiasi
valuta, metalli o altri averi in deposito aperto o chiuso, crediti risultanti
da affari fiduciari, appartenenti al debitore, siano essi intestati a suo nome
o che la banca sa, pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza del
debitore; inoltre, beni direttamente o indirettamente in nome proprio del
debitore o su conti cifrati, sotto rubrica convenzionale, in cassette di
sicurezza o in qualunque altro modo”, fino a concorrenza di un credito di fr.
50’000’000.-- con interessi al 5% dal 6 aprile 1989. Il sequestro è stato
concesso sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n.2 e n.4 LEF.
B. Lo
stesso giorno l’UEF di Locarno, in esecuzione del decreto, ha diffidato a norma dell’art.
99 LEF il , a non disporre dei beni posti sotto sequestro, riportando
nel provvedimento di diffida, così come nel verbale di sequestro, in punto ai
beni sequestrati, la formulazione indicata nel decreto di sequestro. Copia del
verbale di sequestro, sul quale è indicato che “ __________ non si
pronuncia sull’esistenza di detti beni ma ha dichiarato di prendere atto
dell’avvenuto sequestro”, è stato spedito alle parti il 21 luglio 1998.
C. Con
atto di ricorso 21 luglio 1998 __________ postula la radiazione dal verbale di
sequestro - con riferimento ai beni oggetto del sequestro - dei termini
“crediti risultanti da affari fiduciari, beni intestati a terzi ma di
pertinenza del debitore e beni indirettamente in nome proprio del
debitore”, affermando in sostanza:
che la formulazione utilizzata nel decreto di sequestro “appare per lo meno
ambigua allorché intende porre sotto sequestro oltre ai beni intestati a nome
del debitore pure crediti risultanti da affari fiduciari, beni intestati a
terzi ma di pertinenza del debitore (laddove di pertinenza è nella frase
contrapposto al termine intestati) e beni indirettamente in nome proprio del
debitore”;
-
che
“simili descrizioni servono unicamente ad includere negli oggetti da
sequestrare pure quelli eventualmente intestati a terze persone ma di cui il
debitore soggetto all’ordine ne sia l’avente diritto economico”;
-
che
giurisprudenza e dottrina hanno più volte precisato che “nell’ambito
dell’esecuzione forzata solo la proprietà giuridica dei beni è determinante” e
che “il creditore sequestrante non può che ottenere il blocco dei beni che egli
designa essere di proprietà dell’escusso e non quelli che secondo le regole del
diritto civile appartengono ad altri soggetti di diritto distinti dal debitore,
anche qualora l’identità economica fosse invocata”;
che “la formulazione adottata dal Pretore e ripresa dall’Ufficiale indica
quali oggetti da sequestrare oltre a beni appartenenti a __________, anche beni
che secondo la realtà giuridica non appartengono al debitore sequestrato;
che le espressioni contestate “si basano unicamente su ipotesi di identità
economica, come tale esclusa nell’ambito dell’esecuzione forzata, per la quale
interessa unicamente la nozione di proprietà giuridica”;
che “l’interpretazione data dalla banca alle medesime “porta ineluttabilmente
alla conclusione, per contro, che si intendono porre sotto sequestro pure averi
eventualmente intestati a terze persone ma di cui il debitore sarebbe avente
diritto economico”;
che “con l’uso di simili nozioni la regolarità formale del provvedimento
oggetto del presente reclamo è dubbia nella misura in cui si fonda sulla
nozione di avente diritto economico, ragione per cui deve essere corretto” così
come postulato.
D. Nelle
sue osservazioni __________ eccepisce in ordine la carenza di legittimazione a
ricorrere del __________; nel merito postula la reiezione del gravame atteso:
-
che
la formulazione proposta con l’istanza di sequestro e ripresa nel relativo
ordine di sequestro “non è affatto ambigua”, e “indica invece in modo preciso e
completo quali siano i beni di pertinenza del debitore, __________, che devono
essere toccati dall’ordine di sequestro”;
-
che
“l’intestazione di un conto bancario crea solamente la presunzione sulla
proprietà dello stesso da parte della persona che apre siffatta relazione
bancaria (il cosiddetto contraente)” e che “ per questo motivo la titolarità di
un conto viene spesso sfruttata per simulare la proprietà del titolare, quando
invece la proprietà è effettivamente di un terzo”;
-
che
la legislazione svizzera ha quindi introdotto il concetto di avente diritto
economico e in particolare gli art. 305ter CP e art. 4 della Legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario
(LRD) nonché l’art.9 dell’Ordinanza della Commissione federale delle banche
sulle borse e il commercio di valori immobiliari del 25 giugno 1997 (OBVM-CFB)
“prevedono di conseguenza l’obbligo di dichiarare chi sia l’avente diritto
economico al momento dell’apertura di una relazione bancaria, della stipulazione
di una transazione patrimoniale, di una partecipazione a titoli borsistici”;
-
che
in concreto “è stato reso verosimile che esistono presso la succursale di
__________ del __________ delle relazioni patrimoniali e/o finanziarie di cui
__________ sia il beneficiario economico”;
-
che
“sarebbe troppo semplice se il debitore, facendo simulare la titolarità di un
conto attraverso l’intestazione ad un terzo (cosiddetto _________)
riuscisse a sviare i creditori, eludendo nei loro confronti la possibilità di
chiedere un sequestro ai sensi della Legge sulla esecuzione e sul fallimento”;
-
che
“il principio dell’unitarietà del sistema legale svizzero implica che il
concetto di avente diritto economico valga egualmente per (tutto) il diritto
pubblico, come per quello amministrativo”;
-
che già nel 1991 la
__________ aveva chiesto e ottenuto contro __________ il sequestro presso altro
istituto bancario di un conto risultato poi essere intestato a una terza
persona e il Tribunale federale -adito su ricorso di diritto pubblico dalla
titolare del conto - aveva ritenuto che l’istituto del sequestro “può essere
giustificato, al di là della titolarità giuridica e sulla base del principio
della trasparenza, dal potere di disposizione spettante al debitore” e che “la
designazione quale proprio conto fatta dallo stesso __________ relativamente a
una relazione bancaria specifica fosse largamente sufficiente per giustificare
il sequestro, indipendentemente dall’intestazione a favore di una terza
persona” ;
-
che qualora si
accogliesse il ricorso di __________ “si legittimerebbe (...) la possibilità di
creare da parte di un debitore non titolare, ma beneficiario economico di un
conto bancario, un mezzo per sottrarre dal sequestro suddetto suoi beni
depositati presso la banca destinataria dell’ordine di sequestro”;
-
che in caso di
sequestro di beni di terzi, il terzo è comunque protetto nell’ambito della
procedura ex 107-109 LEF;
-
che infine in ogni caso
incombe alla banca evitare di porre sotto sequestro beni che non siano del
debitore.
E. Delle
osservazioni delle altre parti si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. La legittimazione al ricorso deve essere
riconosciuta a chi è toccato nei propri interessi giuridicamente protetti da una
misura dell’organo d’esecuzione costitutiva almeno di pregiudizio di fatto
attuale (DTF 119 III 83, 112 III 1; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997,
§6 n.24 p.40; Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.3.3.1. ad art. 7 LPR). In concreto la
ricorrente è lesa in linea di principio nei suoi interessi giuridicamente
protetti dall’esecuzione del sequestro nella misura in cui il provvedimento
tocca beni non di proprietà del debitore sequestrato, atteso che il pregiudizio
attuale si sostanzia negli obblighi contrattuali che la banca ha nei confronti
della sua controparte, la cui violazione determinerebbe conseguenze risarcitorie
ove fossero stati omessi atti procedurali dovuti, ricorso compreso (CEF 18
agosto 1995 sui ricorsi Banca X. e R.R., cons.1; CEF 24 ottobre 1995 su ricorso
Banca Y., cons.1; cfr. DTF 108 III 116 s., 96 III 109 cons. 1; Amonn/Gasser, op.cit., § 6 N.28 p.41; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,
Vol.I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.45 ad art. 17 LEF).
2.1. Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso
dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile
l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art.
271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il
sequestro il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi
addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza
dei presupposti (materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice
incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o
impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art.274 LEF), il quale
procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il
pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto di
sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul
pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità
cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad
art. 275 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).
2.2. Se
l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli
elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad
eseguire comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti
assai limitato se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che al
primo non è possibile la verifica delle condizioni di merito da cui dipende la
concessione del sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di
sequestro è manifesta: in tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare
l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art.17
LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit.,
n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser,
§51 n.49 e 50, p.416; Betrand Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II,
p.487). Egli deve invece verificare sempre la regolarità formale del decreto di
sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF,
ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la
non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.76, p.421; Reiser, op.cit., n.12 ad art. 275 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.384 s.).
2.3. In
relazione ai beni da sequestrare il Tribunale federale - anche per supplire alla
carenza di efficaci mezzi di difesa contro il decreto di sequestro - ha in
particolare ammesso il rifiuto dell’esecuzione di un decreto - rispettivamente
il ricorso ex art. 17 LEF contro la sua eventuale esecuzione - quando i beni ivi
indicati non esistono (DTF 107 III 37, 105 III 141 e 80 III 87), quando i beni
sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 35), quando i beni si
trovano fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III
37, 80 III 126 e 75 III 26 cons.1), quando per ammissione stessa del creditore
o per evidenza manifesta i beni appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons.
6,106 III 88,105 III 114 cons.4, 104 III 58-59 cons.3), quando per ammissione
stessa del creditore o per evidenza manifesta i beni appartengono a uno Stato
estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109), quando il
sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede (DTF
112 III 51, 108 III 104s. e 120 s., 107 III 38105 III 18).
2.4. Dal
1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione parziale della LEF del
16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data a chi è toccato nei
suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv.1 LEF: in tal caso il
giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un nuovo esame,
dando agli interessati la possibilità di esprimersi e di addurre fatti nuovi (art.
278 cpv.2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia l’esistenza dei
presupposti (materiali) della concessione del sequestro (verosimiglianza del
credito non garantito da pegno, della causa di sequestro invocata,
dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro appartenenza al
debitore), che la regolarità della procedura di concessione del sequestro
(carenza di presupposti processuali, violazione di trattati internazionali),
che altri motivi di nullità del sequestro (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.68 p.419s.; Reiser, op.cit. n.8s. ad art. 278 LEF;
Reeb, op.cit., p.477). La
decisione sull’opposizione può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni
all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv.3 primo periodo LEF) - nel
Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio
dell’appello (art. 22 LALEF e art.14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso
di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, alla Camera di cassazione civile
con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art.5, 13 e 22 lett.b LOG).
L’introduzione dell’istituto dell’opposizione - con possibilità di ricorso -
contro il decreto di sequestro permette di ridefinire il campo di applicazione
del ricorso ex art.17 LEF, riservandolo in sostanza - salvi i casi di manifesta
nullità - alla verifica formale del decreto di sequestro e alle censure
propriamente connesse all’esecuzione del provvedimento da parte
dell’organo esecutivo (Reeb, op.cit.,
p.477; Reiser, op.cit. n.14s. ad art.
275 LEF).
- In
concreto il decreto di sequestro indica - con riferimento ai beni da
sequestrare - “beni di ogni genere, siano essi titoli, depositi, conti, carte
valori, somme in contanti, opzioni o altri diritti, crediti in qualsiasi
valuta, metalli o altri averi in deposito aperto o chiuso, crediti risultanti
da affari fiduciari, appartenenti al debitore, siano essi intestati a suo nome
o che la banca sa, pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza del
debitore; inoltre, beni direttamente o indirettamente in nome proprio del
debitore o su conti cifrati, sotto rubrica convenzionale, in cassette di
sicurezza o in qualunque altro modo”. Oggetto della presente impugnativa sono
in particolare le espressioni “crediti risultanti da affari fiduciari”;
“(beni) che la banca sa, pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza
del debitore” nonché “beni (...) indirettamente in nome proprio del
debitore”.
Secondo
costante giurisprudenza federale possono essere sequestrati soltanto beni che
il creditore indica come appartenenti al debitore: in altri termini è escluso
il sequestro di beni che il creditore indica appartenere a terzi (DTF 106 III
88 e rif.). Devono essere considerati beni di terzi tutti quelli che secondo le
regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica
differente dal debitore escusso (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi
eccezionali si può tenere conto dell’identità economica tra il debitore escusso
e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165ss.). Pertanto nella misura in cui
i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o
figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile
che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv.1
n.3LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF
1991 III p.119; Walter Stoffel, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.61ss. ad art. 271
LEF e n.25 e 26 ad art. 272 LEF). Il sequestro di beni formalmente intestati a
terzi non è quindi escluso a condizione che il creditore ne renda verosimile
l’appartenenza (giuridica) al debitore. L’esame della verosimiglianza dell’appartenenza
al debitore dei beni da sequestrare - quale terzo presupposto materiale del
sequestro (art. 272 cpv.1 n.3 LEF) - compete tuttavia esclusivamente
all’autorità del sequestro e sfugge al (ristretto) potere di cognizione
dell’organo esecutivo che - come esposto al cons.2.3. - può rifiutare
l’esecuzione di un decreto di sequestro soltanto quando ne manchino
manifestamente i presupposti.
Ciò
non può tuttavia essere dedotto dalla formulazione del decreto di sequestro
impugnato: per quanto ambigue, le espressioni “crediti risultanti da affari
fiduciari”, “(beni) che la banca sa, pur essendo intestati a terzi,
essere di pertinenza del debitore” nonché “beni (...) indirettamente
in nome proprio del debitore” non consentono all’ufficio di considerare nullo
il sequestro in quanto chiesto su beni manifestamente appartenenti a terzi.
D’altra parte la possibilità stessa di sequestrare anche beni formalmente
intestati a terzi - ma di cui il creditore abbia reso verosimile la proprietà
del debitore all’autorità del sequestro - così come l’introduzione della
procedura di opposizione contro il decreto di sequestro riducono lo spazio per
un ricorso ex art. 17 LEF, l’esame delle questioni relative all’appartenenza
dei beni indicati nel decreto di sequestro essendo riservato alla nuova
procedura, rispettivamente alla procedura di rivendicazione ex art. 106 ss.
LEF, quest'ultima applicabile al sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF
(cfr. in particolare Stoffel, op.cit.,
n. 28-29 ad art. 274 LEF).
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 271 ss. LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 21 luglio 1998 __________, è
respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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