AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1998.00088
Data decisione, Autorità:
25.08.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00088
Lugano
25 agosto 1999
MR/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 10 giugno 1998
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro
l’assegnazione del termine ex art. 108 LEF di cui al verbale di pignoramento 29
maggio 1998/2 giugno 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla
ricorrente nei confronti di
a
convalida del sequestro n. __________ decretato il 26 gennaio 1994 dalla
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, su istanza __________ __________
nei confronti di __________ __________ __________ __________;
procedura interessante pure
la
__________,
richiamata
l’ordinanza presidenziale 12 giugno 1998 con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni 26 giugno 1998 della __________ __________ __________
__________ __________ __________, 26 giugno 1998 della __________ __________, e
30 giugno 1998 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 26 gennaio 1994
__________ __________ __________ __________, __________, ha ottenuto dalla
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, nei confronti di __________.,
, il sequestro presso la __________ di “crediti di ogni natura
(mandato, deposito, conto corrente, ecc.) che la debitrice ha nei confronti
della banca; in particolare il conto corrente n intestato alla
debitrice, nonché il contenuto di cassette di sicurezza” fino a concorrenza di
un credito di Fr. 2’228’923.80 (pari a US$ 1’547’870.--) oltre accessori.
B. L’UE di Lugano ha
eseguito il sequestro il 26 gennaio 1994 (sequestro n. __________). Copia del
verbale di sequestro è stata spedita alle parti il 14 febbraio 1994.
C. Con PE n. __________
del 23/24 febbraio 1994 __________ __________, __________, ha promosso contro
__________ __________ __________, __________, l’esecuzione a convalida del
sequestro.
D. Con atto 21/24 aprile
1998 - ottenuto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa
al citato precetto esecutivo - __________ ha chiesto la continuazione
dell’esecuzione.
E. L’UE di Lugano ha
quindi proceduto il 29 maggio 1998 - previo avviso del 27 aprile 1998 - al
pignoramento presso la banca di quanto era oggetto del sequestro n.__________,
in particolare - per quanto qui di rilievo - del “credito della __________
__________ __________ nei confronti della __________ __________, a dipendenza
del saldo del conto corrente N. __________, che presenta un saldo al 29 maggio
1998 di US$ 707’982.02” (cfr. verbale di pignoramento 29 maggio 1998/2 giugno
1998).
F. A seguito della
dichiarazione della banca “di far valere la compensazione sul saldo in conto
corrente della __________ __________ per un importo complessivo di fr.
540’793.--, corrispondente a US$ 367’787 (...)”(cfr. scritto 29 maggio 1998
__________ /UE), l’ufficio esecuzione - riportando siffatta dichiarazione sul
verbale di pignoramento nella finca “Osservazioni”, ha contestualmente
assegnato alla creditrice procedente un termine di venti giorni ex art. 109 LEF
per contestare in giudizio le pretese della banca. Copia del verbale di
pignoramento è stato poi spedito alle parti l’8 giugno 1998.
G. Con ricorso 10 giugno
1998 __________ contro il verbale di pignoramento postulando l’annullamento
dell’assegnazione del termine ivi contenuta e di procedere al pignoramento del
citato credito della __________ nei confronti della banca come “credito
contestato”, non trattandosi nel caso in ispecie di una rivendicazione ex art.
108ss. LEF del credito oggetto del pignoramento, bensì della sua (parziale)
contestazione da parte del terzo debitore.
H. Delle osservazioni
delle altre parti si dirà se necessario in seguito.
Considerando
in diritto: 1.
a) Per l’art. 275 LEF
all’esecuzione del sequestro si applicano per analogia, ossia per quanto
compatibili con la natura del sequestro, le norme concernenti il pignoramento.
Nell’esecuzione di un sequestro l’Ufficio deve in particolare limitarsi ai
beni indicati nel decreto del sequestro (DTF 112 III 115; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6.ed., Berna 1997, §51 n.45 p.415; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 4.ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.7 ad art. 275 LEF).
Nell’esecuzione (in via di pignoramento) a convalida del sequestro i beni
sequestrati - e solo quelli (DTF 51 III 117; Amonn/Gasser,
op.cit., §51 n.99 p.426) - saranno l’oggetto specifico del pignoramento.
b) In caso di crediti
non incorporati in cartevalori si avvertirà il terzo debitore che non potrà
fare un pagamento valido se non all’Ufficio, atteso che - diversamente dal
pignoramento - l’esecuzione del sequestro in assenza del debitore sequestrato
dev’essere considerata come avvenuta - seppure non ancora terminata - già al
momento della notifica al terzo debitore ex art. 99 LEF (cfr. DTF 120 III
75ss.; Hans Reiser, Basler Kommentar
zum SchKG, Vol. III, Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n.73 ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit.,
n.10 ad art. 275 LEF).
c) Nel sequestro di un conto
bancario oggetto specifico del provvedimento è il saldo (attivo) al momento
dell’esecuzione del sequestro, saldo che rappresenta in sostanza un credito
del debitore sequestrato nei confronti della banca. Il sequestro comprende
anche gli accessori del credito, in particolare nel caso di un conto
corrente o di deposito anche gli interessi che dovessero maturare sull’importo
sequestrato dal momento dell’esecuzione del sequestro (Reiser, op.cit., Vol. III, n.63 e ad art. 275 LEF) al
netto tuttavia delle spese di gestione del conto. La determinazione del saldo
deve inoltre tenere conto anche delle operazioni che al momento del sequestro
non erano ancora state allibrate, ma delle quali la banca già disponeva dei
giustificativi da allibrare (DTF 100 III 81 ss. cons.4). Sono invece in
principio escluse dal sequestro le entrate in conto (così come del resto le
uscite) riconducibili a rapporti sorti dopo il momento dell’esecuzione del
sequestro (Reiser, op.cit., Vol.
III, n.63 ad art. 275 LEF).
d) Nell’esecuzione di un
pignoramento, per l’art. 92 cpv. 4 LEF i terzi che detengono beni del debitore
o verso i quali questi vanta crediti hanno in linea di principio lo stesso
obbligo di informare del debitore, ossia quello di indicare, sino a concorrenza
di quanto necessario per un pignoramento sufficiente, i beni del debitore in
loro possesso rispettivamente i crediti del debitore nei loro confronti.
Nell’ambito di un sequestro siffatto obbligo è tuttavia limitato ai beni
indicati nel decreto di sequestro esistenti al momento dell’esecuzione del
sequestro (Reiser, op.cit., Vol.
III, n.75ss. ad art. 275 LEF).
a) Per gli art. 106 e ss.
(applicabili nella procedura di sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF)
l’Ufficio esecuzione deve dare avvio alla procedura di rivendicazione quando il
debitore sostenga che l’oggetto del pignoramento (rispettivamente del
sequestro) sia proprietà o pegno di un terzo rispettivamente quando un terzo
faccia valere sul bene un diritto di proprietà o di pegno o altro diritto
incompatibile con il sequestro e la pretesa del terzo sia contestata dal
debitore o dal creditore. La procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF
entra in considerazione anche quando oggetto del provvedimento esecutivo è un
credito o un altro diritto. Se la titolarità del credito sequestrato è
rivendicata da un terzo, l’ufficio ne fa esplicita menzione sul verbale. In tal
caso l’assegnazione dei ruoli processuali nella causa di rivendicazione -
avente per oggetto appunto la titolarità del credito pignorato o sequestrato
(cosiddetto “Prätendentenstreit”, cfr. Fritzsche/
Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I,
Zurigo 1984, §26 n.39, p.377) - avverrà in base al criterio della “maggiore
verosimiglianza”; se cioè la posizione del terzo rivendicante che si pretende
titolare del credito sequestrato appare provvista di maggior fondamento
rispetto a quella del debitore, sarà il creditore o il debitore a dover agire
giudizialmente contro il terzo (art. 108 cpv. 1 n.2 e cpv. 2 LEF), mentre nell’ipotesi
in cui la pretesa del debitore appaia più fondata di quella del terzo, sarà
quest’ultimo a dover agire - in caso di contestazione della sua pretesa -
contro il creditore rispettivamente contro il debitore (art. 107 cpv. 1 n.2 e
cpv. 5 LEF). L’esito della procedura di rivendicazione deciderà la sorte del
sequestro di quel credito, nel senso che se verrà riconosciuta la titolarità
del terzo rivendicante, il credito in questione - non rappresentando un bene
appartenente al debitore - non potrà essere neppure sequestrato.
b) Se tuttavia oggetto
della contestazione non è la titolarità del credito in quanto tale, bensì la
sua esistenza o il suo ammontare, allora la procedura di rivendicazione ex art.
106 ss. LEF non entra in considerazione, il credito in questione - se esistente
- facendo parte del patrimonio dell’escusso. Esso va dunque senz’altro
sequestrato, tuttavia come credito contestato, e come tale potrà essere
realizzato, se del caso mediante assegnazione al creditore ex art. 131 LEF
(cfr. DTF 120 III 18; BlSchK 1993, p.60ss.; Adrian
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Monaco/Ginevra
1998, n.13 ad art. 106 LEF; Fritzsche/Walder,
op.cit., Vol. I, §23 n.40-42, p.296s.;
Amonn/Gasser, op.cit., §27 n.45 p.223; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4.ed., Vol. I, Zurigo
1997, n.7 ad art. 99 LEF e n.5 ad art. 100 LEF).
- In concreto oggetto
del pignoramento 29 maggio 1998 (nell’esecuzione a convalida del sequestro
n.__________) è in particolare - per quanto qui di rilievo - il “credito della
__________ __________ __________ nei confronti della __________ __________, a
dipendenza del saldo del conto corrente N. __________ ”, già oggetto del
sequestro 26 gennaio 1994. Con la sua dichiarazione 29 maggio 1998 “di far
valere la compensazione sul saldo in conto corrente della __________ __________
__________ per un importo complessivo di Fr. 540’793.--, corrispondente a USD
367’787 (...)”(scritto 29 maggio 1998 __________ /UE), la banca non contesta la
titolarità del credito in quanto tale (saldo attivo del conto sequestrato),
bensì di fatto l’ammontare a favore della debitrice sequestrata, deducendo dal
saldo al 29.5.1998 di USD 707’982.02 l’importo di USD 367’887 per pretese nei
suoi confronti.
Non vi è pertanto spazio
per dare avvio alla procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF. Il credito
di __________ __________ __________ nei confronti della __________ __________ è
dunque senz’altro pignorato nella sua totalità, nella misura in cui era
già sequestrato, equivalente al saldo del conto al momento dell’esecuzione
del sequestro, maggiorato degli interessi nel frattempo (tra l’esecuzione
del sequestro e l’esecuzione del pignoramento a convalida) maturati e dedotte
le spese relative all’importo sequestrato e al quel medesimo periodo. Tuttavia
per la parte corrispondente all’importo fatto valere in compensazione dalla
banca (USD 367’887) esso dovrà essere pignorato come credito contestato,
ciò che dovrà figurare in modo esplicito sul verbale di pignoramento.
Va qui rilevato che
l’obbligo di informazione della banca che ha atteso il pignoramento per rendere
noto l’esito del sequestro non è per questo motivo limitato al saldo del conto
al momento dell’esecuzione del pignoramento, ma si estende anche al saldo che
esisteva al momento dell’esecuzione del sequestro, e meglio al momento
della notifica ex art. 99 LEF. La banca è pertanto tenuta ad indicare
all’Ufficio di esecuzione anche il saldo del conto al 26 gennaio 1994.
Conseguentemente va completato anche il verbale di pignoramento 29 maggio 1998.
Parimenti va osservato che
anche le (contro-)pretese fatte valere in compensazione dalla banca - ad
esclusione delle spese riferite al conto sequestrato - dovranno in linea di
principio riferirsi al periodo precedente l’esecuzione del sequestro, e
non anche a quello precedente l’esecuzione del pignoramento. In questo
senso la banca è pure tenuta ad indicare l’ammontare delle sue pretese al
momento della notifica 26 gennaio 1994.
- Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 106 ss., 131, 271 ss. LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 giugno 1998 di
__________ (__________), è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. Di conseguenza è annullata
l’assegnazione di termine ex art. 106 ss. LEF a __________ __________
__________ , __________ (), di cui al verbale di
pignoramento 29 maggio 1998/2 giugno 1998.
1.2. Sul verbale di pignoramento
29 maggio 1998/2 giugno 1998 dovrà essere indicato, previa completazione dopo
richiesta ex art. 91 cpv.4 LEF alla __________ __________ __________ __________
__________ __________, dei dati mancanti:
“Sub.1. Credito della
__________ __________ __________ nei confronti della __________ __________
__________ __________ __________ __________ a dipendenza del saldo conto
corrente N.__________, che presenta un saldo al 29.5.98 di USD 707’982.02 e
che presentava un saldo di ... al momento dell’esecuzione del sequestro 26
gennaio 1994.
Il credito pignorato è
contestato dalla __________ debitrice ___________, __________, e meglio nella
misura di ____ USD 367’887.-- il 29 maggio 1998 al momento dell’esecuzione del
pignoramento (scritto 29.5.1998 __________ /UE Lugano) e nella misura di ...
il 26 gennaio 1994 al momento dell’esecuzione del sequestro.“
-
Non si prelevano spese, né
si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è
dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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