AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1998.00023
Data decisione, Autorità:
10.05.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00023
Lugano
10 maggio 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19
gennaio 1998 di
patr.
dall’ avv. __________
contro
l’operato
dell’UF di Lugano e meglio contro lo
stato di ripartizione provvisorio depositato l’8 gennaio 1998 nel fallimento a
carico di
__________ procedura concernente anche
e
richiamata
l’ordinanza presidenziale 17 febbraio 1998, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
-
23 febbraio 1998 della __________
-
4 marzo 1998 dello __________
-
10 marzo 1998 dell’UF di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto 28 luglio 1992 la Pretura del distretto di Lugano ha pronunciato il
fallimento della società __________ in liquidazione. Dopo una sospensione per
mancanza di attivi ex art. 230 LEF, la procedura veniva continuata in via
sommaria, avendo un creditore anticipato l’importo richiesto a copertura delle
spese.
B. La
graduatoria e l’elenco oneri della part. __________ RFD di __________, di
proprietà della fallita sono stati depositati il 9 ottobre 1996. In data 12
settembre 1997 sono state depositate le condizioni d’incanto della part.
__________ RFD di __________. Il fondo è stato aggiudicato durante l’asta
pubblica svoltasi il 25 settembre 1997 per l’importo di fr. 5’700’000.--. In
data 8 gennaio 1998 l’UF di Lugano ha depositato lo stato di riparto
provvisorio relativo al ricavo della realizzazione della part. __________ RFD
di __________. L’Ufficio ha esposto alla voce “ Spese di massa a carico del
prezzo di aggiudicazione” i seguenti importi:
-
Tassa
cantonale sull’utile immobiliare fr. 82’846.--
-
Tassa
cantonale sugli ammortamenti fr. 27’430.--
-
Imposta
federale diretta sugli utili fr. 224’635.--
C. Con
ricorso 19 gennaio 1998 la creditrice __________ insorge contro lo stato di
riparto provvisorio postulando lo stralcio degli importi relativi alla tassa
cantonale sull’utile immobiliare, alla tassa sugli ammortamenti e all’imposta
federale diretta sugli utili e la collocazione di tali crediti in terza classe.
In via subordinata la ricorrente chiede che tali importi vengano stralciati
dallo stato di riparto provvisorio e posti a carico dell’aggiudicatario del
fondo senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione.
D. Con
osservazioni 4 marzo 1998 lo __________ chiede la reiezione del gravame e
dichiara di rinunciare alla riscossione della tassa cantonale sull’utile
immobiliare non essendo adempiuti i requisiti di cui all’art. 139 cpv. 2 LT.
Inoltre lo __________ ha rettificato gli importi relativi alle rimanenti
pretese fiscali nei termini seguenti:
E. Delle
osservazioni delle altre parti interessate al procedimento si dirà se
necessario in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta
definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione
ed il conto finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà atto della
misura in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli
attivi - dopo deduzione dei costi e dei debiti di massa - in conformità alla
collocazione ricevuta nella graduatoria. Esso sarà allestito in base agli art.
261 ss. LEF e 82 ss. RUF. L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in particolare che dal
ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate
dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla
formazione dell’inventario. In caso di attivi gravati da diritti di pegno, si
dovrà tuttavia tenere conto dell’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma
ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese d’inventario, di
amministrazione e di realizzazione ad essi relative. Quanto al conto finale,
esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei debitori, somme
ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro tutte le uscite
(in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi fallimentari risultanti
dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997,
§48 n.12 p.392). Per poter procedere all’allestimemto dello stato di ripartizione
definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli attivi che i passivi della
procedura fallimentare. In particolare dovranno essere liquidati in linea di
principio tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo (eventuali
rivendicazioni di terzi o della massa) e del passivo (in particolare eventuali
contestazioni della graduatoria) (cfr. art. 83 RUF); occorre inoltre che siano
almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekosten- und -schulden”;
cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.5 ad art. 261 LEF).
-
Iscritti
nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito
esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”).
Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione
fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o
costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda
ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai
creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit.,
§48 n.2 ss., p.291 s.; Fritzsche/ Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo
1993, §52 n.19ss. p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti
del fallito e debiti della massa è quindi in linea di principio la
dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna
1993, p.300; sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a
carattere periodico, cfr. anche Staehelin,
op.cit. n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di
una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una
questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge
al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III
121s.; Amonn/ Gasser, op.cit.,
§42 n.8 p.233; Staehelin, op.cit.
n.33 ad art. 262 LEF). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo,
comunque esaminare d’ufficio - in via pregiudiziale e con riserva di diverso
parere del giudice del merito - se i crediti insinuati vanno iscritti in
graduatoria oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3
in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente
riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto
retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di
cognizione dell’autorità di vigilanza l’esame della corretta applicazione da
parte dell’amministrazione delle norme di ripartizione, in particolare degli art.
261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.
-
In
concreto l’UF si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di
diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese
fiscali notificate dallo __________, qualificandole come “Spese di massa a
carico del prezzo di aggiudicazione”. Avendo __________ comunicato con
l’inoltro delle osservazioni al ricorso, la propria rinuncia alla riscossione
della tassa sull’utile immobiliare, l’oggetto del contendere è limitato
all’imposta cantonale 1997 calcolata sull’utile pari alla ripresa degli
ammortamenti e all’imposta federale diretta 1997 calcolata sulla differenza fra
valore contabile e prezzo di vendita.
-
Nella
misura in cui l’ufficio qualifica le pretese in questione quali “spese di
massa”, esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come
visto - ad un esame pregiudiziale: le pretese fiscali, riferite entrambe alla
realizzazione della part. __________ RFD di __________, risultano a un esame prima
facie caratterizzarsi più come debiti della massa , in quanto sorte
posteriormente alla dichiarazione di fallimento. In questo senso Il ricorso
__________ si rivela infondato. L’esame definitivo della qualifica delle
pretese fatte valere dallo __________ è tuttavia demandato al giudice del
merito che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull’esistenza e sul
quantum della pretesa fiscale, anche sulla natura di debito di massa.
-
Altra
questione invece è quella inerente alla qualifica delle pretese dello
__________ quali debiti di massa “ex art. 262 cpv. 2 LEF”, quindi da
prelevare “prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul
prezzo di aggiudicazione”. La dottrina e la giurisprudenza qualificano le
pretese fiscali derivanti dalla vendita agli incanti di un immobile quali spese
di realizzazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF da prelevarsi sul prezzo di
aggiudicazione (cfr. Staehelin, op. cit, n. 40 ad art. 262 LEF; DTF 122 III
248, 120 III 153). Nel caso di specie le imposte notificate dallo __________
sorgono per effetto della realizzazione dell’immobile, in quanto solo in tale
occasione è possibile stabilire il prezzo di aggiudicazione del fondo, che
servirà da base di calcolo per le imposte in oggetto. Di conseguenza, con
riserva di diverso parere del giudice del merito, l’imposta cantonale 1997
calcolata sull’utile pari alla ripresa degli ammortamenti e l’imposta federale
diretta 1997 calcolata sulla differenza fra valore contabile e prezzo di
vendita, sono da ritenere quali spese di realizzazione ex art. 262 cpv. 2
LEF, quindi da prelevare prima della distribuzione del ricavo della vendita
del fondo, sul prezzo di aggiudicazione.
-
Neppure
può essere accolta la richiesta della ricorrente di accollare
all’aggiudicatario le pretese fiscali notificate dallo __________ in
applicazione della clausola di cui al punto 8a delle condizioni d’incanto che
prevede il pagamento in contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione
degli importi relativi alle spese di realizzazione, di trapasso della proprietà
e delle modificazioni e cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui
titoli a riguardo dei pegni, delle servitù ecc. Il Tribunale federale ha
infatti stabilito che i crediti inseriti nelle condizioni d’incanto per essere
posti a carico dell’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo devono già
esistere prima dell’incanto (cfr. DTF 120 III 128). Orbene nella fattispecie in
esame i crediti notificati dallo __________ sorgono unicamente per effetto
della vendita del fondo quali spese di realizzazione ex art. 262 cpv. 2
LEF, quindi da prelevare prima della distribuzione del ricavo della vendita
del fondo, sul prezzo di aggiudicazione(cfr. Staehelin, op. cit, n. 40 ad art.
262 LEF), ragione per cui non è possibile accollare tali importi
all’aggiudicatario dell’immobile.
-
Le
osservazioni __________ (cfr. narrativa fattuale sub D) determinano la
rettifica dello stato di ripartizione nel senso che viene depennato l'importo
di fr. 82'846.-- per tassa cantonale sull'utile immobiliare e l'importo di fr.
224'635.-- quale imposta federale diretta 1997, viene ridotto a fr. 140'355.60.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame nel senso dei considerandi.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 262 LEF e 49 RFF
pronuncia: 1. Il
ricorso 19 gennaio 1998 __________ è respinto.
- È
fatto ordine all'UF di Lugano di retticare lo stato di ripartizione a p. 1 nel
senso che sono spese di massa, da prelevare sul prezzo di aggiudicazione prima
della distribuzione del ricavo della vendita del fondo:
Imposta
cantonale 1997 sugli ammortamenti fr. 27'430.--
Imposta
federale diretta 1997, utile sulla
vendita
immobiliare fr.
140'355.60
fr.
167'785.60
2.1 L'UF
di Lugano procederà inoltre ai necessari adeguamenti conseguenti alla pregressa
rettifica.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UF di Lugano, Viganello
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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