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Numero d'incarto:
15.1998.00015
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00015
Lugano
26 marzo 1998
/MR/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 6 febbraio 1998
Contro
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto __________ e
meglio contro l’emissione del precetto esecutivo in via cambiaria n. __________
del 27 ottobre 1997 nell’esecuzione promossa da
nei confronti
della ricorrente,
richiamata
l’ordinanza presidenziale 10 febbraio 1998, con la quale al ricorso non è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 16 febbraio 1998 __________
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. A
seguito di domanda di esecuzione 24 ottobre 1997 sottoscritta a nome di
”__________ ” dai signori __________ e __________ ha emesso contro __________,
il precetto esecutivo per esecuzione cambiaria n. __________ per l’importo di
fr. 104’634.62 più interessi all’8% dal 1° luglio 1997 derivante da vaglia
cambiario emesso dalla __________ all’ordine dell’Unione di __________, e avallato
da . Quale creditrice è indicata sul precetto, così come sulla domanda
di esecuzione, ””.
B. L’opposizione
al precetto, interposta dall’escussa all’atto della notifica, avvenuta il 31
ottobre 1997, è stata sottoposta dall’ufficio al Pretore della __________ con
scritto 3 novembre 1997.
C. Nel
frattempo, con scritto 31 ottobre 1997, il precedente legale dell’escussa ha
chiesto all’UEF la trasmissione “del vaglia cambiario 31 gennaio 1996 nonché
l’ulteriore documentazione che la procedente avesse unito alla sua domanda di
esecuzione”.
D. Con
scritto 16 dicembre 1997 il medesimo legale ha comunicato alla Pretura
__________ di ritirare per conto dell’escussa “l’opposizione interposta al PE
n.__________ staccato da __________ ”, ciò che ha determinato lo stralcio della
procedura di ammissione dell’opposizione decretato il 17 dicembre 1997.
E. Con
istanza 13 gennaio 1998, sottoscritta ancora da __________ e __________ a nome
di __________è stato chiesto al Pretore di pronunciare il fallimento della debitrice
sulla base del precetto esecutivo, del vaglia cambiario nonché del decreto di
stralcio citati.
F. All’udienza
di contraddittorio tenutasi il 22 gennaio 1998, alla quale nessuno è comparso
per la creditrice, l’escussa ha eccepito la nullità dell’istanza di fallimento
nonché dell’intera procedura esecutiva in via cambiaria, l’istanza 13 gennaio
1998 e la domanda di esecuzione 24 ottobre 1997 essendo state sottoscritte da
persone “incapaci di rappresentare __________ ” in quanto non sono indicate nel
Registro di commercio dove è iscritta la succursale di __________.
G. Lo
stesso 22 gennaio 1998 il vicedirettore __________ e il procuratore __________
della Succursale __________ hanno sottoscritto una dichiarazione in cui si
attesta che “i signori __________ e __________, mandatari commerciali in seno a
, fanno parte della struttura regionale () preposta al
recupero dei crediti commerciali in sofferenza e sono come tali abilitati a
validamente spiccare esecuzioni a carico dei debitori morosi a nome e per conto
della succursale (...) come pure a presentare alla competente Pretura le
necessarie istanze di rigetto dell’opposizione ai sensi del’art. 80 cpv.2 LEF,
a presentare le necessarie istanze di fallimento, anche in caso di procedure
cambiarie e comunque ad intraprendere ogni atto esecutivo e giudiziario
correlato alle pratiche di recupero crediti trattati da tale struttura
regionale”.
H. Il
23 gennaio 1998 è stata presentata a nome di __________, Succursale __________,
nuova istanza di fallimento contro l’escussa, sottoscritta da __________ e
__________, in sostituzione dell’istanza 13 gennaio 1998.
I. Con
ricorso 6 febbraio 1998 __________ chiede in sostanza l’annullamento del
precetto esecutivo n. __________ riproponendo la tesi espressa davanti al
pretore nell’ambito del contraddittorio sull’istanza di fallimento, e meglio la
mancata sottoscrizione della domanda di esecuzione “da parte di persone validamente
legittimate a rappresentare la parte creditrice”, __________ e __________ non essendo
iscritti nel Registro di commercio di __________ relativo alla succursale della
__________ .
L. Delle
osservazioni delle altri parti interessate si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. La
domanda di esecuzione si presenta all’ufficio d’esecuzione con le indicazioni
di cui all’art. 67 LEF - in particolare anche il nome e il domicilio del
creditore nonché dell’eventuale suo rappresentante (cfr. art. 67 cpv.1 n.1 LEF)
- e dev’essere sottoscritta dal creditore o dal suo rappresentante (cfr. DTF
119 III 6s; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo
1997, n.4 ad art. 67 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §16 n.4, p.103).
Nel caso di persone giuridiche, che agiscono per mezzo dei propri organi o di
rappresentanti definiti dalla legge o dallo statuto, l’ufficio per giudicare
chi può presentare e sottoscrivere per loro conto la domanda di esecuzione e
quindi può rappresentarle nella procedura esecutiva, è tenuto in principio ad
attenersi all’iscrizione che risulta dal registro di commercio (DTF 84 III 72; Amonn/Gasser, op.cit., §8 n.8 p.61).
Tuttavia, qualora una domanda di esecuzione non fosse stata presentata da persona
dotata secondo l’iscrizione a registro di commercio di potere di
rappresentanza, la medesima non è a priori nulla, ma su richiesta dell’escusso
l’ufficio - rispettivamente l’autorità di vigilanza a seguito di ricorso - deve
esaminare se siffatta persona ha agito con l’autorizzazione degli organi della
società, rispettivamente se è intervenuta successiva ratifica (cfr. DTF 97 III
115 per il caso dell’opposizione al precetto), atteso che per la validità della
domanda di esecuzione è sufficiente che la ratifica avvenga ancora nelle more
della procedura di ricorso (DTF 107 III 49).
-
In
concreto la domanda di esecuzione 24 ottobre 1997 è stata sottoscritta a nome
di ”__________ ” dai signori __________, i quali non risultano iscritti nel
registro di commercio del Distretto di __________, dove è iscritta la
succursale __________ della __________, indicata quale creditrice (doc. I). Ora
agli atti risulta tuttavia la dichiarazione 22 gennaio 1998 - successiva alla domanda
di esecuzione in esame - sottoscritta dal vicedirettore __________ e dal
procuratore __________, entrambi iscritti nel registro di commercio __________
(cfr. doc. I) e dotati quindi di potere di rappresentanza per gli affari della
Succursale ; in essa si attesta che “ __________ e
__________, mandatari commerciali in seno a , fanno parte della
struttura regionale () preposta al recupero dei crediti commerciali
in sofferenza e sono come tali abilitati a validamente spiccare esecuzioni a
carico dei debitori morosi a nome e per conto della succursale (...) come pure
a presentare alla competente Pretura le necessarie istanze di rigetto
dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv.2 LEF, a presentare le necessarie istanze
di fallimento, anche in caso di procedure cambiarie e comunque ad intraprendere
ogni atto esecutivo e giudiziario correlato alle pratiche di recupero crediti
trattati da tale struttura regionale” (doc. 7). Non solo, ma con atto 23 gennaio
1998, sottoscritto da __________, è stata presentata a nome di __________,
nuova istanza di fallimento contro l’escussa, in sostituzione dell’istanza 13
gennaio 1998 e con esplicito riferimento alla procedura esecutiva di cui al
precetto esecutivo n. __________ (cfr. doc. O). Tanto basta per ammettere la
validità della domanda di esecuzione 24 ottobre 1997, che alla luce di quanto
sopra risulta senz’altro ratificata da parte della creditrice.
-
Ne
consegue che il ricorso 6 febbraio 1998 di __________, va respinto. Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a __________) e non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
17 e 67 LEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 6 febbraio 1998__________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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