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Numero d'incarto:
15.1997.49
Data decisione, Autorità:
26.03.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00049
Lugano
26 marzo 1997/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 3 marzo 1997 di
Contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di
fallimento 24 dicembre 1996 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa
contro la ricorrente da
viste le osservazioni 18 marzo 1997
dell’Ufficio esecuzione di Lugano:
ritenuto
in fatto: A. La
__________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 401.20 oltre
interessi. Avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha
chiesto il rigetto. Con sentenza 30 novembre 1996 il Giudice di pace del
Circolo di Vezia ha riconosciuto la __________ debitrice di Fr. 401.20 oltre
accessori nei confronti della __________ ed ha rigettato in via definitiva per
Fr. 401.20 oltre interessi al 5% dal 21 maggio 1996 l’opposizione al PE
n.__________.
B. In
seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE
di Lugano ha emesso il 24 febbbraio 1997 la comminatoria di fallimento che è
stata notificata all’escussa il 26 febbraio 1997.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________, sostenendo
che acquisti fatti con il nome della società prima della sua costituzione non
sono a carico della stessa ed ha rinviato alla data della sua costituzione.
D. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando
(cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 250):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
-
La
ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne
consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale
dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far
valere le sue allegazioni nella procedura di merito davanti al Giudice di pace.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 3 marzo 1997 della __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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