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Numero d'incarto:
15.1997.47
Data decisione, Autorità:
13.05.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00047
Lugano
13 maggio 1997
/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani, (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 26 febbraio 1997 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’avviso di pignoramento 5
febbraio 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il
ricorrente da
viste le osservazioni : 12 marzo 1997 della __________ e 13 marzo
1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano:
ritenuto
in fatto
A. La
__________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 870.60 oltre
interessi. Avendo l’escusso interposto opposizione, la precettante ne ha
chiesto il rigetto. Con sentenza 16 settembre 1996 il Giudice di pace del
Circolo della Magliasina ha condannato l’escusso a pagare alla creditrice fr.
870.60 oltre interessi al 5% dal 7 dicembre 1995 e ha rigettato in via
definitiva l’opposizione al PE n. __________
B. In
seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE
di Lugano ha emesso il 5 febbraio 1997 l’avviso di pignoramento
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo che
la __________ non gli ha mai fornito servizi, ma ha unicamente cercato di
vendergli una società fasulla.
D. Delle
osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in diritto
a) Ex
art. 88 LEF se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di
una decisione giudiziale, trascorsi 20 giorni dalla notificazione del precetto
il creditore può chiederne la continuazione. Questo diritto si estingue decorso
un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il
termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione
giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
Secondo
l’art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento,
l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza
indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si
trovano i beni da pignorare. Ex art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato
del pignoramento almeno il giorno prima. L’avviso richiamerà le disposizioni dell’art.
91 LEF.
Premessa
della domanda di prosecuzione dell’esecuzione è un precetto esecutivo cresciuto
in giudicato (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1997, § 22 n. 8 p. 150).
b) La
creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione sulla base di una
sentenza 16 settembre 1996 del Giudice di pace del Circolo della Magliasina,
sulla quale il 2 dicembre 1996 è stato apposto il timbro di crescita in
giudicato, per cui l’avviso di pignoramento è stato emesso sulla base di un PE
cresciuto in giudicato. Il ricorrente allega unicamente questioni di merito
(cfr. narrativa fattuale sub C) per le quali la via del ricorso è preclusa. Ne
consegue la reiezione del gravame per carenza di competenza materiale
dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le
sue allegazioni nella procedura di merito davanti al Giudice di pace.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 88, 89 e 90 LEF
pronuncia
-
Il
ricorso 26 febbraio 1997 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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