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Numero d'incarto:
15.1997.37
Data decisione, Autorità:
06.10.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00037
Lugano
6 ottobre 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 6 febbraio 1997 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nell'esecuzione n. __________ promossa contro la
reclamante dallo
rappr.
dall'__________
in materia di avviso di pignoramento;
viste le osservazioni 5 marzo 1997 dell'UEF
di Mendrisio;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto
che
lo Stato del
Cantone Ticino procede contro __________ con precetto esecutivo
emesso il 25 aprile 1996 per Fr. 160.-- oltre accessori per il titolo di
"multa, tassa di diffida e tassa diffida pagamento";
che
l'escussa ha interposto tempestiva opposizione;
che
l'opposizione è stata rigettata in via definitiva dal Giudice di pace del
Circolo di Balerna con sentenza 24 settembre 1996 cresciuta in giudicato;
che
il precettante ha chiesto la prosecuzione con domanda 30 settembre 1996;
che
con provvedimento (avviso di pignoramento) 15 gennaio 1997 l'UEF di Mendrisio
ha reso noto all'escussa che il 18 febbraio 1997 si procederà al pignoramento;
che
il Giudice di pace ha precisato che a __________ vi è presso il suocero
dell'escussa __________ una camera a disposizione di __________ e di suo marito
__________;
che
con tempestivo reclamo (recte: ricorso) 6 febbraio 1997 l'escussa ha chiesto di
annullare l'avviso di pignoramento, protestate spese e ripetibili, atteso che
__________ non è stata citata dal giudice di pace e nemmeno le è stata intimata
la sentenza di rigetto;
che
l'escussa non ha impugnato il giudizio del giudice di pace nemmeno dopo che ne
ha potuto prendere visione in questa sede ricorsuale, a prescindere dal fatto
che nemmeno allega che la pretesa dedotta in esecuzione non sussista;
che
il Giudice di pace ha reso noto con atto 7 febbraio 1997 di avere notificato
citazione e sentenza all'escussa presso il suocero a __________;
che
l'opposizione è stata tolta con sentenza giudiziale che non è stata oggetto di
impugnativa;
che
l'escussa rimprovera al Giudice di pace di non averla citata correttamente e di
aver notificato la sentenza in termini processualmente carenti;
che
per l'art. 17 cpv.1 LEF è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro
ogni provvedimento dell'organo d'esecuzione e fallimento per violazione di una
norma di diritto o errore d'apprezzamento, salvo i casi nei quali la LEF
prescrive la via giudiziale;
che,
in linea di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza
degli organi d’esecuzione con facoltà di ricorso all’autorità di vigilanza
mentre è invece compito delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di
diritto materiale, oltre che su controversie di chiara impronta procedurale ma
di particolare rilevanza e incisività che il legislatore ha preferito demandare
al potere giudiziario (ad esempio: la dichiarazione di fallimento, il
sequestro, il rigetto -tanto provvisorio che definitivo- dell’opposizione);
che
l'organo d'esecuzione e l'Autorità cantonale di vigilanza non sono legittimati
a sindacare il giudizio del giudice del rigetto (cfr. Flavio Cometta, Brevi
cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e
fallimento, in: RDAT I-1996, p.276, n. 2.1.1. a);
che
l'UEF di Mendrisio, ricevuta la domanda di prosecuzione accompagnata dalla
decisione giudiziale di rigetto definitivo dell'opposizione, rimasta inimpugnata,
ha correttamente emesso l'avviso di pignoramento ex LEF 90 a valere quale atto
dovuto;
che
il ricorso va di conseguenza respinto;
che
questo giudizio di natura amministrativa non può né deve esprimersi sul pronunciato
di rigetto del primo giudice;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 cpv.1 e 90 LEF,
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 6 febbraio 1997 di __________ attualmente in carcere a __________ è
respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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