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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.27
Data decisione, Autorità:
02.11.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00027
Lugano
2 novembre 1998
/FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 6 febbraio 1997 per denegata giustizia presentato da
(rappr. da
__________)
contro
l'operato
dell'UEF di Vallemaggia nell'esecuzione n. __________ promossa dalla
ricorrente contro
viste le
osservazioni 30 aprile 1997 dell'UEF di Vallemaggia;
sentito il cursore
__________ in sede di ispezione 23 ottobre 1998 a __________;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
che
__________ procede per fr. 3'000.-- oltre accessori contro __________, a
quel momento domiciliato a __________, con precetto esecutivo n. __________ del
14 novembre 1995 dell'UEF di Locarno;
che
al PE, notificatogli il 21 novembre 1995, __________ non ha interposto opposizione;
che
l'escusso ha trasferito successivamente il suo domicilio ad Avegno;
che
il 26 settembre 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione all'UEF
di Vallemaggia, precisando che "il Municipio di __________ mi ha confermato
che, da poco tempo, il debitore abita nel Comune di __________ ";
che
il cursore __________ dell'UEF di Vallemaggia ha ripetutamente tentato di procedere
al pignoramento, rivolgendosi poi nel dicembre del 1996 alla Cancelleria
comunale di __________;
che
con lettera 22 gennaio 1997 l'Ufficio controllo abitanti di __________ ha comunicato
a __________, già in __________, il trasferimento formale del domicilio con
effetto dal 1. gennaio 1997;
che
siffatto trasferimento è stato portato a conoscenza dell'UEF di Vallemaggia;
che
il 30 gennaio 1997 l'UEF di Vallemaggia ha comunicato a __________ di non poter
dar seguito alla domanda di proseguimento del "9 maggio 1996" (recte:
26 settembre 1996), il debitore essendo partito per "__________" (recte:
__________);
che
con "reclamo" (recte: ricorso) 6 febbraio 1997 __________ ha
censurato il modus operandi dell'organo d'esecuzione forzata "per
l'incomprensibile inattività di un pubblico ufficiale, sig. __________ ";
che,
contrariamente all'assunto del ricorrente, l'UEF di Vallemaggia si è correttamente
determinato, procedendo agli atti necessari per l'esecuzione del pignoramento,
senza però poter giungere all'esito auspicato dal ricorrente per fatto
imputabile ad assenza dell'escusso;
che
la causa dell'irreperibilità è poi divenuta nota con il trasferimento di
domicilio in __________, avvenuto di fatto in epoca imprecisata, verosimilmente
prima del 1. gennaio 1997;
che
non sono emersi elementi a carico dell'UEF di Vallemaggia, peraltro confrontato
con un non trascurabile aumento delle procedure correnti;
che
il ricorso deve pertanto essere ritenuto siccome evaso;
che,
per carenza di domicilio dell'escusso nel circondario esecutivo dell'UEF di Vallemaggia,
non è più ipotizzabile a questo stadio di procedura qualsivoglia prosecuzione;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamato l'art.
17 cpv. 3 LEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso per denegata giustizia è evaso nel senso dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
Comunicazione
all'UEF di Vallemaggia, __________.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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