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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.235
Data decisione, Autorità:
26.06.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00235
Lugano
26 giugno 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 19 dicembre 1997 di
contro
l’operato
dell’UEF di Mendrisio e meglio contro
il verbale di pignoramento 29 ottobre 1997
nell’esecuzione n. __________
promossa da
rappr.
__________.
nei confronti del
ricorrente
richiamata
l’ordinanza presidenziale 22 dicembre 1997, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 19 dicembre 1997 dell’UEF di Mendrisio;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Lo
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di
fr. 16’350.-- per alimenti dovuti dal debitore alle figlie __________ e
__________ per il periodo dal 1. luglio 1995 al 31 agosto 1996.
B. In
data 29 ottobre 1997 l’UEF di Mendrisio pignorava il salario dell’escusso sulla
base del seguente calcolo:
Introiti fr.
3’798.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’025.--
alimenti fr.
1’000.--
locazione fr.
1’020.--
cassa
malati fr. 210.--
trasferte fr.
200.--
Totale
deduzioni fr. 3’455.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 343.--
L’Ufficio
ordinava quindi alla ditta __________, datrice di lavoro del debitore, di
trattenere dal salario dell’escusso l’importo mensile di fr. 343.--.
C. Contro
tale provvedimento si è aggravato l’escusso sostenendo che il rapporto di
lavoro con la ditta __________ sarebbe cessato in data 7 novembre 1997. L’UEF
non avrebbe inoltre considerato le spese occorrenti per le figlie (pranzo,
cena, regali di compleanno, Natale, Pasqua).Il ricorrente chiede il
riconoscimento di un importo per trasferte superiore a quello di fr. 200.--
mensili riconosciuto dall’Ufficio, nonché fr. 100.-- per spese telefoniche.
Contesta inoltre il fatto che nel reddito vengano computati gli assegni
famigliari.
D. Con
osservazioni 19 dicembre 1997 l’UEF di Mendrisio rileva che, con lettera 4
novembre 1997 la __________ ha comunicato che l’escusso in data 3 novembre 1997
ha inoltrato le proprie dimissioni dal posto di lavoro. Con scritto pervenuto
all’Ufficio il 19 novembre 1997 il garage __________ confermava l’assunzione
dell’escusso a partire dal 10 novembre 1997 con un salario mensile lordo di fr.
3’500.--. L’UEF si rimette quindi alla decisione di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
- Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola che vive
sola ammonta fr. 1’025.-- al mese.
Il
ricorrente pretende il riconoscimento di fr. 100.-- per spese telefoniche.
Queste spese non possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le stesse
già comprese nell’importo base mensile di fr. 1’025.--.
-
Nel
calcolo del minimo vitale vanno tenuti in considerazione solo gli importi
effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 20). Pertanto non possono venire
riconosciuti al ricorrente gli importi che egli sostiene di dover pagare per
regali alle figlie in occasione di compleanni, Natale e Pasqua, in quanto non
vi è certezza che tali importi, dei quali il debitore non precisa l’ammontare,
siano effettivamente pagati.
-
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178).
-
Nel
caso in esame l’escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’020.-- a titolo
di canone locatizio per l’appartamento di 3 ½ locali che occupa da solo a
__________ E’
di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo
canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue effettive esigenze,
pur tenendo conto del fatto che egli ospita saltuariamente le figlie durante
l’esercizio del proprio diritto di visita. Di conseguenza il canone locatizio
di fr. 1’020.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione
del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al
debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine
utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale
canone locatizio un importo mensile di fr. 700.-- al massimo, spese di
riscaldamento comprese, per un appartamento di due locali a __________ o in un
comune viciniore.
-
Dallo
scritto inviato dal garage __________ di __________ all’UEF di Mendrisio,
risulta che l’escusso guadagna attualmente fr. 3’500.- lordi mensili. A tale
importo vanno aggiunti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, gli
assegni famigliari, poiché gli stessi costituiscono un reddito limitatamente
pignorabile ex art. 93 LEF.
-
Il
ricorrente sostiene che l’importo di fr. 200.-- riconosciuto dall’Ufficio a
titolo di spese di trasferta debba essere aumentato, in quanto manifestamente
insufficiente a coprire i costi per lo spostamento quotidiano da __________ a
__________, luogo di lavoro precedente.
Orbene,
tale importo non solo non può essere aumentato, ma va drasticamente ridotto.
Infatti il nuovo posto di lavoro dell’escusso è situato ad una distanza tale
dal suo attuale domicilio, da poter essere raggiunto addirittura a piedi.
Pertanto viene riconosciuto unicamente l’importo mensile di fr. 50.-- per spese
di trasferta per raggiungere il posto di lavoro.
- Sulla
base delle considerazioni precedenti l’eccedenza mensile pignorabile va
calcolata come segue:
Introiti fr.
3’866.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’025.--
alimenti fr.
1’000.--
locazione fr.
1’020.--
AVS fr.
230.--
cassa
malati fr. 210.--
trasferte fr.
50.--
Totale
deduzioni fr. 3’535.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 331.--
L’eccedenza
mensile pignorabile ammonta quindi a fr. 331.--, atteso che eventuali modifiche
del reddito dell’escusso potranno essere fatte valere in sede di revisione del
pignoramento.
Ne consegue l'accoglimento parziale del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 9 novembre 1997 __________, __________ è pazialmente accolto.
1.1. E’
fatto ordine all’UEF di Mendrisio di pignorare dal salario dell’escusso presso
la ditta __________ __________ l’importo mensile di fr. 331 per 12 mensilità a
partire dalla prima scadenza utile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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