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Numero d'incarto:
15.1997.229
Data decisione, Autorità:
29.07.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00229
Lugano
29 luglio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 12 dicembre 1997 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
e meglio contro il riesame 1. dicembre 1997 del pignoramento 21 ottobre 1997
eseguito nell’esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
rappr.
dal __________
viste le
osservazioni 30 dicembre 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 15 dicembre 1997 al ricorso è stato concesso
effetto sospensivo limitatamente all’importo eccedente Fr. 600.--
ritenuto
in fatto
A. La
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un suo credito.
B. Sulla
base del seguente computo l’UE di Lugano ha pignorato al ricorrente con atto di
pignoramento 21 ottobre/21 novembre 1997 l’importo di Fr. 2’000.-- al mese.
Introiti
stipendio debitore Fr.
5’200.--
AVS coniugi Fr.
2’900.--
totale Fr.
8’100.--
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’370.--
locazione Fr. 3’200.--
C.M. Fr. 1’050.--
ass. diversi + cure mediche Fr. 480.--
totale Fr.
6’100.--
Eccedenza
mensile pignorabile: Fr. 2’000.--.
C. Con
riesame del pignoramento 1. dicembre 1997, l’UE di Lugano ha stabilito
l’eccedenza mensile pignorabile in Fr. 935.-- sulla base del seguente computo:
Introito
debitore Fr.
5’785.--
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 1’370.--
affitto Fr. 2’020.--
cassa malati Fr. 560.--
cure mediche Fr. 480.--
spese manutenzione casa + risc. Fr. 420.--
totale Fr.
4’850.--
Eccedenza
mensile pignorabile: Fr. 935.--.
L’UE
di Lugano ha indicato che l’affitto di Fr. 2’020.-- comprende solamente gli
interessi ipotecari, che per la cassa malati può essere riconosciuto unicamente
il premio base per l’escusso e la moglie di Fr. 560.-- al mese e che l’introito
dell’escusso comprende Fr. 2’800.-- versato dalla __________
e Fr. 2’985.-- dall’AVS.
D. Contro
il riesame dell’atto di pignoramento 1. dicembre 1997 si è aggravato l’escusso
sostenendo che l’UE di Lugano non avrebbe potuto ridurgli il minimo di
esistenza, atteso che le singole poste non hanno subito alcun cambiamento dal
pignoramento del 21 ottobre 1997. Dal riesame non dovrebbe pertanto risultare
alcuna eccedenza pignorabile. Il ricorrente ha poi rilevato che già nel
calcolo eseguito il 21 ottobre 1997 l’UE ha tenuto conto nel suo introito di
tutta la rendita AVS per coniugi, nonostante la metà spetti a sua moglie.
E. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12
cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Nell’ambito
del riesame del pignoramento eseguito il 1. dicembre 1997 l’UE di Lugano ha
correttamente ricalcolato sia il reddito dell’escusso, diminuito per quel che
riguarda l’importo percepito dalla __________
da Fr. 5’800.-- a Fr. 2’800.--, che il minimo di esistenza, atteso che nell’ambito
di un riesame l’autorità di esecuzione è tenuta ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti in quel momento. Pertanto avendo l’UE di Lugano
constatato che le spese considerate nel calcolo del minimo vitale erano troppo
elevate, le ha, come si vedrà di seguito, correttamente riesaminate.
b) L’UE
di Lugano ha considerato quale introito dell’escusso l’importo integrale per
coniugi percepito dall’AVS di Fr. 2’985.-- al mese. Questo importo è tuttavia
destinato per metà alla moglie dell’escusso (cfr. dichiarazione 2 dicembre 1997
della Cassa cantonale di compensazione AVS, doc. C). L’introito del ricorrente
ammonta quindi complessivamente a Fr. 4’293.--, ossia Fr. 2’800.-- dalla __________ più la metà dell’importo percepito dall’AVS,
ossia Fr. 1’493.--.
c) Nel
calcolo del minimo di esistenza possono venire riconosciute le spese per il
riscaldamento, per il pagamento degli interessi ipotecari e le spese di
manutenzione necessarie per la propria casa (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 63 p. 178).
Dalla
documentazione prodotta emerge che l’UE di Lugano ha accertato che gli
interessi ipotecari ammontano a Fr. 2’012.-- al mese, per cui nel riesame è
stato correttamente computato l’importo arrotondato di Fr. 2020.--. L’UE ha
inoltre tenuto conto dell’importo di Fr. 420.-- al mese per le spese di
manutenzione e di riscaldamento.
d) Nel
calcolo del minimo vitale può essere riconosciuto solo il premio pagato per
l’assicurazione obbligatoria. Avendo l’UE di Lugano accertato che i premi base
per i coniugi __________ ammontano a Fr.
278.20 per ciascuno, nel riesame del pignoramento ha correttamente riconosciuto
solo l’importo complessivo arrotondato di Fr. 560.--.
e) Dal
- dicembre 1997 al 29 febbraio 1998 il calcolo dell’eccedenza mensile
pignorabile dal reddito di __________ va
quindi eseguito come segue:
Introito
marito Fr. 4’293.-- = 74%
Introito
moglie Fr. 1’492.-- = 26%
Reddito
comune Fr. 5’785.--
Minimo
di esistenza comune
minimo
base Fr. 1’370.--
interessi
ipotecari Fr. 2’020.--
cassa
malati Fr. 560.--
cure
mediche Fr. 480.--
spese
manutenzione
casa
e riscaldamento Fr. 420.--
totale Fr.
4’850.--
Parte
del minimo di esistenza comune a carico del marito: 74% di Fr. 4850.-- = Fr.
3’589.--
Importo
mensile pignorabile dal reddito del marito: Fr. 4’293.-- ./. Fr. 3’589.-- = Fr.
704.--
f) Secondo
lo scritto 2 aprile 1998 della __________, dal 1. 3.1998 il ricorrente
percepisce solo Fr. 2’200.-- al mese dalla società, per cui, essendo diminuito
il suo introito da Fr. 4’293.-- a Fr. 3’693.--, l’eccedenza mensile pignorabile
va ricalcolata:
Introito
marito Fr. 3’693.-- = 71%
Introito
moglie Fr. 1’492.-- = 29%
Reddito
comune Fr. 5’185.--
Minimo
di esistenza comune
minimo
base Fr. 1’370.--
interessi
ipotecari Fr. 2’020.--
cassa
malati Fr. 560.--
cure
mediche Fr. 480.--
spese
manutenzione
casa
e riscaldamento Fr. 420.--
totale Fr.
4’850.--
Parte
del minimo di esistenza comune a carico del marito: 71% di Fr. 4850.-- = Fr.
3’444.--
Importo
mensile pignorabile dal reddito del marito:
Fr.
3’693.-- ./. Fr. 3’444.-- = Fr. 249.--.
a) Per
il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza
concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente
al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile
tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (cfr. DTF 119
III 71 cons. 3b e rif. ivi).
b) Il
principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di
vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese
dell’alloggio. Queste possono essere considerate completamente solo in
conformità alla sua situazione familiare e nei limiti dell’uso locale. Ininfluente
è il fatto che si tratti di spese per un appartamento locato oppure per la
propria casa. In ambedue i casi al debitore deve essere concesso un adeguato
lasso di tempo per adattare questi esborsi (DTF 119 III 73 cons. 3c; 116 III 21
cons. 2d; 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo
C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo
S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117). L’importo va messo in relazione con il
reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
c) In
via abbondanziale si rende attento il ricorrente che le spese computate per la
sua abitazione (per i tassi ipotecari, la manutenzione ed il riscaldamento)
sono manifestamente sproporzionate in rapporto al reddito Di conseguenza,
trascorsi 12 mesi dalla notifica di questa sentenza, al fine di concedere al
debitore un adeguato lasso di tempo per vendere oppure affittare la sua abitazione,
l’UE di Lugano, nel caso di ulteriori pignoramenti nei confronti di __________, potrà tenere conto per le spese
di alloggio unicamente dell’importo di fr. 1’000.-- al mese, spese accessorie
comprese, per un appartamento di 2 locali a __________ o in un comune
viciniore.
- Il
ricorso 12 dicembre 1997 di __________ va quindi parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 12 dicembre 1997 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza il provvedimento 1. dicembre 1997 dell’UE di Lugano è riformato nel
senso che il pignoramento del reddito di __________, è fissato in Fr. 704.-- al
mese dal 1. dicembre 1997 al 29 febbraio 1998, in luogo di Fr. 935.-- al
mese , mentre si riduce a Fr. 249.-- al mese dal 1. marzo 1998.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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