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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.224
Data decisione, Autorità:
12.12.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00224
Lugano
12 dicembre 1997 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 9 dicembre 1997 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il rifiuto 28 novembre 1997
di
proseguire l’esecuzione n__________ promossa dalla ricorrente contro
viste le osservazioni 10 dicembre 1997 dell’UE
di Lugano;
ritenuto
in fatto
A. Con
domanda 27 novembre 1997 __________ ha chiesto all’UE di Lugano, producendo un
attestato di carenza di beni 18 novembre 1997 per l’importo di Fr. 2’141.25
emesso nell’esecuzione n. __________, di proseguire l’esecuzione.
B. Con
provvedimento 28 novembre 1997 l’UE di Lugano ha comunicato alla ricorrente di non
poter dar seguito alla sua domanda, poiché l’attestato di carenza di beni
prodotto sostituisce il precedente ed il creditore non può proseguire
l’esecuzione senza un nuovo precetto esecutivo.
C. Contro
siffatto provvedimento si è aggravata __________ sostenendo che entro sei mesi
dal ricevimento dell’, il creditore può proseguire l’esecuzione senza
che venga emesso un nuovo precetto. Anche se l’ ne sostituisce uno
precedente, non è necessaria una nuova esecuzione.
D. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
a) Ex
art. 149 cpv. 3 LEF entro sei mesi dal ricevimento di un attestato di carenza
di beni, il creditore può proseguire l’esecuzione senza il bisogno di una nuova
esecuzione. Il creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di
proseguimento. Tuttavia se la nuova esecuzione porta di nuovo all’emissione di
un __________, al terzo tentativo occorre iniziare di nuovo la procedura con la
domanda di emissione di un nuovo PE (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, § 31 n. 19).
b) Dall’__________
18 novembre 1997 si evince che esso sostituisce uno emesso in precedenza nella
stessa esecuzione, per cui, come indicato sull’__________, la creditrice non
poteva chiedere il proseguimento dell’esecuzione, la domanda di proseguimento
in esame costituendo il terzo tentativo di procedere contro il debitore nella
stessa esecuzione. L’UE di Lugano ha pertanto correttamente rifiutato di
proseguire l’esecuzione, la ricorrente dovendone iniziare una nuova, con la
domanda di emissione di un nuovo PE.
- Il
ricorso 9 dicembre 1997 di ____________________ è respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 17 LEF
pronuncia
-
Il
ricorso 9 dicembre 1997 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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