AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.178
Data decisione, Autorità:
22.05.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00178
Lugano
22 maggio 1998
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 10 ottobre 1997 di
patr.
dall'avv__________
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro
lo stato di riparto depositato il 3 ottobre 1997 nell'esecuzione n. __________
promossa da
avv.
nei confronti della ricorrente
viste le osservazioni 20 ottobre 1997
dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. L’avv.
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di
fr. 19095,50 oltre interessi e spese.
Il
6 dicembre 1994 l’UEF di Locarno spiccava nei confronti della debitrice il
precetto esecutivo n. __________. Con sentenze 12 gennaio 1996 e 26 agosto 1996
della Pretura di Locarno - Campagna veniva rigettata in via definitiva
l’opposizione al PE.
B. Il
14 aprile 1997 l’UEF procedeva al pignoramento di diversi oggetti di proprietà
della debitrice, tra cui 13 gioielli di varia fattura. L’incanto pubblico per
la vendita di tali gioielli veniva indetto per il giorno 11 settembre 1997. Gli
oggetti venivano aggiudicati all’avv. __________ per l’importo di fr. 5’987.--
in parziale compensazione del proprio credito.
C. In
data 3 ottobre 1997 veniva depositato lo stato di riparto nell’esecuzione n.
__________ UEF Locarno, contro il quale si è aggravata la debitrice con ricorso
10 ottobre 1997. La ricorrente sostiene l’esistenza di una manifesta
sproporzione tra la stima dei gioielli effettuata dall’Ufficio ed il ricavo
della vendita all’asta. Postula quindi l’annullamento dello stato di riparto e
la fissazione di un nuovo incanto preceduto dalla determinazione di piedi
d’asta tali da rispecchiare il valore effettivo del metallo. Contestualmente al
ricorso la debitrice chiede di essere posta la beneficio dell’assistenza
giudiziaria, non essendo in grado di far fronte alle spese della presente
procedura.
D. Con
osservazioni 20 ottobre 1997 l’UEF di Locarno ribadisce la correttezza del
proprio operato sostenendo che il piede d’asta dei gioielli è stato fissato
sulla base di una stima eseguita dal perito Gioielleria __________, e
l’aggiudicazione non sarebbe avvenuta al di sotto di tali valori.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art. 128 LEF gli oggetti di metallo prezioso non si possono aggiudicare per
un prezzo inferiore al prezzo del metallo. Se non viene fatta un’ offerta
sufficiente tali oggetti possono essere venduti a trattative private per il
prezzo del valore del metallo (cfr. Art.130 cifra 3 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 27 n. 33, p.
220-221).
-
Orbene,
nel caso di specie, come si evince dal verbale d’incanto, i gioielli sono stati
venduti per un importo globale di fr. 5’987.--. Atteso che il valore del
metallo e delle pietre preziose stimato dalla __________ in data 3 marzo 1997 e
17 aprile 1997 ammonta a fr. 5’765.--, le censure mosse dalla ricorrente
all’indirizzo dell’UEF di Locarno appaiono infondate. L’aggiudicazione è quindi
avvenuta in perfetto ossequio di quanto previsto dall’art. 128 LEF e il
conseguente stato di riparto è stato allestito correttamente. Di conseguenza il
ricorso deve essere respinto.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria va pure respinta.
Infatti
seppure il diritto all’assistenza giudiziaria, nella forma del gratuito
patrocinio, che scaturisce direttamente dall’art. 4 Cost.. non è escluso per
principio nella procedura di ricorso all’Autorità di vigilanza (DTF 122 I 8
ss.; cfr. Art. 15a LPR), esso presuppone in ogni caso, oltre al requisito
dell’indigenza della parte richiedente, anche che il richiedente non sia in
grado di procedere con atti propri e soprattutto che il gravame abbia
probabilità di esito favorevole, requisito quest’ultimo che nel caso in esame
fa palesemente difetto, risultando l’esito del ricorso già di primo acchito
sfavorevole, a prescindere dal fatto che la ricorrente non necessitava
dell'ausilio di un patrocinatore per sostenere che gli oggetti pignorati erano
stati venduti a vil prezzo.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 128 LEF, 4
Cost.
pronuncia: 1. Il
ricorso 10 ottobre 1997 di __________, è respinto.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria 10 ottobre 1997 di __________, è respinta.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster