Complaint inadmissible for lack of standing

15.1997.139Übriges Gericht16.09.1997Inadmissible

Zusammenfassung

A person complained against the Leventina debt enforcement office in a seizure proceeding and asked that the seizure be carried out by the Biasca office instead, alleging bias of the local enforcement judge. The supervisory chamber held that the complainant was not a party to the enforcement and had not shown any independently protected interest affected by the measure. The complaint was therefore inadmissible for lack of procedural standing. The court also ordered that no costs be charged and no compensation be awarded. An appeal to the Federal Supreme Court was indicated within ten days.

Regest

Art. 7 LPR; art. 17 LEF; standing in supervisory complaint proceedings: legitimatio ad processum requires that the complainant be affected in legally protected interests by the challenged enforcement measure. A person completely external to the enforcement, who does not represent the debtor and asserts no right in the assets under realization, lacks standing even if he alleges factual detriment or bias. The complainant must, unless the interest is self-evident, explain concretely how the contested decision infringes his protected interests (consid. 1). A mere factual concern, without specific legal affectation, is insufficient.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.139

Data decisione, Autorità: 16.09.1997, CEF

Incarto n. 15.97.00139

Lugano 16 settembre 1997 /FC/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 agosto 1997 di


contro l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina

nell'esecuzione n. __________ promossa da


contro


in materia di notifica dell'avviso di pignoramento e di ricusa;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che l'esecuzione in via di pignoramento n. __________ dell'UEF di Leventina, promossa __________ contro __________ per fr. 395.80, è giunta allo stadio dell'avviso di pignoramento;

che con ricorso 21 agosto 1997 __________ non si oppone al pignoramento, limitandosi a richiedere che venga eseguito non dall'UEF di Leventina ma da quello di Biasca perché il Pretore di Leventina - che è nel contempo Ufficiale esecutore - sarebbe prevenuto nei confronti di __________ e __________ per pregresse vicende giudiziarie sfociate in pronunciati da essi non graditi;

che il coacervo documentale prodotto è del tutto inconferente;

che preliminarmente va esaminata la legittimazione processuale di __________;

che secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d’esecuzione, costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale (DTF 112 III 3 cons.1b con rinvii; CEF 11 marzo 1994 su reclamo R. e L. W.);

che il ricorrente deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la decisione impugnata violi i suoi interessi meritevoli di tutela giuridica, ritenuto che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso (DTF 112 III 3 cons.1b ) come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons.4; Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT 1996 I, p.285-286, n. 3.1.6. a);

che __________ non è parte nell'esecuzione contro __________ e nemmeno risultano elementi tali da legittimarne interessi autonomi meritevoli di tutela giuridica in sede di procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti;

che il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale della legitimatio ad processum;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 7 LPR e 17 LEF,

pronuncia: 1. Il ricorso di __________, è irricevibile per carenza di legittimazione processuale.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione:

– __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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