Complaint against bankruptcy warning dismissed

15.1997.121Übriges Gericht29.04.1998Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Ticino supervisory chamber dismissed the debtor's complaint against a bankruptcy warning issued by the Lugano debt-enforcement office. The debtor argued that its seat was elsewhere and that the provisional judgment dismissing its opposition had not been validly served. The court held that a supervisory complaint may only attack a bankruptcy warning on limited formal grounds and that, in any event, the provisional opposition-dismissal judgment had become final and enforceable. The enforcement office therefore acted correctly. No costs or indemnities were ordered.

Omnilex-Regeste

Art. 17 and 161 LEF; supervisory complaint against bankruptcy warning and enforceability of the prior opposition-dismissal judgment. A complaint to the supervisory authority may be used against a bankruptcy warning only for limited formal defects, in particular lack of ordinary bankruptcy susceptibility, public-law claims, pending action to disprove the debt, non-enforceability of the underlying dismissal decision, or lack of territorial jurisdiction (consid. 1). Once the judgment dismissing the objection has become final and enforceable, the enforcement office must proceed to the bankruptcy warning; the debtor bears the burden of showing timely challenge or other suspension of enforceability (consid. 3). Substantive objections to the debt or to the merits of the dismissal judgment are not cognizable in this complaint procedure (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.121

Data decisione, Autorità: 29.04.1998, CEF

Incarto n. 15.97.00121

Lugano 29 aprile 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25 luglio 1997 di


contro

l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 27 giugno 1997 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da


viste le osservazioni: - 4 agosto 1997 del __________;

  • 6 agosto 1997 dell’UE di Lugano;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 12/13 marzo 1997 dell’UE di Lugano il __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 8’875.30 oltre interessi. Interposta opposizione dall’escussa il procedente ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 16 maggio 1997 la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza rigettando in via provvisoria l’opposizione per Fr. 4’348.05 oltre interessi al 6% dal 6 agosto 1995. Su domanda del creditore di proseguire l’esecuzione l’UE di Lugano ha emesso il 27 giugno 1997 la comminatoria di fallimento.

B. Contro la comminatoria di fallimento si è tempestivamente aggravata la __________ argomentando che la sua sede sociale è a __________. Essa ha sempre ricevuta la corrispondenza negli uffici che ha occupato fino a settembre 1996 a __________ oppure presso la sua sede a __________. L’amministratore della società ha poi sostenuto che la sentenza di rigetto dell’opposizione è stata resa in sua assenza. Essa non è tuttavia mai stata notificata alla società presso la sua sede, dove per altro era stata notificata la citazione per l’udienza di contraddittorio, e nemmeno all’amminstratore stesso. Se tale sentenza fosse stata regolarmente notificata alla società, sarebbe stata promossa un’azione di disconoscimento del debito.

C. Delle osservazioni del __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

  1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

  2. Dall’attestazione della Pretura di Lugano, Sezione 5, datata 16 giugno 1997, risulta che la sentenza 16 maggio 1997 di rigetto provvisorio dell’opposizione è divenuta definitiva. La ricorrente non dimostra di averla impugnata e nemmeno l’afferma. L’amministratore della ricorrente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della sentenza al rientro di un suo viaggio. Era pertanto suo compito, appena venutone a conoscenza, d’impugnarla e dimostrare alla scrivente Autorità di vigilanza l’avvenuta impugnazione. Pertanto essendo la sentenza in oggetto esecutoria, l’UE di Lugano, emettendo la comminatoria di fallimento, ha agito correttamente.

Abbondanzialmente si osserva che alla ricorrente è data la possibilità di chiedere l’annullamento giudiziale dell’esecuzione ex art. 85a LEF oppure, se paga, può promuovere l’azione di ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 LEF, ovviamente se ne esistono i presupposti.

  1. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 25 luglio 1997 della __________, è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione: -


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the complaint against the bankruptcy warning was admissible on formal grounds

Extrahierter Entscheid

A supervisory complaint may challenge service of a bankruptcy warning in limited formal situations only; none was shown here.

Extrahierte Begründung

The court listed the situations in which such a complaint is possible, but held that the debtor's objections were substantive or unsupported.

Kernrechtsfrage

Whether the provisional dismissal judgment was enforceable when the bankruptcy warning was issued

Extrahierter Entscheid

The judgment had become final and enforceable, so the enforcement office acted correctly in issuing the bankruptcy warning.

Extrahierte Begründung

An attestation from the first-instance court showed the judgment of 16 May 1997 was definitive; the debtor did not prove any appeal or challenge, despite knowing of the judgment.

Kernrechtsfrage

Whether court costs and indemnities should be charged

Extrahierter Entscheid

No costs or indemnities were imposed.

Extrahierte Begründung

The decision expressly exempted the parties from costs and compensation.

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