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Numero d'incarto:
15.1997.119
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00119
Lugano
26 marzo 1998
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 18 luglio 1997 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro l’avviso
di pignoramento 11 luglio 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ dell’UE di
Orbe promossa contro la ricorrente da
rappr.
rilevato
che con ordinanza presidenziale 7/11 agosto 1997 al ricorso è stato concesso
effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 5 novembre 1996 dell’Ufficio esecuzione di __________ ha
escusso __________ a __________ per l’incasso di Fr. 7’890.-- oltre interessi e
spese. Il PE risulta essere stato notificato il 6 novembre 1996 a __________ Al
PE non è stata interposta opposizione. Con domanda di prosecuzione 10 febbraio
1997 il creditore ha chiesto all’UEF di Bellinzona di proseguire l’esecuzione.
L’11 luglio 1997 l’UEF ha emesso l’avviso di pignoramento in oggetto.
B. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata __________ argomentando
di non avere mai ricevuto un PE concernente il credito posto in esecuzione. La
ricorrente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza del PE solo telefonando all’UEF
di Bellinzona. Il PE è stato ritirato dal signor __________ unico occupante
dell’appartamento a __________, che non glielo ha mai consegnato. L’escussa ha
dichiarato di essere domiciliata a __________ di averlo comunicato
all’amministrazione dell’immobile di __________ e di non avere mai cambiato domicilio.
C. Su
richiesta della scrivente Camera, __________ ha tramesso una dichiarazione 23
settembre 1997 del Comune di __________, Ufficio controllo abitanti, dalla
quale risulta che la ricorrente è domiciliata a __________ dalla nascita.
D. Delle
osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Ex
art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio.
Di
conseguenza risultando domiciliata dalla nascita a __________, la ricorrente
non poteva essere escussa a __________. Il PE n. __________ datato 5 novembre
1996 dell’Ufficio di esecuzione di Orbe è stato quindi emesso da un organo
d’esecuzione incompetente ratione loci. Il successivo avviso di pignoramento
emesso dall’UEF di Belllinzona nell’ambito di una procedura esecutiva nulla, va
quindi annullato, trattandosi di atto irrito.
- Il
ricorso 18 luglio 1997 __________ va quindi accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
22 e 46 cpv. 1 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 18 luglio 1997 __________ è accolto.
1.1. L’avviso
di pignoramento 11 luglio 1997 dell’UEF di Bellinzona è annullato.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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