AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.117
Data decisione, Autorità:
18.09.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00117/118/125/126
Lugano
18 settembre 1998
FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui ricorsi 25 luglio 1997 e 28 luglio 1997 di
e
__________,
__________ rapr. da __________
contro
l’operato
dell’UEF di Riviera e meglio contro
la circolare 16 luglio 1997 emanata nell’ambito del fallimento
richiamata
l’ordinanza presidenziale 31 luglio 1997, con la quale ai ricorsi è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni 12 agosto 1997 dell’UEF di Riviera
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 2 febbraio 1995 si
è svolta la seconda assemblea dei creditori del fallimento __________. L’ordine
del giorno di tale assemblea prevedeva al punto 7 il diritto di agire sia
civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita ex art.
754/756 CO, e al punto 8 la risoluzione sulla rinuncia a diritti contestati o,
se del caso, domanda di cessione di questi stessi diritti a norma dell’art. 260
LEF.
B. Nel
corso di tale assemblea l’ing. __________ chiedeva la cessione del diritto di
agire sia civilmente che penalmente contro gli organi della fallita giusta gli art.
754/756 CO, nonché la cessione del “diritto di acquistare i crediti non riscossi
derivanti dalle fatture ancora scoperte e non incassate dalle stesse banche o
dall’amministrazione fallimentare.”.
C. Con
circolare 16 luglio 1997 l’UEF di Riviera chiedeva l’autorizzazione dei
creditori alla messa in cessione di tutti i crediti della fallita __________ In
tale scritto si proponeva la cessione dei seguenti diritti:
-
Diritto
di agire sia civilmente che penalmente contro gli organi della fallita (art.
754-756 CO), ad esclusione della problematica delle cessioni generali stipulate
dalla fallita con due istituti di credito.
-
Diritto
di agire contro la __________ e la __________ per l’accertamento della nullità
delle cessioni generali stipulate con la fallita (art. 27 CC e 20 CO) e per la
restituzione degli importi incassati dai due istituti (art. 62 CO).
-
Diritto
di agire contro __________ e la __________ e gli organi della fallita
solidalmente in riparazione del danno arrecato alla massa fallimentare in
seguito alle due cessioni generali stipulate con la fallita (art. 41, 97 e 757
CO).
D. Con
ricorso 25, rispettivamente 28 luglio 1997 la __________ (__________) e il
__________ (__________si aggravano contro la circolare 16 luglio 1997 dell’UEF
di Riviera chiedendo l’annullamento di tutti i provvedimenti in essa contenuti,
ed in particolare l’annullamento del pubblico incanto per la realizzazione dei
crediti non ceduti. La __________ chiede inoltre che l’UEF venga obbligato a
scusarsi per iscritto verso tutti i creditori del fallimento __________ per le
affermazioni contenute nel provvedimento impugnato. I ricorrenti asseverano in
sostanza che un ulteriore cessione dei crediti e del diritto di agire nei
confronti degli organi della fallita sarebbe contraria alla legge, essendo tali
pretese già oggetto di cessione ex art. 260 LEF in occasione della seconda
assemblea dei creditori svoltasi il 2 febbraio 1995. Inoltre il ricorso alla
deliberazione per mezzo di circolare ex art. 255a LEF non sarebbe possibile nel
caso di specie, mancando il requisito dell’urgenza ed essendosi già tenuta la
seconda assemblea dei creditori. La ricorrente __________ afferma inoltre che
nella denegata ipotesi che l’UEF potesse ancora mettere in cessione delle
pretese, dovrebbe però escludere il diritto di agire contro di essa per
l’accertamento della nullità della cessione dei crediti o per la riparazione
del danno arrecato alla massa fallimentare in seguito a tale cessione. Infatti
tutti gli importi che la __________ ha incassato a copertura di una linea di
credito concessa alla __________ sarebbero riferiti a fatture emesse prima del
fallimento. Inoltre l’UEF di Riviera sarebbe stato avvisato il 10 novembre 1993
dell’esistenza della cessione dei crediti, quindi se avesse voluto contestare
tale cessione avrebbe dovuto diffidare subito i debitori della fallita a
liberarsi dei loro obblighi contrattuali mediante un deposito giudiziale ex art.
168 cpv. 1 CO. Il __________ sostiene inoltre che prima dell’atto formale di
messa in cessione i creditori debbano essere interpellati, rispettivamente
devono accettare che l’amministrazione del fallimento rinunci a far valere le
pretese contestate. Non essendo presente nel provvedimento impugnato alcuna
traccia di tale richiesta, rispettivamente di accettazione, ne conseguirebbe
che non sussisterebbero le premesse di una messa in cessione. In merito alla
questione relativa alla cessione stipulata dalla fallita a favore del
__________ quest’ultimo ritiene che l’UEF, qualora fosse stato dell’opinione
fin dall’apertura del fallimento della nullità della cessione avrebbe dovuto
emanare un provvedimento mediante il quale ne constatava formalmente la
nullità.
E. Delle
osservazioni dell’UEF di Riviera si dirà, se del caso, in seguito
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi 25 luglio 1997 inc.15.97.125 e 28 luglio
1997 inc. 15.97.126 sono entrambi diretti contro la circolare 16 luglio 1997. I
gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono sostanzialmente
motivati nello stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle
due procedure di cui agli inc. 15.97.125 e inc. 15.97.126.
- Giusta
l’art. 260 cpv.1 LEF ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di
quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Ove sia controverso
se un diritto appartenga alla massa, l’ufficio dei fallimenti deve attenersi
alle indicazioni dei creditori e inventariare il diritto tra i beni della massa
( DTF 104 III 23 ). La decisione concernente l’opportunità di far valere, a
nome della massa, eventuali pretese, spetta ai creditori e non
all’amministrazione del fallimento (E. Brugger, SchKG, schweizerische Gerichtspraxis
1946 - 1984, Adligenswil 1984, ad art. 260 LEF n. 50). La cessione o l’offerta
di cessione di pretese della massa deve essere preceduta da una decisione della
massa sulla sua rinuncia di farle valere, in modo da consentire a tutti i
creditori di esprimersi in merito ( cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
- und Konkursrecht, Berna 1997, § 47 n.44, p.385 ). Contro il rifiuto
dell’amministrazione del fallimento d’inventariare un bene, o un diritto, è
data ai creditori la facoltà di ricorrere all’autorità di vigilanza (cfr. DTF
114 III 22; DTF 64 III 36 ). Se una pretesa della massa viene scoperta
successivamente può essere avviata una nuova procedura di cessione ex art. 260
LEF, e ciò anche dopo la chiusura del fallimento (cfr. Amonn/Gasser, op. cit.,
§ 47 n. 47, p. 385 e § 50 n.9, p.403; art. 269 LEF).
-
Nel
caso di specie l’UEF di Riviera con la circolare 16 luglio 1997 propone ai
creditori la cessione di alcune azioni e crediti vantati dalla fallita. Per
stessa ammissione dell’UEF i crediti di cui ai punti 1 e 4-9 della circolare
potevano già essere stati ceduti all’ing. __________ nel corso della seconda
assemblea dei creditori tenutasi il 2 febbraio 1995. Tale ipotesi risulta però
smentita dal silenzio del cessionario il quale ha quindi acconsentito alla
proposta dell’Ufficio di mettere in cessione le azioni e i crediti vantati
dalla fallita. Per quanto concerne la proposta di messa in cessione delle
azioni nei confronti delle banche qui ricorrenti si tratta di fatti nuovi non
noti al momento della seconda assemblea dei creditori, di conseguenza la
proposta di messa in cessione di tali diritti da parte dell’UEF è da ritenere
corretta, atteso che spetterà ai singoli creditori che domanderanno la
cessione, e non all’amministrazione fallimentare, decidere se agire nei
confronti della __________ e del __________ L’operato dell’UEF di Riviera è
corretto anche per quanto attiene la procedura seguita per la messa in cessione
dei crediti e delle azioni vantate dalla fallita, avendo l’Ufficio mediante la
circolare impugnata chiesto il consenso preventivo dei creditori alla messa in
cessione delle pretese di cui all’art. 260 LEF.
-
Per
l’art. 255a cpv. 1 LEF nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire
una delle assemblee dei creditori, l’amministrazione può sottoporre proposte ai
creditori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando la
maggioranza dei creditori la approva esplicitamente o tacitamente entro il
termine impartito. Nel caso in esame l’UEF di Riviera ha deciso di proporre la
messa in cessione delle azioni e dei crediti in oggetto, mediante deliberazione
per mezzo di circolare, giustificando tale agire con il requisito dell’urgenza,
in quanto per alcuni crediti era imminente la prescrizione. Tale agire è da
ritenere corretto, atteso che è stata data a creditori la facoltà di esprimersi
al riguardo, e considerato inoltre il lungo tempo trascorso dall’apertura del
fallimento avvenuta il 20 ottobre 1993, la soluzione adottata dall’UEF
rappresenta la soluzione ideale in grado di snellire la procedura di
liquidazione, tutelando nel contempo i diritti dei creditori.
-
Una
pretesa può essere realizzata conformemente all’art. 256 LEF, se la massa dei
creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione
(cfr. Art. 260 cpv. 3 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 47 n.72, p. 390). Di
conseguenza la realizzazione a pubblico incanto delle pretese di cui non è
stata chiesta la cessione, così come previsto dalla circolare oggetto del
gravame, è corretta e conforme alla legge, e di conseguenza le censure rivolte
dai ricorrenti all’indirizzo dell’UEF su tale punto appaiono manifestamente
infondate.
-
La
tesi del ricorrente __________ secondo cui l’UEF, qualora fosse stato
dell’opinione fin dall’apertura del fallimento della nullità della cessione
avrebbe dovuto emanare un provvedimento mediante il quale ne constatava
formalmente la nullità, non può essere qui condivisa. Infatti, ove sia
controverso se un diritto appartenga alla massa, l’ufficio dei fallimenti deve
attenersi alle indicazioni dei creditori e inventariare il diritto tra i beni
della massa ( DTF 104 III 23 ). La decisione concernente l’opportunità di far
valere, a nome della massa, eventuali pretese, spetta ai creditori e non
all’amministrazione del fallimento (E. Brugger, op. cit, ad art. 260 LEF n. 50
). Di conseguenza l’UEF di Riviera ha agito correttamente proponendo la
cessione delle azioni volte a constatare l’eventuale nullità delle cessioni
generali stipulate dalla fallita. Va inoltre rilevato che tutte le
argomentazioni esposte dai ricorrenti a sostegno della validità delle cessioni
o della prescrizione di talune azioni e crediti posti in cessione, ed in
particolare l’eventualità di un deposito giudiziale ex art. 168 CO, non possono
essere considerate in questa sede, sfuggendo tale esame al potere di cognizione
di questa Camera.
-
I
ricorrenti si aggravano contro le affermazioni, a loro dire, lesive e offensive
nei confronti dei due istituti di credito contenute nella circolare 16 luglio
1997 dell’UEF di Riviera. Considerato che il sostituto supplente ufficiale con
l’inoltro delle osservazioni, e con l’emanazione di una successiva circolare
datata 8 agosto 1997, si è scusato con la __________ ed il __________ per le
proprie affermazioni ed ha ammesso che la forma stilistica utilizzata per la
stesura della circolare poteva dare adito ad interpretazioni lesive nei
confronti dei ricorrenti, questa Autorità di vigilanza ritiene priva di oggetto
la richiesta della ricorrente __________
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 255a e 260 LEF
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.97.125 e 15.97.126
sono dichiarate congiunte.
-
Il
ricorso 25 luglio 1997 __________ __________ __________, __________ è respinto.
-
Il
ricorso 28 luglio 1997 __________ __________, Succursale di __________, è
respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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