AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.00168
Data decisione, Autorità:
23.04.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00168
Lugano
23 aprile 1998 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 26 settembre 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti del Distretto __________, nella
procedura fallimentare n. __________ concernente
richiamata
l’ordinanza presidenziale 30 settembre 1997, con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
viste le
osservazioni:
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nel
fallimento di __________ decretato dal Pretore del Distretto di __________,
Sezione 5, il 28 luglio 1992, l’UF __________ procede alla realizzazione del
fondo part. __________ di __________ di proprietà della fallita.
B. __________
, l’UF ha fissato al 17 settembre 1997 il deposito delle condizioni d’asta e al
30 settembre 1997 la data dell’incanto, facendo inoltre riferimento in merito
al termine per la notifica di oneri fondiari “all’elenco oneri depositato l’8
luglio 1996 presso l’Ufficio Fallimenti del distretto __________, ”.
C. Nell’elenco
oneri 8 luglio 1996 riferito alla part. __________ RFD __________ figura
iscritta sub cifra 4 quale creditore pignoratizio per un credito di
complessivi fr. 2’211’871.90 garantito da due cartelle ipotecarie al portatore
di primo grado (valore nominale di fr. 950’000.--) e di secondo grado (valore
nominale di fr. 460’000.--).
Il
credito della __________ è preceduto nell’elenco oneri dallo Stato del Cantone
Ticino (sub cifra 1) e dal Comune __________ (sub cifra 2 e 3),
per crediti garantiti da ipoteche legali per imposte cantonali dal 1988 al 1993
di complessivi fr. 36’448.-- rispettivamente imposte comunali dal 1988 al 1993
di complessivi fr. 22’514.90.
D. Con
scritto 28 luglio 1997 lo Stato del Cantone Ticino ha insinuato, in aggiunta
alla precedente notifica del 17 novembre 1992, i seguenti crediti:
Crediti
chirografari Crediti garantiti da pegno
Imposta Interessi Imposta Interessi
agg. al
30.9.97
Imposta
cantonale 1988 1’085.95
Imposta
cantonale 1989 1’085.95
Imposta
cantonale 1990 2’333.70
Imposta
cantonale 1991 1’411.75
Imposta
cantonale 1992 1’411.75
Debiti
di massa
Imposta
cantonale 1993 13’460.30 145.80
Imposta
cantonale 1994 13’460.30 112.15
Imposta
cantonale 1995 14’460.30 118.40
Imposta
cantonale 1996 14’210.30 118.40
Imposta
cantonale 1997* 14’210.30
Imposta
cantonale 1997
ammortamenti 3’809.00
imposta
federale diretta 1997
utile
immobiliare 190’610.00
importi provvisori
E. Con
scritto 30 luglio 1997 il Comune __________ ha a sua volta insinuato in
aggiunta a precedente notifica, i seguenti crediti per imposte:
Importi
definitivi: Crediti garantiti da pegno
Imposte Interessi Imposte Interessi
immobiliari
1993 7’650.00 1’628.95 2’230.10 474.85
1994 7’650.00 943.85 2’230.10 275.15
1995 8’287.50 888.95 2’230.10
1996 8’287.50 2’230.10
1997 2’230.10
Importi
provvisori: Crediti garantiti da pegno
1997 8’287.50
F. Nelle
condizioni d’incanto depositate il 17 settembre 1997 si legge in particolare ai
punti 8, 10 e 17:
“ 8. L’aggiudicatario deve assumere o pagare a
contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione:
a) le
spese di realizzazione, di trapasso della proprietà e delle modificazioni e
cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui titoli a riguardi
dei pegni, delle servitù, ecc. (... omissis ...);
b) i
crediti assistiti da ipoteca legale (premi di assicurazione contro gli
incendi, imposte fondiarie) non scaduti al momento dell’incanto e quindi non
iscritti nell’elenco oneri, inoltre le tasse correnti di diritto pubblico per
l’acqua potabile, gas, elettricità, fognature, ecc.
Imposta
Comunale 1997 fr. 10’517.60
Imposta
Cantonale 1997 fr. 14’210.30
fr.
24’727.90
“10. I
pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri (...) e 8 qui sopra
devono essere effettuati come segue:
- fr.
190’610.-- Contanti o assegno alla delibera a saldo __________ (utile di
vendita);
fr.
141’333.25 Contanti o assegno alla delibera a saldo oneri 1-2-3;
fr.
150’000.-- Contanti o assegno alla delibera in acconto e garanzia del
prezzo di aggiudicazione, il resto entro 30 giorni con l’interesse del 7%;
fr.
100’000.-- Contanti o assegno alla delibera in acconto e garanzia delle
spese di realizzazione e trapasso.
*17. N.B.:
L’imposta
federale diretta sull’utile di vendita, da pagarsi quale spesa di massa,
beneficia del diritto di pegno quale ipoteca legale da prelevarsi sul prezzo di
aggiudicazione (__________). L’importo notificato vale quale importo massimo
vincolante a norma della vigente __________ L’importo definitivo del contributo
dovuto potrà comunque essere stabilito mediante tassazione dalle competenti
autorità fiscali, ad incanto avvenuto ed il relativo importo non beneficia
della clausola della rinuncia all’esazione prevista per il contributo cantonale
a norma dell’art. __________ L.T.. Contro la tassazione che verrà emessa
dall’autorità fiscale sarà data possibilità di reclamo nei termini prescritti
dalla vigente L.T.. L’amministrazione del fallimento propone già sin d’ora di
rinunciare a far valere in proprio tale diritto e ne propone la cessione ai
creditori interessati a norma dell’art. __________ .Pertanto, non appena
l’amministrazione sarà in possesso della notifica di tassazione, provvederà ad
informare i creditori interessati, assegnando loro un termine di 10 giorni onde
chiedere la cessione di tale diritto”.
G. Con
ricorso 26 settembre 1997 __________ formula il seguente petitum:
“In
via principale
Il ricorso è accolto.
- La
decisione dell’Ufficio dei fallimenti __________ d’inserire al p.to 8 lett. b
delle condizioni d’incanto l’imposta comunale 1997 di fr. 10’517.60 e l’imposta
cantonale 1997 di fr. 14’210.30, e quindi di imporne all’aggiudicatario
l’assunzione senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione, è annullata.
§ Nella
misura in cui ciò non potesse più essere tempestivamente ordinato, gli importi
versati a tale titolo dall’aggiudicatario gli dovranno essere restituiti.
- La
decisione è pure annullata per quanto riguarda:
a) l’inserimento,
al p.to. 10 delle condizioni d’incanto, dell’eventuale imposta di fr.
196’610.-- contanti o assegno alla delibera a saldo __________ (utile di
vendita);
b) l’inserimento,
al pt.o 17 delle stesse, della N.B. nel senso che il suddetto eventuale utile
di vendita massimo, vincolante a norma della vigente __________, è da
prelevarsi sul prezzo di aggiudicazione.
- L’eventuale
imposta federale diretta sull’utile di vendita è invece prelevata sul ricavo
della vendita di tutti gli ev. altri beni della Massa.
In via subordinata
-
Il
ricorso è accolto.
-
La
decisione dell’ufficio dei fallimenti __________ d’inserire al pt.o 8 lett.b
delle condizioni d’incanto l’imposta comunale 1997 è ammessa limitatamente a
fr. 2’239.15 (imposta immobiliare) e d’inserire nelle stesse l’imposta
cantonale 1997 è ammessa limitatamente a fr. 4’478.30 (imposta immobiliare).
§ Nella
misura in cui ciò non potesse più essere tempestivamente ordinato, gli importi
versati in eccesso a tale titolo dall’aggiudicatario gli dovranno essere
restituiti.
- La
decisione è pure annullata per quanto riguarda:
a) l’inserimento,
al p.to. 10 delle condizioni d’incanto, dell’eventuale imposta di fr.
196’610.-- contanti o assegno alla delibera a saldo __________ (utile di
vendita);
b) l’inserimento,
al pt.o 17 delle stesse, della N.B. nel senso che il suddetto eventuale utile
di vendita massimo, vincolante a norma della vigente __________, è da
prelevarsi sul prezzo di aggiudicazione.
- L’eventuale
imposta federale diretta sull’utile di vendita è invece prelevata sul ricavo
della vendita di tutti gli ev. altri beni della massa.”
A
sostegno delle proprie richieste la ricorrente afferma in sostanza:
-
che
per quanto riguarda l’imposta cantonale 1997 e quella comunale 1997 indicate al
punto 8 lett.b delle condizioni d’incanto, per l’art. 49 cpv. 1 lett.b RFF a
carico dell’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione
possono essere messe soltanto le cosiddette “imposte fondiarie”, ossia quelle
imposte cantonali e comunali che beneficiano del pegno legale secondo gli art.
183 LAC e __________, nella misura in cui “hanno una relazione particolare con
l’immobile conformemente all’art. __________ ”;
-
che
dottrina e giurisprudenza hanno da tempo precisato i limiti posti dal diritto
federale all’istituto dell’ipoteca legale prevista dalla legislazione ticinese,
ammettendo, per le società anonime, soltanto le imposte cantonali e comunali
cosiddette “reali”, ossia le imposte immobiliari, calcolate sul valore di stima
ufficiale, senza deduzione di debiti, il cui oggetto è rappresentato
dall’immobile stesso, con esclusione invece dell’imposta sul capitale;
-
che
le imposte comunali 1997 e cantonali 1997 in oggetto dovrebbero essere in via
principale stralciate dalle condizioni d’incanto, gli enti pubblici non
avendone sufficientemente specificata la natura in sede di notifica, e in via
subordinata ammesse soltanto “nella misura in cui dovessero consistere
nell’imposta immobiliare comunale 1997 a norma degli art. 291 e 293 LT risp.
nell’imposta immobiliare cantonale 1997 (a’ sensi degli art. 95 e 98 lett.b
LT)”, ossia - tenuto conto di un valore di stima ufficiale del fondo di fr.
2’239’160.-- - al massimo a fr. 2’239.15( pari al 1%o) per l’imposta comunale
1997 e fr. 4’478.30 (pari al 2%o) per quella cantonale 1997;
-
che
“esclusa è invece certamente l’ammissibilità di un credito dello Stato e del
Comune per l’imposta sull’utile derivante dalla vendita, in primo luogo perché,
a norma della giurisprudenza (__________) un’ipoteca legale fiscale a garanzia
dell’imposta sull’utile risultante da una liquidazione è ammissibile solo se
tale utile proviene da un aumento di valore dell’immobile, non invece se è
imputabile ad altri fattori”;
-
che
“nel caso concreto sembra pacifico che l’ev. imposta cantonale e l’ev. imposta
comunale (...) non sembrano essere fondate sull’aumento di valore
dell’immobile, bensì sul recupero di ammortamenti”;
-
che
d’altro canto l’imposta federale diretta () sull’utile di vendita (di
fr. 190’610.--) di cui ai punti 10 e 17 N.B: delle condizioni d’asta “non
beneficia affatto del diritto di pegno quale ipoteca legale” contrariamente a
quanto sembra voler desumere l’UF dalla sentenza DTF __________ “ ”,
non applicandosi a detta imposta l’art. 838 CC in quanto imposta federale, né
esistendo altre disposizioni federali o cantonali che la pongano al beneficio
della garanzia reale;
-
che
non godendo del beneficio dell’ipoteca legale, non può neppure essere
considerata “una spesa da mettere a carico dei creditori pignoratizi
prelevandola sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno a’ sensi dell’art.
262 cpv. 2 LEF, anziché di considerarla alla stregua di una spesa da mettere a
carico della massa dei creditori in applicazione dei combinati art. 261 e 262
cpv. 1 LEF(...)”.
H. Delle
osservazioni delle altre parti interessate al procedimento si dirà se
necessario in seguito.
Considerando
in diritto:
-
Oggetto
di disputa è in sostanza da una parte la messa a carico dell’aggiudicatario
senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione delle imposte comunali 1997 e
cantonali 1997 di complessivi fr. 24’727.90 e di cui al punto 8 lett. b delle
condizioni d’incanto, e dall’altra parte l’indicazione al punto 17 N.B. delle
medesime condizioni d’incanto secondo cui l’imposta federale diretta sull’utile
di vendita calcolata in fr. 190’610.--, da pagarsi al momento della delibera
“quale spesa di massa”, beneficia del diritto di pegno quale ipoteca legale da
prelevarsi sul prezzo di aggiudicazione”.
-
Le
condizioni d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne
costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/
Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I,
§31 n.6 p.439). Esse sono allestite dall’amministrazione del fallimento in
conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile
(cfr. i combinati art. 134 e 259 LEF). In particolare nell’ambito del
fallimento le condizioni d’incanto, alle quali si applicano per analogia,
per quanto qui di rilievo, gli art. da 135 a 137 LEF, devono indicare con
esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali obbligazioni da essi
garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente sono da estinguere
con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese deve sostenere il deliberatario
oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art. 135 cpv. 1 e 2 LEF), atteso che a
differenza di quanto avviene nell’esecuzione speciale l’assegnazione al deliberatario
- fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione - di un’obbligazione
personale assistita da pegno ha effetto liberatorio per il fallito (cfr. art.
130 cpv. 4 RFF; Fritzsche/ Walder,
op.cit., Vol. II, Zurigo 1993, §51 n.12 p.340).
a) In
merito agli oneri che gravano il fondo (e meglio all’esistenza, all’ammontare,
al grado e all’esigibilità degli stessi) fa stato l’elenco oneri cresciuto in
giudicato e unito alle condizioni d’incanto quale parte essenziale (“wesentlicher
Bestandteil”) delle medesime (cfr. Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997,
§28 n.46, p.239). Con la pubblicazione del fallimento l’ufficio, tra l’altro,
ingiunge infatti ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese
sui beni in suo possesso d’insinuare entro un mese dalla pubblicazione i loro
crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art. 232 cpv.2 n.2
LEF). In caso di diritti frazionari costituiti su fondi appartenenti alla
massa, sarà poi compilato, per ogni fondo - sulla base delle risultanze dal
registro fondiario e delle insinuazioni dei creditori - un elenco speciale di
tutti i crediti da esso garantiti e degli altri aggravi reali che all’incanto
dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che
esistono e passano all’aggiudicatario per virtù di legge (cfr. art. 125 cpv. 1
primo periodo RFF, art. 58 cpv. 2 OAUF).
b) Per
l’art. 208 cpv. 1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rispetto
alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono
effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Di questi ultimi - se ammessi
nell’elenco oneri - si dovrà indicare con esattezza la scadenza, atteso che in
principio se sono scaduti al momento dell’incanto, vengono estinti con il
ricavo della realizzazione (cfr. art. 135 cpv. 1 terzo periodo LEF)
rispettivamente - qualora comportassero anche un’obbligazione personale nei
confronti del fallito - saranno collocati ex art. 219 cpv. 4 LEF nella
graduatoria per la parte rimasta scoperta, come crediti chirografari (cfr. art.
85 terzo paragrafo OAUF). Se invece non sono scaduti al momento dell’incanto,
vengono assegnati all’aggiudicatario (cfr. combinati art. 130 e 46 cpv. 2 RFF).
c) Crediti
assistiti da ipoteca legale devono tuttavia essere sempre saldati con la
realizzazione: se sono scaduti al momento dell’incanto vanno pagati in
contanti, con imputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art.
130 cpv. 1 e art. 46 cpv. 1 e 2 RFF), se invece non sono ancora scaduti e
quindi non iscritti nell’elenco oneri, vanno pagati dall’aggiudicatario senza
imputazione sul prezzo nella misura in cui rientrano in quelli previsti dall’art.
49 cpv. 1 lett. b RFF (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e 49 cpv. 1 lett.b RFF),
così come dovrà essere esplicitamente indicato nelle condizioni di vendita.
a) Relativamente
alla procedura di appuramento dell’elenco degli oneri nell’ambito di
un’esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del
pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il
secondo capoverso dell’art. 36 __________, il Tribunale federale ha già avuto
modo di statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione,
e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la
pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se
il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito
da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è
rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il
fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117
III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e
consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza
esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s. cons. 3).
Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e
conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione
limitato a un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento
(cfr. art. 36 cpv. 2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso
avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo
punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata
non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti
manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti
pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che
costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed.,
Berna 1996, p. 195, N. __________, __________ e riferimenti) - soltanto quando
risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di
siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’ elenco oneri non
può invece essere rifiutata” [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di
Stato del Cantone Ticino e del Comune.
b) Nel
fallimento non vi è spazio tuttavia per una procedura separata di appuramento
dell’elenco oneri (Lastenbereinigungsverfahren) ex art. 106-109 LEF come
quella prevista nell’esecuzione speciale (cfr. gli art. 36 ss RRF
rispettivamente i combinati art. 102 RFF e art. 36 RRF; Fritzsche/ Walder, op. cit., Vol. II, § 49 p. 293 n. 3; M. Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren
(art. 106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention (§ 771 ZPO), Zurigo
1989, p. 21s.); l’appuramento degli oneri avviene infatti nell’ambito della
contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi (oneri) speciali ex
art. 125 RFF sono parti integranti, e con la quale vengono depositati (cfr. art.
247 cpv.2 LEF). Siffatti principi valgono tuttavia, __________, anche per
l‘allestimento dell’elenco oneri nell’ambito di un fallimento, l’elenco speciale
di cui all’art. 125 RFF essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti
all’elenco oneri dell’esecuzione speciale (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., § 46 p. 368 n.20;). In particolare
quale provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento anche la
graduatoria fallimentare - e con essa l’elenco oneri - può essere contestata in
via di ricorso ex art. 17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure
con azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art. 250
LEF) quando contestato è il contenuto di diritto materiale, in particolare
anche l’estensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchi speciali
(cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit.,
Vol. II, §49 p. 303 ss.).
c) All’amministrazione
del fallimento, e su ricorso all’autorità di vigilanza, compete dunque
unicamente la questione pregiudiziale se a un esame prima facie (e con
riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese
creditorie fatte valere dagli enti pubblici costituiscono crediti garantiti da
ipoteca legale, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base
legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca essi non potranno essere
iscritti nell’ elenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato, ma saranno
collocati in graduatoria come crediti non garantiti da pegno. Siffatto esame
preliminare è pure necessario per stabilire se e quali crediti fiscali devono
essere messi nelle condizioni d’incanto e posti a carico dell’aggiudicatario ex
art. 49 lett. b RFF (cfr. tra tante CEF 27 giugno 1994 su __________ , cons. 5 in
fine, in: Rep. 1994, p. __________ ss).
-
Iscritti
nell’elenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare - possono
essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallito sorti prima
e dunque esistenti al momento della dichiarazione di fallimento
(cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente
non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui
possono essere considerati debiti di massa (“Masseschulden”) e quindi
pagati integralmente dall’amministrazione fallimentare attingendo dalla somma
lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione
ai creditori del fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. II,
§52 n. 19ss. p.368 ss.; Amonn/Gasser, op.cit.,
§42 n.12 p.334 e §48 n.2ss. p. 391s.; DTF 106 III 124). Momento determinante
per la distinzione tra “Konkursforderungen” e debiti di massa è quindi in linea
di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
-
ed., Losanna 1993 p. 300). La qualificazione di una pretesa creditoria come
debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione di merito
che dev’essere decisa dal giudice civile o dalle istanze amministrative, a
dipendenza della natura del credito insinuato e che sfugge al potere di
cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148ss; 106 III 121 s.; Amonn/Gasser, op.cit., §42 n.8, p. 333;
Pierre-Robert Gilliéron, op.cit.,
p.300). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque
esaminare d’ufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria
(rispettivamente - se garantiti da pegno immobiliare - nell’elenco oneri)
oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons. 3 in fine),
atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente
riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo
(DTF 106 III 123 s. e rif. ivi).
-
In
concreto, le imposte comunali (di complessivi fr. 10’517.60) e cantonali (di
complessivi fr. 14’210.30) oggetto di disputa riguardano l’anno fiscale 1997.
Tenuto conto che per le persone giuridiche l'assoggettamento fiscale cessa il
giorno della chiusura della loro liquidazione (art. 63 cpv. 2 LT), che
l'imposta ordinaria sull'utile è dovuta, per ogni periodo fiscale, sull'utile
netto calcolato in funzione del risultato realizzato durante il periodo
fiscale, quest'ultimo corrispondente all'esercizio commerciale (art. 101 cpv. 1
e 100 cpv. 2 LT) e che l'imposta immobiliare è dovuta sugli immobili di
proprietà della persona giuridica all'inizio di ogni anno civile
indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento (art. 95 cpv. 1 LT), a un
esame prima facie le imposte di specie risultano senz'altro sorte
durante la liquidazione fallimentare apertasi nel __________. Ora a prescindere
dalla questione se, rispettivamente in quale misura, siffatti crediti beneficiano
della garanzia dell'ipoteca legale, essi non possono a priori essere inseriti
nelle condizioni d'incanto e poste a carico dell'aggiudicatario senza
imputazione sul prezzo di aggiudicazione ex art. 49 lett. b RFF, tale norma
dovendosi applicare a crediti nei confronti del fallito (nel senso di "Konkursforderungen"),
dunque già esistenti all'apertura del fallimento, seppure non ancora
scaduti al momento dell'incanto e dunque non iscritti nell'elenco oneri. Ne
consegue che vanno depennati dalle condizioni d'incanto sub 8 lett. b)
l'importo di fr. 10.517.60 a favore del Comune __________ e l'importo di fr.
14'210.30 a favore dello Stato del Cantone Ticino per imposte comunali e
cantonali 1997. Come esposto nel considerando precedente la qualifica di debito
di massa di tali crediti non riguarda _________ la controversia su cui
vi è disputa, ed è anzi prematura, potendo se del caso essere oggetto d'esame
in sede di ripartizione (art. 261 ss. LEF) da parte del giudice del merito
competente: l'esame a questo stadio procedurale, inteso a stabilire se nelle
condizioni d'asta dev'essere indicato quanto l'UF di __________ ha inserito e
la ricorrente vuole sia depennato, è infatti soltanto pregiudiziale.
-
Oggetto
di controversia è pure l’indicazione nelle condizioni d’incanto, sub 10
riferita al pagamento in contanti dell'importo di fr. 190'610.-- "a saldo
IFD (utile di vendita) nonché la precisazione sub 17. N.B., secondo la
quale l'importo citato da pagarsi alla delibera "beneficia del diritto di
pegno legale quale ipoteca legale da prelevarsi sul prezzo di
aggiudicazione".
Come
accennato in precedenza (cons. 2) le condizioni d'incanto devono indicare tra
l'altro anche le modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione così come
delle altre spese a carico dell'aggiudicatario, quale parte va pagata in
contanti e in quali termini (cfr. art. 46 ss. RFF). Non rientra invece nel
contenuto necessario delle condizioni d'asta l'indicazione della destinazione
dell'importo richiesto in contanti, né quella dei presumibili debiti di massa,
tantomeno l'indicazione se siffatti debiti siano o meno al beneficio di una
garanzia reale. Tali indicazioni non solo non sono necessarie, come del resto
lo stesso __________ riconosce nelle sue osservazioni, ma sono anzi inopportune
in quanto costringono gli interessati, in particolare come nel caso concreto il
creditore pignoratizio, a reagire immediatamente - per non vedersi
successivamente opporre il proprio silenzio - contestando mediante ricorso un
provvedimento dell'amministrazione fallimentare (ammissione di un credito come
debito di massa garantito da ipoteca legale e privilegiato in sede di
ripartizione a scapito proprio dei creditori pignoratizi) di per sé soltanto
anticipato: sarà infatti in sede di ripartizione, quando dovrà essere allestito
lo stato di riparto a norma dell'art. __________ LEF che la questione della
natura, dell'ammontare rispettivamente dell'esistenza di una garanzia reale
relativamente a crediti ammessi dall'amministrazione fallimentare come debiti
di massa potrà, se ancora di attualità, essere esaminata ad opera del giudice
competente, così come esaminata potrà essere la specifica questione - qui
ancora lasciata indecisa - se, in che misura e con quali conseguenze crediti
fiscali riconosciuti come debiti di massa possano rientrare nella nozione di
"spese d'inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno"
nel senso dell'art. 262 cpv. 2 LEF.
Il
punto 10 delle condizioni d'asta va dunque rettificato con l'indicazione del
solo importo in complessivi fr. 600'000.-- da pagarsi a contanti da parte
dell'aggiudicatario e senza qualsivoglia indicazione di destinazione, prematura
a questo stadio di procedura; va inoltre interamente depennata la nota di cui
al punto 17 N.B..
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
pronuncia: 1. Il
ricorso 26 settembre 1997 __________,è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. Sono
depennate dalle condizioni d'incanto sub punto 8 lett. b:
"Imposta
Comunale 1997 fr. 10'517.60
Imposta
Cantonale 1997 fr. 14'210.30
fr.
24'727.90"
1.2. Al
punto 10 delle condizioni d'incanto è indicato unicamente l'importo di fr. 600'000.--
da pagarsi in contanti.
1.3. È
depennata dalle condizioni d'incanto l'intera nota sub 17 N.B. del seguente
tenore:
È
depennata dalle condizioni d'incanto l'intera nota sub 17 N.B. del seguente
tenore:
*17. N.B.:
L'imposta
federale diretta sull'utile di vendita, da pagarsi quale spesa di massa,
beneficia del diritto di pegno quale ipoteca legale da prelearsi sul prezzo di
aggiudicazione (S.T.F. -Le Pins).
L'importo
notificato vale quale importo massimo vincolante a norma della vigente
__________.. L'importo definitivo del contributo dovuto potrà comunque essere
stabilito mediante tassazione dalle competenti autorità fiscali, ad incanto
avvenuto ed il relativo importo non beneficia della clausola della rinuncia
all'esazione prevista per il contributo cantonale a norma dell'art.
__________.. Contro la tassazione verrà emessa dall'autorità fiscale sarà data
possibilità di reclamo nei termini prescritti dalla vigente __________
L'amministrazione del fallimento propone già sin d'ora di rinunciare a far
valere in proprio tale diritto e ne propone la cessione ai creditori
interessati a norma dell'art. 260 LFEF. Pertanto, non appena l'amministrazione
sarà in possesso della notifica di tassazione, provvederà ad informare i
creditori interessati, assegnando loro un termine di 10 giorni onde chiedere la
cessione di tale diritto".
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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