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Numero d'incarto:
15.1997.00149
Data decisione, Autorità:
22.05.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00149
Lugano
22 maggio 1998
MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 22 agosto 1997
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto __________, e meglio
contro l'emissione della comminatoria di fallimento del 15 agosto 1997
nell'esecuzione n. __________ promossa da
nei confronti del ricorrente;
viste le osservazioni 9
settembre 1997 dell’UE __________
esaminati atti e documenti;
considerato in fatto e in
diritto:
che
con PE n. __________ dell’8 aprile 1997 dell’UE di __________ procede contro
__________ per l’incasso di fr. 5’797.40 oltre accessori; sul precetto è
indicato quale titolo del credito “affitto garage + posteggio + spese
accessorie”;
che
l’opposizione interposta tempestivamente dall’escusso è stata respinta in via
provvisoria dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 13 giugno 1997, passata in giudicato formale come da
dichiarazione 15 luglio 1997 della medesima Pretura;
che
con domanda 4 agosto 1997 il creditore ha chiesto di proseguire l’esecuzione in
via di pignoramento, postulando contestualmente “il pignoramento della moto
targata __________ ”;
che
il 5 agosto 1997 l’UE di Lugano ha emesso nei confronti __________ la
comminatoria di fallimento n.__________, notificata all’escusso il 13 agosto
1997;
che
con ricorso 22 agosto 1997 __________ postula l’annullamento della citata
comminatoria, asserendo in sostanza:
che nel 1993 è stato oggetto di una procedura fallimentare;
che con decisione 25 giugno 1993 della Pretura di Lugano è stata dichiarata
l’apertura del fallimento e la sospensione della procedura del suo studio
fiduciario iscritto a registro di commercio con sede a __________ e succursale
a __________;
-
che
in seguito non ha provveduto a iscrivere a __________ nuove attività;
-
che
benché presso l’ufficio dei registri __________ figuri ancora iscritta la
succursale, a __________, nell’iscrizione della sede principale, risulta
l’annotazione della cessazione a causa del fallimento “per cui la succursale è
priva di attività e di base legale”;
-
che
pertanto non ritiene giustificata l’emissione nei suoi confronti della
comminatoria di fallimento impugnata;
che
per l’art.39 cpv.1 n.1 LEF l’esecuzione si prosegue in via di fallimento in
particolare quando il debitore è iscritto nel registro di commercio quale
titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO), ritenuto che
l’iscrizione a registro di commercio è in questo senso - dal profilo esecutivo
e con riserva dell’art.40 cpv.2 LEF - costitutiva (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
6. ed., Berna 1997, §9 n.3, p.65);
che
ricevuta la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’ufficio deve
determinarsi sulla specie d’esecuzione da seguire nel caso concreto, e ciò in
base all’iscrizione a registro di commercio, la cui correttezza non è tuttavia
tenuto a verificare (cfr. art.38 cpv.3 LEF; DTF 120 III 6, 115 III 90, 80 III
97; Amonn/Gasser, op.cit., §9
n.14, p.67),
che
in concreto il debitore risulta iscritto nel registro di commercio di Lugano
quale titolare della succursale della ditta individuale “__________ ”, a
__________ (cfr. estratto RC di Lugano del 22
agosto 1997 agli atti), e in quello di , quale titolare dello
“ in fallimento” a __________ (cfr. estratto RC di Mendrisio del 22
agosto 1997);
che
in siffatte circostanze - essendo il debitore formalmente ancora iscritto a
registro di commercio quale titolare della ditta individuale sia nel luogo
della succursale che in quello della sede principale- l’esecuzione nei suoi
deve essere proseguita in via di fallimento, potendo qui restare aperta la
questione se l’UE __________, luogo dell’iscrizione della sola succursale, era
o meno tenuto a controllare l’esistenza dell’iscrizione a registro di commercio
dell’escusso anche nel luogo della sede principale;
che
a questo proposito ininfluente risulta essere il riferimento nel registro di
commercio __________ alla procedura fallimentare aperta con decreto 25 giugno
1993, tale procedura - come ammesso del resto dall’escusso - essendo stata
sospesa il 30 novembre 1993 __________, ed essendo ampiamente decorso il
biennio entro il quale il debitore poteva essere escusso anche in via di
pignoramento (cfr. art. 230 cpv. 3 LEF);
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a __________) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 __________), perché così è disciplinato per normativa
di diritto federale.
Richiamati gli art.39 e 230 LEF;
pronuncia: 1. Il
ricorso 22 agosto 1997 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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