AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.00135
Data decisione, Autorità:
10.09.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00135
Lugano
10 settembre 1997
/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Roveri, vicecancelliere
statuendo
sul reclamo (recte: ricorso) 11 agosto 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno
nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. PI __________
promossa dal
contro
il ricorrente;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
con PE n. __________ del 27 agosto 1996 fatto spiccare dall’UEF di Locarno il
Comune di __________ procede contro __________, in via di realizzazione del
pegno immobiliare per un credito di complessivi fr. 5’889.40 oltre accessori;
che
sul PE sono indicati quali titoli del credito “imposte comunali 1993, 1994,
1995, ”tassa raccolta rifiuti 1993, 1994, 1995” e “mutazione catastale 1994”,
mentre è designato quale oggetto del pegno “particella no. __________ foglio
PPP __________ __________ RFD del Comune di __________;
che
l’opposizione tempestivamente interposta da __________ __________ è stata
rigettata in via definitiva dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna
con sentenza 15 maggio 1997;
che
il 14 luglio 1997 il Comune di __________ ha chiesto la vendita del pegno;
che
con raccomandata del 14 agosto 1997 l’UEF ha comunicato al patrocinatore
dell’escusso l’avvenuta richiesta da parte del creditore della vendita degli
immobili oggetto del pegno e che salvo pagamento del debito nel termine di
cinque giorni la vendita sarebbe stata fissata con successiva comunicazione del
luogo, del giorno e dell’ora dell’incanto;
che
contro siffatta comunicazione è insorto __________ __________ che con ricorso
11 agosto 1997 chiede in sostanza che l’UEF non dia seguito alla domanda di
vendita del creditore, in particolare rinunci alla realizzazione comminata,
atteso che:
-
la
comunicazione della domanda di realizzazione non sarebbe stata preceduta da
“qualsivoglia istanza di pignoramento” da parte del creditore;
-
non
sarebbe pertanto mai avvenuto un pignoramento ordinario;
-
dalla
comunicazione della domanda di vendita 14 luglio 1997 non sarebbe inoltre
possibile “evincere sulla base di quale pretesa, per il cui pagamento è stato
comminato un termine di 5 gg., è stata allestita la domanda di realizzazione”;
che
trattandosi di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno (cfr.
intestazione PE n. __________ del 27 agosto 1996), diversamente da quanto
avviene nell’esecuzione ordinaria la domanda di vendita non dev’essere
preceduta da alcun pignoramento, il substrato esecutivo essendo già definito
dal pegno a garanzia del credito dedotto in esecuzione (cfr. K. Amonn/ D. Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 9 n.
13, p. 66 e § 32 n. 2 ss., p. 261);
che
infatti nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno oggetto di
realizzazione è e può essere soltanto il pegno indicato dal creditore
procedente con la domanda di esecuzione (cfr. 151 cpv. 1 primo periodo LEF) e
riportato esplicitamente sul precetto esecutivo;
che
l’UEF ha comunicato l’avvenuta domanda di vendita facendo uso del consueto
formulario Form. N.28 indicante, in alto a destra, il numero dell’esecuzione
(n. __________ P.I.) cui la domanda si riferisce e, in calce, le condizioni e
modalità di differimento;
che
quindi anche la censura del ricorrente secondo cui dalla sola comunicazione di
vendita non si potrebbe individuare il debito cui l’esecuzione si riferisce si
rivela infondata, il numero dell’esecuzione indicato essendo corrispondente a
quello del precetto esecutivo cui l’escusso ha a uso tempo interposto
opposizione;
che
pertanto il ricorso va respinto;
che
con la presente decisione la contestuale domanda di concessione dell’effetto
sospensivo è superata;
che
per questa decisione non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per
normativa di diritto federale;
Richiamati gli art. 151 ss. LEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 11 agosto 1997 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster