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Numero d'incarto:
15.1997.00116
Data decisione, Autorità:
12.12.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00116
Lugano
12 dicembre 1997 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Maurizio
Roveri
statuendo
sul ricorso 23 luglio 1997
contro
l'operato
dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno nelle esecuzioni n. __________ e n. __________
promosse da
nei
confronti dei ricorrenti (esecuzione n.__________ contro __________, esecuzione
n. __________ contro __________)
in tema di specie
di esecuzione;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 29 luglio 1997, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 23 luglio 1997 del __________ rispettivamente 28 luglio 1997 e 8
agosto 1997 dell’UF Locarno,
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
contratto 24 maggio 1991 il __________ ha concesso a __________ e __________,
in qualità di debitori solidali, un credito in conto corrente di fr. 500’000.--
(doc. A- osservazioni __________). A garanzia del credito __________ hanno
costituito in pegno due cartelle ipotecarie al portatore di nominali fr.
300’000.-- ciascuna e gravanti in quarto e pari rango la part. n. __________
RFD __________ (atto di costituzione di pegno 24 maggio 1991, doc. B -
osservazioni __________).
Dopo
un aumento della linea di credito a fr. 600’000.-- (scritto 31 luglio 1991 doc.
C - osservazioni __________), il limite in conto corrente è stato ridotto una
prima volta a fr. 504’000.-- (atto 7 gennaio 1993 doc. D - osservazioni
__________) e in seguito a fr. 435’000.-- (atto 14 settembre 1993 doc. 5 -
ricorso).
Contestualmente
alle predette riduzioni di credito, anche la garanzia reale è stata modificata,
nel senso che le due cartelle ipotecarie - a seguito del frazionamento della
part. __________ - sono state estese in un primo tempo alle part. __________,
__________ e __________ RFD __________, con svincolo della part. __________
frazionata (atto di costituzione del pegno 12 maggio 1993, doc. E -
osservazioni __________); successivamente l’onere reale è stato limitato alle
part. __________ e __________ RFD __________ (atto di costituzione del pegno 19
ottobre 1993, doc. F - osservazioni __________ e doc. 6 - ricorso).
B. Con
due domande di esecuzione “in via di pignoramento o di fallimento” datate 3
luglio 1997 il __________ ha chiesto all’UEF di Locarno di procedere in via ordinaria
per un credito di fr. 481’920.05 oltre accessori, contro __________
rispettivamente contro __________. Quale titolo di credito sulle domande di
esecuzione è stato indicato:
“debito
in conto corrente no. __________ intestato ai Signori __________. Regolarmente
disdetto”.
C. ll
7 luglio 1997 l’UEF di Locarno ha emesso il PE n. __________ in via ordinaria
contro __________ e il PE n. __________, pure in via ordinaria, contro
__________. Ad entrambi i PE, notificati agli escussi il 14 luglio 1997, è
stata interposta opposizione.
D. Con
atto unico di ricorso 23 luglio 1997 contro i due precetti esecutivi gli
escussi hanno postulato l’annullamento delle due esecuzioni, affermando che:
-
“con
le procedure in oggetto il __________ ha posto in esecuzione un debito in conto
corrente (...) di fr. 481’920.05”;
-
“come
risulta dai precetti esecutivi (...), contro i quali i ricorrenti hanno
interposto opposizione, la creditrice fa valere il proprio credito in via
ordinaria”;
-
“il
debito in questione risulta garantito da due cartelle ipotecarie di fr.
300’000.-- cadauna gravanti in IV e pari rango i fondi part. __________ e
__________ RFD di __________ ”;
-
con
l’introduzione del nuovo capoverso 1bis all’art.41 LEF “il legislatore ha
inteso codificare il principio del beneficium excussionis realis a
favore del debitore, che dottrina e giurisprudenza già avevano in precedenza
riconosciuto”;
-
“il
signor __________ non ha sottoscritto l’atto di costituzione in pegno (...)
delle cennate cartelle”;
-
”a
prescindere dalla valdità o meno di eventuali accordi intercorsi fra la
creditrice e coloro che hanno costituito in pegno dette cartelle, è in ogni
caso evidente che gli stessi non sono opponibili al ricorrente sopracitato
(________, ndr.)”.
E. Delle
osservazioni delle altre parti interessate al procedimento verrà detto, se del
caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art. 41 cpv. 1 LEF per i crediti garantiti da pegno l’esecuzione si prosegue
in via di realizzazione del pegno. anche contro debitori soggetti alla
procedura di fallimento. La garanzia del pegno conferisce al debitore il
beneficio dell’escussione reale e cioè il diritto di obbligare il creditore a
procedere dapprima alla realizzazione del pegno e solo in seguito, qualora una
parte della pretesa creditoria risultasse scoperta, in via ordinaria (K. Amonn/
D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna
1997, §32 n.8 ss., p. 262; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984 , §34 n.7 p. 475 s.; P.-R. Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.110). Per
consolidata giurisprudenza del Tribunale federale siffatto beneficio non è di
natura imperativa, e quindi il debitore vi può liberamente rinunciare (DTF 120
III 106; 117 III 74; 110 III 7; 104 III 9; 97 III 15; 84 III 69) nelle ipotesi
seguenti:
a) omettendo
di presentare ricorso all’Autorità di vigilanza contro il precetto esecutivo,
qualora si proceda contro di lui in via esecutiva ordinaria (DTF 101 III 21;
58 III 59; cfr. art. 41 cpv. 1bis LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997);
b) concedendo
al creditore la facoltà di procedere per le vie ordinarie prima di realizzare
il pegno (DTF 68 III 133);
c) pattuendo
con il creditore che la pretesa garantita dal pegno venga dapprima escussa
nelle vie ordinarie (DTF 93 III 15; 73 III 16; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit.,
§32 n.10 e 17 p. 262 s.).
-
Con
la sottoscrizione degli atti di costituzione di pegno 24 maggio 1991 (doc. B),
12 maggio 1993 (doc. E ) e 19 ottobre 1993 (doc. F) - di identico tenore per
quanto riguarda le condizioni a retro degli stessi - __________ ha conferito
alla banca la facoltà di “procedere in via di realizzazione del pegno o in via
di esecuzione ordinaria” (cfr. punto 7 delle citate condizioni). Con siffatta
pattuizione __________ ha espressamente rinunciato al beneficio dell’escussione
reale, concedendo alla banca il diritto di opzione tra beneficium excussionis
realis e beneficium excussionis personalis. Legittima nei suoi
confronti è quindi stata la scelta operata dal __________ di procedere dapprima
in via esecutiva ordinaria. In questo senso il ricorso di __________ va
respinto.
-
Diverso
è invece il caso di __________ __________. Pur essendo debitore solidale con
gli altri tre per il credito concesso dalla banca, non risulta infatti che
abbia rinunciato al beneficium excussionis realis, in particolare non
risulta che abbia autorizzato la banca, mediante sottoscrizione delle surriferite
condizioni doc. B, doc. E e doc. F o mediante altro patto equivalente, a
procedere direttamente nei suoi confronti prima di realizzare il pegno. Ne
consegue che il ricorso di __________ va accolto e il PE n. __________ emesso
nei suoi confronti annullato.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 41 e 151 ss. LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 23 luglio 1997 _________, è respinto.
1.1. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
1.2. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
- Il
ricorso 23 luglio 1997 __________, è accolto.
2.1. Di
conseguenza il PE n. __________ dell'UEF di Locarno è annullato.
2.2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
2.3. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità cantonale di vigilanza
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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