AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1997.00086
Data decisione, Autorità:
02.08.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00086
Lugano
4 agosto 1997 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani, quest'utlimo in sostituzione del giudice Zali, assente
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 20 maggio 1997
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione
di un pegno immobiliare promossa da
nei confronti del
ricorrente
e meglio contro
l’avviso d’incanto unico del 7 maggio 1997
richiamata
l’ordinanza 13 giugno 1997 con la quale il vicepresidente di questa Camera ha
concesso al gravame l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 2 giugno 1997 dell’__________ e 11 giugno 1997 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti,
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
nell’ambito dell’ esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n.
__________, promossa contro __________, già in __________ ora in __________,
dalla __________, __________ quest’ultima il 9 marzo 1995 ha presentato domanda
di vendita relativa all’immobile di cui alla part. n. __________ RFD
__________;
che
il 12 aprile 1995 l’Ufficio di esecuzione di Bellinzona ha dato incarico
all’arch. __________ di allestire la perizia del fondo oggetto di
realizzazione;
che
il 22 maggio 1995 l’arch. __________ ha rassegnato all’UEF il proprio rapporto,
indicando quale valore complessivo di stima l’importo di fr. 1’250’000.--;
che
a seguito della decisione 22 agosto 1995 di questa Camera su reclamo di
__________ contro la determinazione della stima peritale, l’UEF ha ordinato -
previa anticipazione delle spese da parte del reclamante - l’allestimento di
una nuova perizia dando incarico il 14 settembre 1995 alla __________
che
con rapporto peritale 10 novembre 1995 la __________ ha stabilito il valore di
stima peritale della particella in esecuzione in fr. 1’470’000.--;
che
con avviso d’incanto unico del 12 gennaio 1996, pubblicato sul _______ e
sull’albo comunale del Comune di __________ e comunicato personalmente agli
interessati, l’UEF ha fissato per il 12 febbraio 1996 il termine per le
insinuazioni degli oneri fondiari e al 26 marzo 1996 la data dell’incanto,
indicando in fr. 1’470’000.-- il valore di stima peritale della part. n.
__________ RFD di __________, conformemente al referto della __________
che
in data 19 febbraio 1996 è stato allestito il relativo elenco oneri;
che
__________ ha tempestivamente contestato due posizioni dell’elenco oneri 19
febbraio 1996, una riferita al credito insinuato dal Comune di __________ e
garantito da ipoteca legale, e l’altra riferita al credito insinuato dalla
__________;
che
con nuovo reclamo 29 gennaio 1996 __________ ha chiesto tra l’altro la
sospensione dell’esecuzione per una durata di nove mesi;
che
con provvedimento 28 febbraio 1996, _________, l’UEF - nelle more di quella
procedura di ricorso - ha annullato l’incanto “a seguito di contestazioni
dell’elenco degli oneri”;
che
con decisione 8 marzo 1996 questa Camera ha respinto il gravame di __________,
pur ricordando da un lato la facoltà dell’escusso di chiedere - ricorrendone i
presupposti - la sospensione dell’esecuzione ex art. 123 LEF e rilevando
dall’altro lato l’obbligo dell’ufficio “perlomeno fino a quando il pegno non
sarà realizzato” di annullare l’esecuzione “nell’ipotesi in cui il debitore
verserà nelle sue mani l’importo dedotto in esecuzione di fr. 797’177.45 oltre
agli interessi al 5.5% dal 1° luglio 1994 su fr. 752’000.-- e alle spese”
(sentenza CEF 8 marzo 1996, cons. 2 e 3);
che
con decisione 28 marzo 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
dichiarato irricevibile l’azione di __________ contro il Comune di __________ e
ha stralciato dai ruoli per acquiescenza l’azione di __________ contro
__________;
che
con scritto 25 novembre 1996 l’__________ ha sollecitato la fissazione
dell’incanto;
che
in data 6 febbraio 1997 l’UEF ha dato incarico alla __________ di procedere a
un aggiornamento della perizia 10 novembre 1995 sul valore dell’immobile da
realizzare;
che
con referto 15 aprile 1997 __________ ha fissato il valore di stima del fondo
in fr. 1’270’000.--;
che
con avviso d’incanto unico 7 maggio 1997, ___________ e inviato agli
interessati, l’UEF ha fissato per il 9 luglio 1997 la data dell’incanto,
indicando in fr. 1’270’000.-- il valore di stima peritale della part. n.
__________ RFD di __________, come al referto peritale aggiornato della
__________, e facendo esplicito riferimento “all’elenco oneri depositato il 19
febbraio 1996, divenuto definitivo”;
che
ricevuta copia dell’avviso d’incanto, __________ con scritto 11 maggio 1997 ha
osservato, per quanto qui di rilievo, che “il testo non è conforme a quanto
risulta dagli atti” e che “la pubblicazione di un nuovo elenco oneri è
d’obbligo poiché quello del 19.2.1996 è stato a suo tempo contestato” e ha
invitato l’UEF - nel caso l’elenco oneri fosse stato modificato “secondo le
risultanze delle cause in Pretura” - a sottoporglielo “per conoscenza ed
eventuale contestazione”;
che
con scritto 15 maggio 1997 l’UEF ha comunicato al ricorrente in particolare che
“per quanto riguarda la pubblicazione dell’incanto (...) l’elenco oneri
definitivo verrà inviato a tutti gli interessati con l’aggiornamento, secondo
quanto previsto dall’art. 40 RFF”;
che
con nuovo scritto 15 maggio 1997 __________ ha in particolare rinnovato
l’invito “a voler correggere la pubblicazione (dell’avviso d’incanto ) che
avete previsto per il _________”, rispettivamente a pubblicare l’elenco oneri;
che
dopo ulteriori scambi di corrispondenza su questioni che però esulano dal
presente gravame, __________ con ricorso 20 maggio 1997 è insorto presso questa
Camera ribadendo in sostanza quanto rilevato nella corrispondenza con l’UEF, in
particolare
-
che
“il valore di stima peritale del mappale __________ di __________ ammonta a fr.
1’470’000.--, importo pure confermato dal rapporto peritale stesso (rapporto
__________ del 10 novembre 1995, ndr.)”,
-
che
“il testo dell’attuale pubblicazione (...) indica il valore di stima peritale
il fr. 1’270’000.--, quindi ben fr. 200’000.-- (che corrispondono a 1/7 della
precedente stima) in meno”,
-
che
“il qui reclamante non ha ricevuto dall’UEF nessuna comunicazione atta a
giustificare una simile minusvalenza del valore dell’immobile che si sarebbe
verificato tra il 12.01.1996 e il 7.5.1997”,
-
che
qualora fosse stata eseguita un’ulteriore perizia “che ha mutato in modo cosi
determinante il valore della proprietà” l’UEF avrebbe avuto l’obbligo di
informarlo;
che
con il gravame __________ chiede l’annullamento dell’avviso d’incanto 7 maggio
1997, la sua nuova pubblicazione “con i dati corretti ed emergenti dalla
documentazione” e “trascorso un congruo termine che non causi confusioni nei
possibili acquirenti”, la messa a carico dell’UEF delle spese relative alle
“errate pubblicazioni” nonché la rifusione di fr. 1’000.-- a titolo di spese e
ripetibili;
che
nelle sue osservazioni l’UEF rileva di aver provveduto a un aggiornamento della
perizia “visto l’ampio tempo intercorso dalla sua redazione” e si rimette per
il resto alla decisione della Camera, mentre l’__________ dichiara di non aver
particolari osservazioni da formulare in punto alla questione della stima
peritale dell’immobile indicata nell’avviso d’incanto 7 maggio 1997;
che
nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare la realizzazione
si opera secondo le disposizioni degli art. da 122 a 143b LEF (per il rinvio dell’art.
156 cpv. 1 primo periodo LEF) rispettivamente degli art. da 85 a 121 ORF;
che
per l’art. 99 cpv. 1 ORF, comunicata la domanda di realizzazione al debitore e,
se del caso, al terzo proprietario del pegno, l’ufficio di esecuzione si farà
rilasciare un estratto del registro fondiario e procederà alla stima del fondo;
che
per l’art. 99 cpv. 2 ORF “se non è già inserita nel bando a stregua
dell’articolo 29, la stima sarà comunicata al creditore che ha domandato la
realizzazione, al debitore e al terzo proprietario coll’avvertenza che entro il
termine di ricorso essi potranno domandare all’autorità di vigilanza una nuova
stima per mezzo di periti a mente dell’articolo 9 capoverso 2”;
che
l’ art. 9 cpv. 2 primo periodo ORF stabilisce che “ogni parte interessata può
(...) chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti” e
ciò “previo deposito delle spese occorrenti”;
che,
terminata la procedura di appuramento dell’elenco oneri, l’ufficio esecuzioni
deve valutare se la stima precedentemente stabilita possa essere confermata
oppure se il valore del fondo abbia subito modifiche, segnatamene in seguito ad
eliminazione di aggravi (cfr. art. 140 cpv. 3 LEF; K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 28 n.45, p.
239): in caso di modifica, l’ufficio deve comunicare la nuova stima agli
interessati, ai quali è data facoltà di chiedere una nuova perizia (in virtù
dei combinati art. 9 cpv. 2 e 44 ORF, atteso che quest’ultima norma torna
applicabile nel principio anche all’esecuzione in via di realizzazione del
pegno malgrado l’assenza di un esplicito rinvio all’art. 102 ORF, per lo meno
quando l'incanto differito in seguito all'avvio di una procedura di appuramento
dell'elenco oneri, cfr. DTF 95 III 24 e rif.; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 31 n. 46 p.
446);
che
sebbene nella procedura in via di realizzazione del pegno immobiliare la stima
svolga un ruolo solo secondario (K. Amonn in: ZBJV 1976, p. 506), limitato a un
semplice orientamento quantitativo destinato a eventuali interessati
all’incanto (DTF 70 III 17 cons. 3), l’ordine di nuova stima costituisce un
mero atto amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo
di motivazione, salvo l’allegazione del dissenso sul quantum (DTF 110
III 71 s., cons. 3; H. Fritzsche/H.U. Walder, op.cit., § 31 n.46 p. 446; P.-R. Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 173; K. Amonn/
D. Gasser, op.cit., § 22 n. 50 p. 158);
che
nel caso in esame l’UEF in considerazione del tempo trascorso dall’ultima
perizia ha ritenuto necessario far allestire prima dell’incanto dal precedente
perito (__________) un aggiornamento del valore del fondo;
che
la nuova perizia ha indicato un valore di stima del fondo di fr. 200’000.--
inferiore rispetto al valore stabilito dalla perizia 10 novembre 1995 fino a
quel momento determinante;
che
modificandosi il valore di stima era obbligo dell’UEF - prima di indire
l’incanto e procedere quindi alla pubblicazione del relativo avviso -
comunicare agli interessati, segnatamente al ricorrente, il nuovo valore
peritale, così da consentire loro di far uso - in caso di dissenso - della
facoltà di chiedere una nuova perizia ex combinati art. 9 cpv. 2 e 44 ORF;
che
ciò non si è però evidentemente verificato, essendo venuto il ricorrente a
conoscenza del nuovo valore di stima del fondo dallo stesso avviso d’incanto 7
maggio 1997;
che
con il ricorso, alla luce anche delle missive all’UEF che lo hanno preceduto,
__________ ha manifestato implicitamente il proprio dissenso sul nuovo valore di
stima, chiedendo infatti l’annullamento dell’avviso 7 maggio 1997 e la sua
nuova pubblicazione “con i dati corretti ed emergenti dalla documentazione”,
facendo di fatto uso, nei termini temporali dell’art. 9 cpv. 2 ORF, della
facoltà di richiedere una nuova perizia;
che
pertanto il ricorso su questo punto va accolto nel senso che l’avviso d’incanto
7 maggio 1997 è annullato e l’UEF di Bellinzona ordinerà una nuova perizia, ad
opera di altro perito diverso dai precedenti, sul valore venale presumibile (corrispondente
al valore commerciale) del fondo da realizzare, previa anticipazione da parte
del ricorrente (e richiedente della perizia) delle spese necessarie che l’UEF
saprà determinare;
che
in difetto di siffatta anticipazione non si procederà all’allestimento di una
nuova perizia e il valore del fondo messo all’incanto sarà definitivamente
determinato in fr. 1’270’000.--, conformemente a quanto indicato nell’avviso
d’incanto 7 maggio 1997;
che
per questa decisione non si prelevano spese, né - contrariamente a quanto
richiesto dal ricorrente - si assegnano indennità , perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale (art. 61 cpv. 2 lett. a ed art. 62 cpv. 2
OTLEF);
Richiamati gli art.
140 e 155 ss. LEF e gli art. 9, 99 e 102 ORF
pronuncia: 1. Il
ricorso 20 maggio 1997 _________, è parzialmente accolto
1.1. Di
conseguenza l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ordinerà una nuova
perizia sul valore presumibile (corrispondente al valore commerciale) della
part. n. __________ RFD di __________, dopo che __________ avrà versato
l’anticipazione richiesta per le spese della nuova perizia.
1.2. In
difetto dell’anticipazione delle spese peritali occorrenti, il valore venale
presumibile del fondo part. n. __________ RFD di _________ sarà definitivamente
determinato in fr. 1’270’000.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità per la presente decisione.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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