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Numero d'incarto:
15.1997.00079
Data decisione, Autorità:
25.07.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00079
Lugano
25 luglio 1997
/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 30 maggio 1997
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro il processo
verbale per la formazione di un inventario a tutela del diritto di ritenzione
(n. __________) ante esecuzione per pigioni e affitti di cui alla domanda
presentata da
vista
l’istanza di ammissione all’ assistenza giudiziaria 30 maggio 1997 formulata
dal ricorrente contestualmente al ricorso, con la quale è chiesta la dispensa
dal pagamento delle tasse e delle spese di giustizia e il beneficio del
gratuito patrocinio dell’avv. __________
atteso
che con ordinanza 2 giugno 1997 il vicepresidente di questa Camera ha concesso
al ricorso effetto sospensivo;
preso
atto che con scritto 18 giugno 1997 indirizzato all’Ufficio esecuzione,
__________ ha chiesto l’annullamento della ritenzione di cui alla procedura in
esame, ritenzione annullata dall’UE lo stesso giorno;
considerato:
che a
seguito dello scritto 18 giugno 1997 __________ il gravame è divenuto privo di
oggetto e va perciò stralciato dai ruoli;
che per
normativa federale (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) la procedura di ricorso è
gratuita e pertanto la richiesta di dispensa dal pagamento delle tasse e spese
di giustizia è superflua, in quanto le stesse non vengono prelevate;
che ciò
non può essere detto invece per le spese di patrocinio;
che
secondo la recente giurisprudenza federale il diritto al gratuito patrocinio
che scaturisce direttamente dall’art. 4 Cost. non è escluso per principio nella
procedura di ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 122 I 8 ss; cfr. anche
nuovo art. 15a LPR, in vigore dal 6 giugno 1997);
che
tuttavia perché si giustifichi la concessione del beneficio del gratuito
patrocinio occorre - oltre ai requisiti dell’indigenza e della probabilità di
esito favorevole del gravame - che il richiedente non sia in grado di procedere
con atti propri, ciò che va valutato con accresciuto rigore laddove trova
applicazione la massima ufficiale;
che
nell’ambito della formazione di un inventario a tutela del diritto di
ritenzione del locatore l’ufficio non può rifiutarsi di erigere l’inventario
dei beni sottoposti al diritto di ritenzione se non quando l’inesistenza dei
suoi presupposti - in particolare l’inesistenza di un contratto di locazione o
l’inesistenza di un credito derivante da tale contratto - sia manifesta e
inequivocabile (DTF 103 III 41 s.; 97 III 45), ciò che pertanto è facilmente
rilevabile e - se del caso - può essere fatto valere mediante ricorso
all’autorità di vigilanza anche senza l’ausilio di un patrocinatore;
che
inoltre come avviene per la determinazione del minimo vitale, anche per la
determinazione della pignorabilità degli oggetti inventariati l’autorità di
vigilanza, su ricorso, deve accertare d’ufficio i fatti rilevanti (cfr. K. Amonn/
D. Gasser, Grundriss des Schulbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed. Berna
1996, § 23 n. 14, p. 168 e § 34 n.20 p. 276), per cui è sufficiente al
ricorrente indicare il motivo per cui ritiene che gli oggetti inclusi
dall’ufficio nell’inventario non siano pignorabili e dunque soggetti al diritto
di ritenzione del locatore, ciò che di regola non comporta l’intervento di un
legale;
che
questo è il caso nella presente fattispecie dove il ricorrente contesta sia
l’esistenza di un contratto di locazione che la pignorabilità di taluni oggetti
inventariati in quanto ritenuti indispensabili alla continuazione della sua
attività lavorativa;
che pertanto
la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria va integralmente
respinta, senza che sia necessario esaminare l’esistenza degli altri
presupposti;
richiamati
gli 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 30 maggio 1997__________ è stralciato
dai ruoli.
-
La
domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria 30 maggio 1997 è respinta.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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