AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.00005
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00005
Lugano
29 maggio 1998 /B/fb/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 8 gennaio 1997
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione del Distretto di __________, e meglio contro l'atto
di pignoramento 23 ottobre 1996 nell'esecuzione n. __________ promossa dalla
ricorrente nei confronti
richiamata l’ordinanza
presidenziale 9 gennaio 1997 con la quale al gravame non è stato concesso
effetto sospensivo;
viste le osservazioni 20
gennaio 1997 __________ , 31 gennaio 1997 della __________ e 21 gennaio 1997
dell’UE __________,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’ esecuzione n.__________ promossa da __________ contro __________ ha
proceduto al pignoramento complementare (recte: successivo) ex art. 145
LEF (Nachpfändung) di (ulteriori) beni dell’escusso.
In particolare dopo aver
interrogato l’escusso presso la sua abitazione __________ il 24 settembre 1996
e dopo essersi recato, previo avviso di pignoramento 26 settembre 1996, presso
la __________ il 1° ottobre 1996, l’UE ha steso l’atto di pignoramento
impugnato, nel quale sono indicati i seguenti beni:
il
conto privato n. __________.01 presso la __________,intestato al debitore, “con
saldo attuale (al 1° ottobre 1996, n.d.r.) attivo di fr. 817.70”, stimato
dall’UE in fr. 800.--;
il
conto Invest n. __________.1 presso la __________, intestato al debitore, “con
saldo attivo attuale (sempre al 1° ottobre 1996, n.d.r.) di fr. 44’318.80”,
stimato dall’UE in fr. 44’000.--;
In relazione a questi due
beni nella finca delle “osservazioni” si legge:
“La
sig.ra __________ è peraltro suo debitore per importi superiori agli altri
pignorati. La __________ si impegna a dichiarare a breve termine se e in quale
misura possa far valere un diritto di pegno a compensazione sugli averi
emarginati a ricezione di copia del presente verbale” (cfr. verbale di
pignoramento , foglio 1, p.2).
“Non
appena in possesso della suddetta presa di posizione, lo scrivente ufficio
emetterà nuovo verbale debitamente completato in tal senso, assegnando nel
contempo al creditore procedente il termine di cui all’art. 108/109 LEF”
(cfr. verbale di pignoramento, foglio 2, p. 1)
il
fondo intestato al debitore di cui alla part. n. __________, stimato dall’UE in
fr. 5’100’000.-;
il
fondo intestato al debitore di cui alla part. n. __________ __________, stimato
__________ in fr. 12’000.--;
In relazione ai due fondi
nelle “osservazioni “ a margine si legge:
“Quanto
pignorato alla pos. __________è gravato congiuntamente dalle seguenti ipoteche:
(...) (segue l’elencazione dei pegni, n.d.r.). (verbale di pignoramento
foglio 1, p.2)
il
credito “vantato dal debitore nei confronti del suo ex-datore di lavoro
_________, derivante dalla retribuzione spettante al sig. __________ per il
mese di ottobre 1996, ammontante a Fr. 8’596.80, limitatamente all’eccedenza
pignorabile di Fr. 6’370.- stabilita in base all’emarginato calcolo del minimo
esistenza”.
Nella finca delle
osservazioni è indicato al proposito il seguente calcolo del minimo di
esistenza:
“Minimo base Fr.
1’370.--
Cassa malati Fr.
752.10
Diversi Fr.
100.--
Fr. 2’222.10
Il
pagamento del canone di locazione dell’abitazione __________ è in arretrato di
diversi mesi e tale voce è stata pertanto esclusa dal suesposto conteggio.”
Sempre nelle
“osservazioni” si legge infine nell’ordine e per quanto qui di rilievo:
“Il
debitore ha dichiarato espressamente di non essere proprietario di alcun titolo
al di fuori delle citate azioni della __________, ed è stato reso attento delle
penalità in caso di dichiarazioni inveritiere. (...)” (cfr. verbale di
pignoramento, foglio 2 p. 1)
“L’affitto
relativo alla part. n. __________ di __________ (locataria __________), è
ceduto alla Société __________. (...) “(cfr. verbale di pignoramento,
foglio 3, p. 1)
In calce alla prima pagina
del primo foglio del verbale di pignoramento è infine indicata nella distinta
spese, su un totale di fr. 604.--, la posta “Tel. + Tem. + Lettere” di
fr. 340.--.
B. Con scritto 23
ottobre 1996 l’UE ha quindi invitato la , facendo riferimento al
verbale di pignoramento, a “comunicare preventivamente se sussistono degli
impedimenti particolari in sede di realizzazione degli attivi bancari
pignorati, essendo presumibilmente gli stessi, per quanto a nostra (,
n.d.r.) conoscenza, costituiti parzialmente da fondi destinati alla previdenza
2° e 3° pilastro”, nonché a ”confermare espressamente se la vs. __________
detiene o meno delle azioni della __________, eventualmente a titolo di pegno,
di proprietà del __________ ”.
C. Con scritto 8
novembre 1996 la __________ ha informato l’UE in particolare “che il conto Invest
sottosta alla LPP” e che “i diritti derivanti da tale tipo di conto non sono
pignorabili perché rientrano tra le eccezioni previste dall’art. 92 LEF” .
Inoltre ha comunicato che le azioni della __________ “sono effettivamente
depositate nel deposito __________ ” e che le stesse “sono tuttavia cedute in
pegno alla nostra banca”.
D. Con scritto 12
novembre 1996 l’UE si è nuovamente rivolto alla __________ chiedendo - “al fine
di poter assegnare in modo compiuto il termine di cui all’art. 109 LEF al
creditore procedente __________, per eventualmente promuovere azione nella sede
giudiziaria competente, in opposizione al diritto di pegno vantato dal vs.
istituto sulle azioni della società __________, ch’esso detiene” - di precisare
la consistenza effettiva dell’oggetto del pegno e l’ammontare esatto del
credito per il quale è fatto valere il diritto di pegno, nonché di fornire
documentazione sul conto __________ “da Voi ritenuto ora come impignorabile”.
E. Con risposta 18
dicembre 1996 la __________ ha comunicato di avere in deposito “50 azioni al
portatore di nominali CHF 1’000.-- cadauna numerate da 1 a 50” e che dette
azioni “sono state costituite in pegno a favore della nostra banca per gli
impegni della __________, in fallimento, e ciò per un impegno di quest’ultima
di oltre CHF 2 mio.”, allegando allo scritto copia dell’atto di pegno 10 aprile
1991 sottoscritto da __________ nonché copia della convenzione di previdenza 18
marzo 1988 relativa all’apertura del conto Invest.
F. Nel frattempo l’UE ha
completato il verbale di pignoramento 23 ottobre 1996 inserendovi in
particolare la seguente indicazione:
“N.B. Il presente atto
viene intimato alle parti in data 18.12.1996, in vista dell’esecuzione del
pignoramento anche delle azioni della società __________, di proprietà del
debitore e attualmente cedute in pegno alla __________, che di fatto non ha
potuto ancora avvenire a causa differimento della risposta definitiva
dell’Istituto di credito secondo la lettera __________ del 12.11.1996 (copia
già in possesso della creditrice).” (cfr. verbale di pignoramento foglio 3,
p.1)
Il verbale di
pignoramento è stato poi intimato il 18 dicembre 1996, in particolare
all’escusso e alla creditrice procedente.
G. Con atto 8 gennaio
1997, __________ ha interposto ricorso contro l’atto di pignoramento 23 ottobre
1996 chiedendo:
“1. Il reclamo è
accolto. Di conseguenza:
-
Gli
oggetti ai nri. 2 e 3 del verbale di pignoramento sono dichiarati liberi da
rivendicazioni.
-
Il pignoramento
è completato inserendovi:
a) le
azioni della __________ di proprietà del debitore. Tale pignoramento è
dichiarato libero da rivendicazioni.
b) la
mercede pagata dalla __________ per l’affitto della part. 305 di __________.
-
E’
fatto ordine all’ufficio di provvedere agli accertamenti circa il rapporto di
lavoro con la __________, l’eventuale sua rescissione, la proprietà delle
azioni __________.
-
dalla
distinta spese viene ridotta la posta di fr. 340.-- per Tel. +Tem. + Lettere a
norma di __________.”
In particolare la
ricorrente ha affermato:
-
che
in merito ai conti __________ pignorati sub cifre 2 e 3, la circostanza secondo
cui “la procuratrice della __________ sig. __________ si è dichiarata
creditrice dell’escusso sig. __________ per importi superiori a quelli
pignorati”, non sarebbe “di alcun rilievo per il pignoramento” , e pertanto la
relativa dichiarazione iscritta a margine, nella finca delle osservazioni,
andrebbe stralciata dal verbale;
-
che
inoltre la __________ “pur avendo avuto conoscenza del pignoramento in data 23
ottobre 1996 (...) ancorché sollecitata a due riprese dall’ufficio” non si
sarebbe ancora espressa in merito a eventuali sue pretese sui conti pignorati,
ciò che avrebbe comportato la decadenza del diritto di rivendicazione;
-
che
relativamente ai beni immobili pignorati, nelle relative osservazioni
concernenti gli aggravi ipotecari sono state indicate erroneamente le cifre 3 e
4, in luogo delle cifre 4 e 5, ciò di cui si deve dare atto e conseguentemente
rettificare nella decisione sul ricorso;
-
che
in merito al credito da salario pignorato per fr. 6’370.-- sub cifra 6, il
pignoramento non avrebbe dovuto essere limitato al solo mese di ottobre 1996,
ma l’UE avrebbe dovuto accertare quale tipo di contratto legava l’escusso alla
__________, se e da chi tale contratto era stato rescisso e in tal caso quale
indennità di guadagno percepirebbe l’escusso; conseguentemente “il pignoramento
del salario, rispettivamente dell’indennità per perdita di guadagno deve essere
esteso a un periodo di un anno e ciò sino al 30 ottobre 1997”;
-
che
relativamente all’affitto della part. __________ l’UE si sarebbe limitato a
verbalizzare che lo stesso sarebbe stato ceduto alla creditrice pignoratizia
__________, omettendo di indicare “l’ammontare della mercede” e soprattutto la
data della cessione, ritenuto che se siffatta cessione risultasse posteriore
alla data del pignoramento (principale) del vaglia cambiario, avvenuto il 7
maggio 1993, essa sarebbe contestata __________;
-
che
inoltre non sarebbe chiara la portata dell’indicazione __________ secondo cui
l’atto di pignoramento impugnato sarebbe stato intimato alle parti “in vista
dell’esecuzione del pignoramento anche delle azioni della società __________ di
proprietà del debitore e attualmente cedute in pegno alla __________, che di
fatto non ha potuto ancora avvenire causa differimento della risposta
definitiva”; __________ avrebbe dovuto comunque pignorare le azioni della
__________ e, in assenza di tempestiva rivendicazione da parte della banca di
pretese sui titoli, dichiarare la decadenza di tali pretese;
-
che
anche qualora la banca avesse fatto valere tempestivamente una sua pretesa, non
si sarebbe dovuto applicare la procedura dell’art. 109 LEF(...), ma quella del
pignoramento di un credito contestato”;
-
che
la spesa esposta di fr. 340.-- per “Tel.+ Tem.+ Lettere” non sarebbe
giustificata in base alla __________;
-
che
infine il verbale di pignoramento non indica quando la creditrice può chiedere
la vendita dei beni immobili.
H. Con osservazioni 20
gennaio 1997 __________ ha ribadito l’impignorabilità del conto __________
(questione sottoposta all’esame di questa Camera nell’ambito del parallelo
ricorso 23 dicembre 1996 interposto dall’escusso, ha affermato di aver stipulato
il contratto di lavoro con la __________ il 21 dicembre 1995, di essere stato
licenziato unitamente ad altri quattro dipendenti il 29 settembre 1996 per
mancanza di lavoro, di non avere l’intenzione di chiedere un’indennità per la
perdita di guadagno” e di sperare, “a breve” e con l’aiuto di amici di poter
intraprendere una nuova attività che gli permetta di rimborsare il debito; in
merito alla cessione del contratto di affitto relativo alla part. __________,
l’escusso ha confermato inoltre che l’avvenuta cessione dello stesso alla
__________ “si riferisce non solo all’affitto percepito in questo periodo dalla
__________, ma anche a tutti gli affitti percepiti dagli inquilini che in
precedenza hanno occupato l’immobile”; infine , per quanto qui di rilievo, ha
osservato che l’importo di fr. 340.-- “corrisponde, in alcuni mesi per difetto,
alle spese postali, fax e di telefono, del numero __________ (ultimo mese di
dicembre fr. 304.-)” per attività da egli stesso svolte.
I. La __________,
nelle sue osservazioni, ha da parte sua affermato che:
-
l’annotazione
scritta nella finca “osservazioni” a margine dei conti pignorati sub cifre 2 e
3 non è corretta, non essendo evidentemente la __________, procuratrice della
banca, ma la banca stessa ad avere eventuali pretese nei confronti
dell’escusso;
-
inoltre
la __________ non avrebbe mai ricevuto formale notifica del verbale di
pignoramento 23 ottobre 1996, “al momento del pignoramento , effettuato nei
nostri uffici il 1.10.1996, avendo soltanto “estratto fotocopia della seconda
pagina del verbale scritto a mano”;
-
in
merito al conto Invest, la banca, “al momento del pignoramento”, avrebbe
“verbalmente reso attento il cursore che quel conto non era probabilmente
pignorabile, e ciò in virtù delle disposizioni della __________ ”; inoltre
“poiché quell’informazione era stata data in modo sommario dalla signora
__________ (...)” l’UE avrebbe ritenuto “di dover chiedere alla banca maggiori
ragguagli in merito”;
-
quanto
alla tardiva indicazione delle azioni della __________, la __________ spiega
l’omissione al momento del pignoramento dei conti con una svista, tuttavia
corretta e motivata con lo scritto 8 novembre 1996, mediante il quale la banca
oltre che confermare l’esistenza di dette azioni ha dichiarato anche “che le
stesse le erano state cedute in pegno” ; essa contesta quindi che vi sia stato
abuso nel formulare la rivendicazione di un diritto di pegno sulle azioni e si
oppone quindi allo stralcio della propria rivendicazione dal verbale di pignoramento
come postulato dalla ricorrente.
L. Delle osservazioni
dell’UE si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 145 cpv. 1 LEF
quando la somma ricavata dalla realizzazione dei beni pignorati non basti a
coprire l’ammontare del crediti l’ufficio procede senza indugio a un
pignoramento complementare (recte: successivo, “Nachpfändung” nella
terminologia tedesca) e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati.
Al pignoramento successivo tornano in sostanza applicabili le norme generali
sul pignoramento ex art. 90 ss. LEF (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo
1997, n. 15 ad art. 145 LEF; sulla distinzione tra l’istituto del pignoramento complementare
(o completivo) ex art. 110 LEF e quello successivo ex art. 145 LEF cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §25 n.23 p.203; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, Vol. I, Zurigo 1984,§32 n.12 p.459).
a) In particolare
l’escusso è debitamente avvisato del (nuovo) pignoramento conformemente
all’art. 90 LEF. Il giorno preannunciato, l’ufficio procede al pignoramento di
ulteriori beni, specificando al debitore, se presente, o al suo rappresentante,
quali altri beni o crediti sono colpiti dal provvedimento esecutivo e
facendogli esplicitamente divieto , sotto minaccia di pena ex art. 169 CP, di
disporne senza la sua autorizzazione. L’ufficiale o la persona che vi procede
, stende quindi un processo verbale dei beni e crediti oggetto del pignoramento
(successivo) (“atto di pignoramento” - cfr. art. 112 cpv. 1 LEF - o “verbale
di pignoramento” - cfr. moduli 6, 7 e 7b) con l’indicazione dei nomi dei
creditori e del debitore, dell’ammontare del credito, del giorno e dell’ora del
pignoramento, dei beni oggetto del pignoramento con la loro stima e delle
eventuali pretese avanzate da terzi sugli oggetti ivi elencati. L’atto di
pignoramento, sottoscritto dall’ufficiale o dalla persona che ha proceduto al
pignoramento, è poi notificato ai creditori e al debitore (cfr. art.114 LEF).
b) Il pignoramento è
validamente eseguito ed esplica i suoi effetti quando il debitore, o il suo
rappresentante, è informato dall’ufficio che determinati beni rispettivamente
crediti verso terzi sono colpiti dal provvedimento esecutivo ed è avvertito
esplicitamente sul divieto di disporne senza autorizzazione dell’ufficio nonché
sulle conseguenze penali ex art. 169 CP in caso di inosservanza (cfr. art. 96 LEF).
Siffatta dichiarazione dell’ufficio al debitore (cosiddetta “Pfändungserklärung”;
cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §22
n.53 p158 ss.) è infatti elemento costitutivo dell’atto di pignoramento, in
assenza del quale non può esservi valido pignoramento (cfr. DTF 112 III 15;
cfr. anche P.-R. Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3.ed., Losanna 1993, p.190). Neppure la
notifica dell’atto di pignoramento al debitore ha in questo senso influenza
alcuna sulla validità del pignoramento, se non nel caso in cui quest’ultimo
fosse avvenuto in assenza sia dell’escusso che di un suo rappresentante, e ciò
malgrado regolare avviso di pignoramento: in tal caso infatti il pignoramento
produce i suoi effetti soltanto con la notifica al debitore del verbale di pignoramento.
Quali “misure cautelari” (cfr. Titolo marginale agli art. 98 e ss. LEF),
intese ad assicurare il mantenimento del substrato esecutivo fino alla sua
realizzazione, la legge prevede in particolare - a seconda della natura dei
beni - la presa in custodia da parte dell’ufficio (art. 98 LEF), la diffida ex
art. 99 LEF al terzo debitore rispettivamente l’annotazione a registro
fondiario in caso di fondi. Tali provvedimenti non costituiscono tuttavia
elemento essenziale dell’esecuzione del pignoramento (cfr. __________) , che
come detto è efficace ope legis con la dichiarazione di pignoramento (“Pfändungserklärung”)
al debitore (cfr. supra cons.1b) ; il Tribunale federale ha del resto ammesso
la possibilità per l’ufficio - in casi di urgenza particolare - di fare ricorso
alle misure ex art. 98 ss. LEF anche prima del pignoramento, sia per
assicurarne l’esecuzione che per accertare l’esistenza di beni pignorabili
(cfr. DTF 107 III 67 114 III 44; 120 III 78;
Amonn/Gasser, op.cit., §22 p.160, n.65; Gilliéron, op. cit., p.190).
-
Per quanto riguarda i
conti surriferiti, dal tenore della lettera 8 novembre 1996 della __________
all’UE __________ si evince che la rivendicazione della banca concerne
unicamente un diritto di pegno sulle azioni __________ presso di lei depositate
e non anche sui conti. Pertanto L’indicazione espressa dalla funzionaria
__________ sulle eventuali rivendicazioni, di cui alla finca “Osservazioni”
nella seconda pagina dell’atto di pignoramento impugnato, nella misura in cui è
intesa riferirsi ai conti sub cifre 2 e 3 va depennata. Della rivendicazione
sulle azioni __________ si dirà al considerando 6.
-
In merito al pignoramento
di tali fondi, si può senz’altro accedere a quanto richiesto dalla ricorrente,
e meglio sostituire, nella finca delle relative “Osservazioni”, l’errata
indicazione “pos. nn. 3/4” con quella di “pos. nn. 4/5”, così come indicato
dallo stesso UE nelle sue osservazioni, trattandosi all’evidenza di
un’involontaria e, del resto, ininfluente svista.
- Affitti derivanti
dalla locazione del fondo part. n. _____
Per l’art. 102 cpv.1 LEF
il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi e
avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare.
Avvenendo il loro pignoramento ope legis con il pignoramento del fondo,
gli affitti e le pigioni in corso non vengono menzionati singolarmente nel
verbale di pignoramento e non potranno essere pignorati separatamente finché
dura il pignoramento del fondo; il verbale di pignoramento farà tuttavia
menzione dei contratti di locazione e di affitto esistenti (cfr. art. 14 RRF; Jaeger/Walder/ Kull/ Kottmann, op.
cit., n.5 ad art. 102 LEF). Qualora la titolarità dell’escusso sui crediti
derivanti dalla locazione o affitto del fondo di sua proprietà è contestata,
rispettivamente è rivendicata da terzi, si dovrà dare avvio alla procedura di
rivendicazione ex art.106ss. LEF.
In concreto, sull’atto di
pignoramento impugnato è indicato, nelle “Osservazioni” a margine della
posizione relativa al fondo part. n.__________, che l’affitto relativo “è
ceduto alla __________ ”.
Agli atti risulta uno
scritto 31 ottobre 1996 del __________, con il quale si informa l’UE “che gli
affitti concernenti la proprietà del sig. __________ sono stati regolarmente
ceduti alla __________ ”; una dichiarazione di cessione sottoscritta
dall’escusso il 28 marzo 1994 secondo la quale _________, tutti i crediti
presenti e futuri verso il locatario per i locali nello stabile sito al mappale
305 del , come da contratto di locazione del 10 febbraio 1994, a
partire dalla rata del secondo trimestre con scadenza 1 maggio 1994”; un
“annesso del 13 giugno 1996” pure sottoscritto dal debitore, che fa esplicito
riferimento sia all’atto di cessione 28 marzo 1994 che al contratto di
locazione stipulato il 30 maggio 1996 con la __________ Lo stesso escusso ha
ribadito nelle proprie osservazioni, al punto 7, l’avvenuta cessione di tali
crediti alla “ ”.
Vista l’esplicita
richiesta di pignoramento da parte della creditrice formulata nell’atto di
ricorso, l’ufficio - alla luce della rivendicazione della titolarità su
siffatti crediti e degli atti di cessione citati da parte __________) (cfr.
anche scritto 16 gennaio 1997 del legale della medesima, tuttavia successivo al
ricorso in esame) - dovrà quindi dare avvio alla procedura ex art.106 ss.
__________, cosi come del resto l’organo esecutivo ha già dichiarato di voler
fare al punto 7 delle sue osservazioni 21 gennaio 1997.
- Credito da
salario, sub cifra 6
Dalla lettera 27 settembre
1996 della __________ a __________ si evince che il contratto di lavoro è stato
disdetto per il 31 ottobre 1996. L’escusso ha dichiarato all’UE di __________
e nelle sue osservazioni 20 gennaio 1997 di non essere intenzionato a chiedere
un’indennità di disoccupazione. Su richiesta di questa Camera l’Ufficio
regionale di collocamento ha confermato che __________ non risulta essere
iscritto all’Ufficio di collocamento. Il pignoramento di salario effettuato
dall’UE __________ unicamente per il mese di ottobre 1996 è pertanto corretto.
Dal verbale interno per le operazioni di pignoramento emerge che l’escusso ha
dichiarato e sottoscritto di essere stato edotto che la dissimulazione di beni,
l’arbitraria disposizione di oggetti pignorati e l’incompleta indicazione dei
beni che gli appartengono è punibile ex art.164, 169 e 323 n. __________ Codice
penale e che le sue indicazioni sono esatte. L’accertamento d’ufficio dei fatti
avviene nei limiti delle allegazioni delle parti e di quanto emerge
oggettivamente dagli atti. In caso di dubbio sulla vericidità di tali
dichiarazioni e della documentazione prodotta, la ricorrente deve adire le vie
penali, dal profilo esecutivo non essendovi mezzi coercitivi in tal senso.
- Azioni della
Nell’atto di pignoramento
23 ottobre 1996 è indicato al proposito - sulla prima pagina del secondo foglio
nella finca delle “osservazioni” - che
“il
debitore ha dichiarato di non essere proprietario di alcun titolo al di fuori
delle citate azioni della __________, ed è stato reso attento delle penalità in
caso di dichiarazioni inveritiere“.
Inoltre, più in avanti, in
calce alla prima pagina del terzo foglio, si legge:
“N.B.
Il presente atto viene intimato alle parti in data 18.12.1996, in vista
dell’esecuzione del pignoramento anche delle azioni della società __________,
di proprietà del debitore e attualmente cedute in pegno alla __________, che di
fatto non ha potuto ancora avvenire a causa differimento della risposta
definitiva dell’Istituto di credito secondo la lettera UE del 12.11.1996 (copia
già in possesso della creditrice).” (cfr. verbale di pignoramento foglio 3,
p.1)
La formulazione scelta
dall’ufficio risulta effettivamente ambigua, in quanto da un lato fa
riferimento a titoli di proprietà del debitore [“(...) citate azioni
__________ “, senza tuttavia che vi sia nell’atto siffatta citazione],
dall’altro lato lascia intendere che l’esecuzione del pignoramento degli stessi
possa dipendere dalla risposta del (presunto) detentore, mentre come ricordato
in precedenza essenziale per la validità del pignoramento è la dichiarazione
dell’Ufficio al debitore (“Pfändungserklärung”), l’eventuale diffida al terzo
rispettivamente la presa in custodia dei titoli rappresentando soltanto misure
cautelari. E dalle indicazioni sull’atto di pignoramento non risulta con
sufficienza chiarezza se tale dichiarazione con riferimento alle azioni della
__________ sia stata fatta (come tuttavia va dedotto dalla prima indicazione)
oppure non ancora (come si potrebbe concludere dalla seconda, sub N.B.). L’atto
di pignoramento va quindi rettificato, nel senso che l’indicazione apposta
dall’UE va depennata e nell’elenco dei beni pignorati, sotto nuova cifra, va inserita
la voce relativa alle azioni della __________ .
Ora dagli atti (scritto
__________ 8 novembre 1996, pervenuto all’UE dopo la stesura dell’atto di
pignoramento 23 ottobre 1996, ma ancora prima della sua intimazione alle parti)
risulta che la __________ è detentrice delle azioni della __________
“depositate nel deposito __________ ”) e che sulle stesse la banca fa valere un
diritto di pegno (“esse sono tuttavia cedute in pegno alla nostra banca”). In
quello scritto la banca inoltre si scusa per non aver dichiarato l’esistenza
delle azioni già “al momento del pignoramento”, attribuendo tale circostanza a
una svista dovuta al fatto che “nel deposito sono indicate solo promemoria
(ossia senza valutazione), non essendo le stesse quotate”. Con scritto 18
dicembre 1996, incrociatosi con l’intimazione dell’atto di pignoramento
impugnato, ma pervenuto all’UE ancora nel termine per le osservazioni al
presente ricorso, la __________, su richiesta dell’UE, ha poi specificato
meglio sia la natura delle azioni che la natura del diritto di pegno
rivendicato. In queste circostanze non sono dati gli estremi per ammettere un
comportamento della banca nell’annunciare la propria rivendicazione tale da
giustificarne la decadenza, conseguenza questa che per la sua gravità può
essere ammessa soltanto con cautela, in particolare in caso di abuso manifesto
(cfr. DTF 114 III 95; 120 III 125; Amonn/Gasser,
op.cit., § 24 n.26, p. 189).
La rivendicazione
dev’essere quindi registrata nel verbale di pignoramento (rettificato) e l’UE
dovrà dare indilatamente avvio alla procedura di rivendicazione ex art. 106 ss.
LEF.
Al proposito va osservato
che al caso di specie non trova applicazione la giurisprudenza federale citata
dalla ricorrente in merito al pignoramento di crediti contestati (cftr. DTF 120
III 18): non è infatti controversa l’esistenza o l’ammontare dei crediti
da pignorare (ai quali nel caso citato era opposta eccezione di
compensazione da parte della banca quale terza debirice), bensì
l’esistenza di un diritto di pegno sui beni pignorati (fatto
valere dalla banca quale terza rivendicante).
- Spese
La ricorrente contesta
inoltre la posta di fr. 340.-- indicata nella Distinta spese per “ Tel.+ Tem.+
Lettere”.
Per l’art. 3 __________
una parte può domandare che sia allestito, a sue spese, un conteggio
dettagliato delle spese indicante gli articoli della presente ordinanza che
sono stati applicati. La censura della ricorrente va quindi intesa come
legittima formale richiesta nel senso della citata norma intesa a conoscere nel
dettaglio le spese indicate in modo generico con “Tel.+ Tem.+ Lettere” nella
“Distinta” in calce all’atto impugnato e l’organo esecutivo si dovrà pertanto
determinare sulla medesima con provvedimento impugnabile. La tassa per
l’allestimento del conteggio è stabilita secondo l’art. 9 OTLEF (art 3 secondo
periodo __________) e sarà messa a carico del richiedente.
- Termini per la
realizzazione
La ricorrente si lamenta
infine che nell’atto di pignoramento impugnato è stata omessa l’indicazione del
termine a partire dal quale la creditrice può chiedere la vendita dei beni
immobili pignorati. A torto. Per l’art. __________ infatti in caso di
pignoramento successivo l’ufficio realizza nel modo più rapido gli oggetti
pignorati (cpv. 1, primo periodo), senza necessità d’istanza da parte del
creditore e senza che l’ufficio d’esecuzione sia tenuto ad osservare i termini
ordinari di realizzazione (cpv. 1, secondo periodo). Va tuttavia osservato che
non si potrà procedere alla realizzazione prima dello scadere del termine per
la partecipazione al pignoramento ex art. 110 e 111 LEF nonché prima della
conclusione di eventuali procedure di rivendicazione LEF (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §29 n.14); in
caso di fondi si dovrà inoltre in principio disporre dei relativi elenchi degli
oneri definitivi.
- Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 90, 92, 93, 95, 97, 145 LEF, 3 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 8 gennaio 1997
__________, è parzialmente accolto.
- L’atto di
pignoramento 23 ottobre 1996 è così rettificato:
2.1. Sub cifre 2 e 3, nella
finca “Osservazioni”, sono depennate le indicazioni:
2.1.1. Al foglio 1 p. 2:
“La sig.__________
osservare che il __________ è peraltro suo debitore per importi superiori agli
altri pignorati. La __________ si impegna a dichiarare a breve termine se e in
quale misura possa far valere un diritto di pegno a compensazione sugli averi
emarginati a ricezione di copia del presente verbale”.
2.1.2. Al foglio 2 p. 1:
"Non appena in
possesso della suddetta presa di posizione, lo scrivente ufficio emetterà nuovo
verbale debitamente completato in tal senso, assegnando nel contempo al
creditore procedente il termine di cui all’art. 108/109 LEF”.
2.2. Sub cifre 4 e 5, nella
finca “Osservazioni” l’indicazione
“Quanto pignorato alle pos.
nn. 3/4...“
è sostituita con
“Quanto pignorato alle pos.
nn. 4 e 5....”
2.3. Sub nuova cifra 7
è inserito:
“Presso la __________,
sono pignorate 50 azioni al portatore di nominali Fr. 1’000.-- cadauna,
numerate da 1 a 50, della società __________.”
E a margine della
stessa cifra, nella finca “Osservazioni” è indicato :
“La __________, fa
valere sulle stesse un diritto di pegno come agli scritti 8 novembre 1996 e 18
dicembre 1996, e ai documenti ivi allegati”.
2.4. Al foglio 3. p. 1 è
depennata l’indicazione:
“N.B. Il presente atto
viene intimato alle parti in data 18.12.1996, in vista dell’esecuzione del
pignoramento anche delle azioni della società __________, di proprietà del
debitore e attualmente cedute in pegno alla __________, che di fatto non ha
potuto ancora avvenire a causa differimento della risposta definitiva
dell’Istituto di credito secondo la lettera __________ del 12.11.1996 (copia
già in possesso della creditrice).”
-
E’ fatto ordine
all’Ufficio esecuzione __________ di dare indilatamente avvio alla procedura di
rivendicazione ex art. 106-108 LEF in merito alle pretese della __________
sulle
-
E’ fatto ordine
all’Ufficio esecuzione __________ di dare indilatamente avvio alla procedura di
rivendicazione ex art. 106-108 LEF in merito alle pretese __________ Int. du
__________) sui crediti derivanti dall’affitto della part.n. __________
__________.
-
E’ fatto ordine
all’UE di determinarsi, con provvedimento impugnabile, sulla richiesta
__________, di allestimento di conteggio dettagliato delle spese indicate “per
Tel.+ Tem. + Lett.” nella distinta in calce all’atto di pignoramento 23 ottobre
1996, in conformità dell’art. 3 OTLEF.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster