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15.1996.68 ΓÇó Public auction ordered for seized inheritance share
15.1996.68Übriges Gericht14.06.1996Granted
The supervisory chamber of the Ticino Court of Appeal upheld the enforcement office’s request and ordered the debtor’s seized share in an undivided inheritance to be realized by public auction. The court noted that the conciliation attempt of 2 September 1994 failed, that the 10-day deadline set on 15 April 1996 for concrete proposals to dissolve the hereditary mass brought no result, and that counsel for the debtor confirmed that negotiations had not succeeded. In these circumstances, public auction was deemed the appropriate method of realization.
Art. 132 LEF; arts. 9 and 10 of the Federal Tribunal Regulation on the realization of rights in common: where the realization of a seized share in an undivided estate cannot be achieved by agreement and settlement efforts remain unsuccessful, the supervisory authority may order realization by public auction. If the heirs or interested parties fail to present workable proposals within the set period, and no other viable solution emerges, auction is justified as the appropriate enforcement method.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.68
Data decisione, Autorità: 14.06.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00068
Lugano 14 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista l'istanza 21 maggio 1996 dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso
patr. dall'avv. __________
nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dalla defunta
__________ decessa a __________ il
__________,
nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. __________ dell’UEF di Locarno promosse dai vari creditori partitamente indicati nelle esecuzioni ancora in corso riferite ai gruppi richiamati;
preso atto che il 28 aprile 1993 è stata presentata la domanda di vendita nell’esecuzione n. __________ del gruppo n. __________;
considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 2 settembre 1994;
rilevato che anche il termine di dieci giorni fissato con provvedimento 15 aprile 1996 dell'UEF di Locarno per "presentare per scritto allo scrivente Ufficio le vostre proposte concrete per lo scioglimento della Massa ereditaria" non ha sortito effetto alcuno;
preso atto dello scritto 16 aprile 1996 dell'avv. __________ per l'escusso __________ da cui emerge che le trattative volte ad evitare la prosecuzione dell'iter ex art. 132 LEF non si sono concluse come sperato;
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;
visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione dei diritti in comunione,
pronuncia:
E’ ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dalla fu __________ e decessa a __________, interessenza pignorata nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. __________ dell’UEF di Locarno.
Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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