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Numero d'incarto:
15.1996.55
Data decisione, Autorità:
05.06.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00055
Lugano
5 giugno 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 22 aprile 1996 di
avv.
contro
il provvedimento 15 aprile 1996 dell'Ufficio esecuzione di Lugano
nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
in
materia di avviso di pignoramento;
viste le
osservazioni 24 aprile 1996 dell'UE di Lugano;
ritenuto
in
fatto:
A. Il
10 ottobre 1994 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano
ha ordinato l'amministrazione della successione relitta da __________ e l'avv.
__________ è stato designato amministratore della successione.
Il
17 novembre 1995 la creditrice __________ ha ottenuto l'emissione del PE n.
__________ per Fr. 339.20 oltre accessori contro l'avv. __________: quale
titolo di credito sono indicati i premi di cassa malati per il periodo
febbraio/marzo 1994 riferiti ad __________ "gestorben im März 1994".
B. L'escusso
ha interposto tempestiva opposizione.
C. Con
decisione amministrativa ("Verfügung") 1. dicembre 1995 __________ ha
accertato in Fr. 339.20 i premi di cassa malati - dovuti dalla ora defunta
__________ - rimasti impagati e ha rigettato l'opposizione interposta dall'avv.
__________ al PE n. __________ che lo qualifica come debitore.
La
decisione amministrativa, munita dei rimedi di diritto, non è stata impugnata.
D. Il
29 marzo 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione e il 15
aprile 1996 l'UE di Lugano ha emesso l'avviso di pignoramento contro l'avv.
E. Il
18 aprile 1996 l'avv. __________ ha pagato direttamente all'UE e l'esecuzione
si è in tal modo conclusa per annullamento.
F. Con
reclamo 22 aprile 1996 l'avv. __________ ha chiesto l'annullamento dell'avviso
di pignoramento 15 aprile 1996 dell'UE di Lugano con conseguente ordine di
restituire al reclamante l'importo di Fr. 426.30, protestate spese e
ripetibili, atteso che:
-
il
reclamante nulla deve alla precettante che è incorsa in "una colossale
svista", procedendo direttamente contro il rappresentante della successione;
-
la
__________ "lungi dal rendersi conto della colossale svista" ha
emesso "una non ben definita decisione con la quale, tra l'altro, si
dichiarava che l'opposizione veniva dichiarata tolta";
-
il
reclamante "non ha ritenuto di dover perdere tempo presentando un ricorso
al Tribunale cantonale delle assicurazioni", riservandosi la tutela dei
propri diritti "nell'ambito del successivo procedimento di rigetto
dell'opposizione";
-
l'UE ha
dato seguito alla domanda d'esecuzione "senza che venisse prodotta una decisione
di rigetto", non bastando che "la cassa malati ritenga motu proprio
tolta l'opposizione, non constando che possa avere competenze giudiziarie ai
sensi della LEF";
-
"nel
frattempo il reclamante si è premurato di far cancellare, ovviamente versando
l'importo in esecuzione, il previsto pignoramento a suo carico. Tale affronto,
e meglio tale offesa al credito, non poteva certo essere tollerata. È riservata
comunque la richiesta di risarcimento di tale danno, come pure la richiesta di risarcimento
per l'offesa al credito subita".
G. L'UE
di Lugano ha chiesto la declaratoria di irricevibilità del gravame,
l'esecuzione essendo divenuta priva d'oggetto a seguito di intervenuto
pagamento.
Considerato
in
diritto:
-
Per
l'art. 17 cpv.1 LEF è ammesso in linea di principio il reclamo all’autorità di
vigilanza contro ogni provvedimento dell'organo d'esecuzione, compreso l'avviso
di pignoramento 15 aprile 1996.
-
Con
provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF e
del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto esecutivo
su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad opera
dell’Autorità cantonale di vigilanza: è invece irricevibile il reclamo che non
persegua un fine procedurale concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata in
corso (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo
in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996,
n. 2.1.1. b).
-
Nel
caso di specie, il 18 aprile 1996 l'escusso ha versato Fr. 426.30 a saldo
dell'esecuzione n. ________ promossa contro di lui da __________. Il pagamento
a saldo ha determinato l'annullamento dell'esecuzione e la procedura esecutiva
si è così conclusa, riservata al reclamante - se del caso e ove ne ricorrano i
presupposti - la ripetizione dell'indebito ex art. 86 LEF.
Detto
altrimenti, per l'intervenuto pagamento a saldo non vi è più, dal profilo del
diritto esecutivo, un interesse procedurale pratico e attuale per l'avv__________
in un'esecuzione ancora aperta e suscettibile di esito diverso.
-
Le
questioni di merito - di diritto delle assicurazioni sociali - sottese al
reclamo sfuggono in tutta evidenza al potere di cognizione dell'Autorità
cantonale di vigilanza, limitato agli aspetti procedurali delle vicende esecutive.
-
L'avv.
__________ non può far capo al rimedio del reclamo per far valere eventuali
danni patrimoniali riconducibili a pretesa colpa dell'organo d'esecuzione,
atteso che - ove ne ricorrano i presupposti ex art. 5, 6 e 7 LEF - il
reclamante dovrà adire il giudice civile.
La
procedura di reclamo serve infatti per raggiungere uno scopo procedurale ben
definito e non per precostituirsi una buona base di partenza per la successiva
- eventuale - azione di responsabilità (cfr. DTF 110 III 89 cons.1b, 105 III
36-37, 91 III 46-47 cons.7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L. P. & LLCC
cons.9 e rif. ivi).
Le
pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno
e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice
civile cui il reclamante potrà, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti,
ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Kurt Amonn, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §5 n. 7-14; Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.49-50;
Fritzsche/Fritzsche, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht,
vol. I, Zurigo 1984, §7 n.12).
Il
reclamo è irricevibile.
- Non
fosse irricevibile, il reclamo sarebbe comunque stato respinto.
a) Per
l'art. 97 cpv.4 LAVS le decisioni delle casse di compensazione e i giudizi
delle autorità di ricorso, relativi a pagamenti in denaro e passati in
giudicato, sono parificati alle sentenze esecutive dei tribunali nel senso dell'art.
80 LEF.
b) E'
principio giurisprudenziale e dottrinale ormai acquisito che può chiedere
direttamente la continuazione dell'esecuzione, senza dover esperire la
procedura speciale di rigetto dell'opposizione ex art. 80 LEF, chi ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF dopo che
all'esecuzione da lui promossa è stata interposta opposizione: siffatta normativa
torna applicabile non solo in caso di decisione giudiziaria ex art. 79 LEF ma
anche di decisione amministrativa emanata da un'autorità o da un tribunale
amministrativo della Confederazione o del cantone del foro d'esecuzione.
Presupposto essenziale è che il dispositivo del giudizio civile o della
decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e
rigetti formalmente l'opposizione, integralmente o fino a concorrenza di un
determinato importo. Quando la decisione della cassa è divenuta definitiva ed
esecutiva (in quanto non contestata o confermata dal giudice delle
assicurazioni sociali), l'ufficio esecuzione deve continuare l'esecuzione a
semplice richiesta della cassa (cfr. DTF 109 V 50 cons.3c e 107 III 65-66; DTF
19 maggio 1989 in re E. R. in: RCC 1989 p.550-551 cons.5a; CEF 26 agosto 1992
in re S., in: Rep 1993 p. 234-235; CEF 15 novembre 1991 in re L. & Figlio
SA; Kurt Amonn, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1981, in: ZBJV
1983 p.326).
c) La
decisione amministrativa della Cassa, rimasta inimpugnata per deliberato quanto
errato proposito dell'avv. __________ è titolo di rigetto legittimante il
seguito di procedura.
Ne
consegue che l'avviso di pignoramento 15 aprile 1996 dell'Ufficio esecuzione di
Lugano è atto esecutivo proceduralmente corretto, che rimarrà comunque senza
effetto per l'avvenuto pagamento a saldo che ha posto fine all'esecuzione.
- Il
reclamo dell'avv. __________ è irricevibile.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv.2 OTLEF) perché così stabilito per norma di diritto federale.
Richiamati
gli art. 2 LPR; 5, 17, 79, 80, 88 e 89 LEF e 97 cpv.4 LAVS
PRONUNCIA:
-
Il
reclamo 22 aprile 1996 dell'avv. __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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