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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.202
Data decisione, Autorità:
09.07.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00202
Lugano
9 luglio 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui reclami 24 giugno 1996 e 5 dicembre 1996 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano
nell'esecuzione n. __________, dipendente dal sequestro n. __________ del 24
ottobre 1994, promossa contro il reclamante da
patr.
dall'avv. __________
in materia di
spese di amministrazione;
viste le
osservazioni 9 dicembre 1996 dell'UE di Lugano e l'integrazione al reclamo 13 dicembre
1996 di __________
RITENUTO IN
FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che l'UE
di Lugano con provvedimento 29 aprile 1996 ha ordinato la cancellazione della restrizione
della facoltà di disporre iscritta all'Ufficio registri di Lugano il 24 ottobre
1994 sul fondo n. __________ di __________ di proprietà di __________, con
contestuale liberazione a favore dell'escusso degli affitti incassati;
che con
provvedimento 14 maggio 1996 l'UE di Lugano, richiamato il pregresso atto del
29 aprile 1996, ha tra l'altro versato Fr. 57'224.90 a __________, indicando in
"Fr. 3'820.-- (vedi estratto allegato) le nostre spese e competenze per
amministrazione degli immobili art. 29 OTLEF";
che con
atto 24 giugno 1996 __________ ha contestato la deduzione del 5% sugli incassi
degli affitti per spese di amministrazione degli immobili ex art. 29 OTLEF;
che con
atto 27 giugno 1996 l'UE di Lugano ha ribadito di aver trattenuto il 5% sugli
affitti incassati in conformità dell'art. 29 OTLEF;
che con
reclamo 5 dicembre 1996 __________, richiamato il suo atto 24 giugno 1996 e la
risposta dell'UE di Lugano del 27 giugno 1996, ha chiesto il versamento di fr.
3'052.25 oltre interessi;
che con
osservazioni 9 dicembre 1996 l'UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame
siccome "largamente tardivo", riconfermandosi peraltro nel proprio
corretto agire;
che con
integrazione 13 dicembre 1996 __________ si è riconfermato nelle proprie allegazioni,
evidenziando come "esclusivamente per il fatto che sono domiciliato
all'estero (se fossi stato domiciliato in Ticino il sequestro non sarebbe
potuto accadere) si è potuti arrivare a spiccare un precetto con sequestro; di
conseguenza l'amministrazione della mia casa è stata tolta al sig. __________
di __________ da me incaricato ed è stata assunta dall'UE di Lugano, responsabile
quindi durante tutto il periodo del sequestro";
che ex art.
17 cpv.1 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in
cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;
che il
provvedimento impugnato è del 14 maggio 1996 mentre il reclamo è stato
presentato solo il 24 giugno 1996;
che il termine di
dieci giorni per formulare reclamo è decorso infruttuoso;
che il reclamo 24
giugno 1996 è pertanto irricevibile per tardività;
che
anche l'atto 5 dicembre 1996 di __________, riferito al pregresso atto 27
giugno 1996 dell'UE di Lugano, peraltro privo di portata propria, quand'anche
fosse ricevibile, sarebbe comunque pure abbondantemente tardivo;
che abbondanzialmente
si rileva che l'UE di Lugano si è comunque correttamente determinato in
applicazione del diritto federale, atteso che ex art. 29 cpv.1 vOTLEF per
l'amministrazione degli immobili la tassa è del 5% degli affitti riscossi o da
riscuotere durante l'amministrazione;
che non
si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
62 cpv.2 OTLEF), perché così stabilito dal diritto federale;
richiamato l'art.
17 cpv.2 LEF,
PRONUNCIA
-
I
reclami 24 giugno 1996 e 5 dicembre 1996 __________, __________ sono irricevibili.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19
LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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