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Numero d'incarto:
15.1996.167
Data decisione, Autorità:
25.02.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00167
Lugano
25 febbraio 1997 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 24 settembre 1996 di
patr.
da: avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento della procedura
esecutiva n. __________ e del relativo sequestro n. __________, promossa contro
il reclamante da
ambedue
patr. da: avv. __________
viste le
osservazioni : - 3 ottobre 1996 del dott. __________ e dell’avv. __________
- 4 ottobre 1996 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano
ritenuto
in fatto
A. Il Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 4, con decreto 22 dicembre 1994 ha sequestrato la
quota in comproprietà di ½ del fondo part. n. __________ RFP __________
intestata al ricorrente.
Con domanda 10 gennaio
1995 è stata promossa la relativa esecuzione. Il PE n. __________ è stato
notificato al debitore il 20 febbraio 1995.
B. Con ricorso 24
settembre 1996 l’avv. __________ ha chiesto all’UE di Lugano di dichiarare
nulla la predetta esecuzione con conseguente caducità del sequestro. Secondo il
ricorrente l’esecuzione in esame è nulla, non figurando sul PE n . __________
tutti i creditori del credito posto in esecuzione. Infatti manca il nome di uno
dei soci e presunti creditori, ossia dell’avv. __________, titolare con il
dott. __________ e con l’avv. __________, della società semplice __________ e
associati. Dal profilo esecutivo, ha sostenuto il debitore, tutti i creditori
di un credito comune devono necessariamente figurare sul PE. L’accertamento
della nullità dell’esecuzione comporta la caducità del sequestro.
C. Delle osservazioni
del dott. __________ e dell’avv. __________, così come dell’UE di Lugano, si
dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
- Ex art. 17 cpv. 2
LEF il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il
reclamante ebbe notizia del provvedimento.
Il reclamo 24 settembre
1996 è pertanto irricevibile per tardività, considerato che il PE n. __________
è stato intimato al ricorrente il 20 febbraio 1995.
a) Il
caso in esame è ancora sottoposto alla vecchia LEF e di conseguenza non è
applicabile il nuovo art. 22 LEF (art. 2 cpv. 1 disp. fin. LEF).
All’Autorità
di vigilanza in senso lato, in contrapposizione all’Autorità di ricorso,
compete tra l’altro l’intervento d’ufficio in caso di provvedimenti o atti
radicalmente nulli. Siffatto intervento può darsi anche a seguito di ricorso
irricevibile (ad esempio per tardività): è principio indiscusso di diritto
esecutivo, condiviso da giurisprudenza e dottrina, anche se la LEF non lo
menziona espressamente, che vi possono essere violazioni di principi
procedurali essenziali, interessanti non solo chi è parte diretta nel
procedimento esecutivo bensì anche terzi non noti o la collettività nel suo
insieme, non altrimenti sanabili se non con la sanzione della nullità
rilevabile in ogni momento e con effetto ex tunc (cfr. Flavio Cometta, La
procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di
esecuzione e fallimenti, in BlSchK 1989 p. 41 e 42 n. 6 e rif. ivi; Flavio Cometta,
Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e
fallimenti, in RDAT I 1996, p. 289 n. 3.2.4).
b)
aa. Ex art. 67 LEF la
domanda di esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all’ufficio
d’esecuzione. Essa deve enunciare:
-
il
nome e il domicilio del creditore e dell’eventuale suo rappresentante e, ove
dimori all’estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera; in mancanza
d’indicazione speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l’ufficio
d’esecuzione;
-
il
nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante;
-
l’ammontare
del credito, in valuta legale svizzera, e per i crediti fruttiferi la misura
degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;
-
il
titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del
credito.
bb. È principio
fondamentale del diritto esecutivo che la legittimazione materiale, fondata
sulla titolarità del diritto materiale dedotto in giudizio, è sottratta al
potere di cognizione dell’organo d’esecuzione e fallimenti, rientrando nella giurisdisizione
esclusiva del giudice del rigetto dell’opposizione e del merito. Va qui
ricordato che è una peculiarità del diritto esecutivo svizzero quella di
permettere al creditore di iniziare un’esecuzione senza dover previamente
provare il fondamento della sua pretesa (cfr. DTF 113 III 3 cons. 2b; Cometta,
in RDAT I 1996, p. 286 n. 3.1.6.b).
cc. Nell’esecuzione ex art.
38 cpv. 1 LEF volta ad ottenere il pagamento di denaro costituisce titolo
esecutivo (Vollstreckungstitel) unicamente il precetto esecutivo cresciuto in
giudicato e non la pretesa creditoria fatta valere e nemmeno l’eventuale titolo
che ne costituisce il fondamento.
dd. La disputa in casu non
verte su una questione di forma, bensì di sostanza, ossia se il dott.
__________ e l’avv. __________ hanno un credito contro il ricorrente. Sulla
base delle precedenti considerazioni va rilevato che non può essere impedito a
due persone che non hanno un credito - perchè, secondo il reclamante,
mancherebbe loro il potere di disporre che spetta anche a un terzo - di far
spiccare un PE, trattandosi di questione sottratta al potere di cognizione
dell’Autorità di esecuzione e fallimenti, risp. dell’Autorità di vigilanza.
D’altro canto i precettanti non devono provare il fondamento della loro
pretesa.
Se del caso, l’avv.
__________ è rinviato all’art. 85a LEF, secondo il quale l’escusso può
domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento
dell’inesistenza del debito.
Pertanto l’emissione del
PE in oggetto non costituendo atto nullo, non vi è motivo per un intervento
d’ufficio dell’Autorità di vigilanza.
- Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 17 cpv. 2 LEF
pronuncia
-
Il ricorso 24
settembre 1996 dell’avv. __________ è irricevibile per tardività.
-
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
4.Intimazione:
-__________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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