AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.149
Data decisione, Autorità:
21.03.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00149
Lugano
21 marzo 1997/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 29 agosto 1996 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona (validità dell’opposizione
a un precetto esecutivo) nell’esecuzione n. __________ promossa contro il
reclamante da
ora:
rappr.
__________;
viste le
osservazioni : - 16 settembre 1996 della __________
- 2
e 23 settembre dell’UEF di Bellinzona;
rilevato
che con decreto presidenziale 4 settembre 1996 al ricorso è stato concesso effetto
sospensivo;
completata
l’istruttoria;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
-
che
con PE n. __________ la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr.
870’000.-- oltre interessi e Fr. 79’160.45;
-
che
sul PE destinato alla creditrice appare il timbro indicante “nessuna opposizione”;
-
che
in seguito alla cessione delle pretese derivanti dall’esecuzione in oggetto da
parte __________ alla __________, quest’ultima con domanda 8 agosto 1996 ha
chiesto la vendita dei beni immobili compresi nella predetta esecuzione;
-
che
con ricorso 29 agosto 1996 __________ si è aggravato contro l’avviso 19 agosto
1996 di ricezione della domanda di vendita, sostenendo di avere ritirato il PE
in oggetto presso l’Ufficio postale di Giubiasco e di avere interposto immediatamente
opposizione, circostanza che può essere confermata da __________, che l’aveva
accompagnato;
-
che
per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione deve dichiararlo
verbalmente o per iscritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o,
entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio di esecuzione
-
che
l’opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente
la sola firma dell’escusso nell’apposita rubrica del PE; in caso di dubbio
sulla dichiarazione si applica il principio “in dubio pro debitore”, dovendosi
evitare ogni rigido formalismo che non sia assolutamente necessario (CEF
Vig. 19 giugno 1990 su reclamo S.S. SA; DTF 108 III 6, 101 III 13, 98
III 30 e 70 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetrei-bungs- und Konkursrechts,
Berna 1997, § 18 m. 11-13 , 16 e 26-27; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 133). Ratio di siffatta
benevolenza è di evitare le gravi conseguenze che all’escusso derivano
dall’obbligo di pagamento e dalla conseguente azione di ripetizione
dell’indebito ex art. 86 LEF, eccessive per raffronto all’interesse del
creditore che dovrebbe semplicemente formulare istanza di rigetto o far capo
all’azione ordinaria ex art. 79 LEF (DTF 108 III 9; RDAT 1989 p.
343);
-
che
il debitore ha prodotto l’originale del suo esemplare del PE sul quale appare
l’indicazione “faccio opposizione” scritta a mano dal debitore e in calce
accanto all’indicazione “Firma:” la firma del debitore;
-
che
durante l’istruttoria la creditrice ha prodotto l’originale del suo esemplare
del PE sul quale, nella posizione corrispondente alla firma apposta dal
debitore sul suo esemplare, appare, sia pure con tratto incerto, una traccia
ricalcante tale firma;
-
che
interrogato quale testimone, __________ ha dichiarato di essersi recato
all’ufficio postale di __________ con __________, il quale, dopo che la
funzionaria postale gli aveva chiesto se intendeva fare opposizione - domanda
alla quale __________ aveva risposto in senso affermativo - aveva firmato il PE
dove gli era stato indicato;
-
che
la traccia della firma dell’escusso che appare sul PE destinato al creditore,
così come la deposizione testimoniale di __________ costituiscono, avuto
riguardo ai precitati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, mezzi di
prova sufficienti per attestare l’intervenuta tempestiva opposizione del
precettato;
-
che
per l’art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell’opposizione rende prematura la
domanda di prosecuzione dell’esecuzione, per cui l’avviso di ricezione della
domanda di vendita 19 agosto 1996 va dichiarato nullo;
-
che
il ricorso 29 agosto 1996 di __________ va quindi accolto;
-
che
non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF)
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 agosto 1996 di __________, è accolto.
- L’opposizione
interposta da __________ al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona è
dichiarata valida.
2.1. Di
conseguenza l’avviso di ricezione della domanda di vendita emesso il 19 agosto
1996 è annullato.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il Presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster