AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1996.138
Data decisione, Autorità:
02.06.1998, CEF
Incarto n.
15.96.00138
Lugano
2 giugno 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 11 luglio 1996 di
patr.
dallo __________
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro
lo stato di riparto definitivo nell’ambito del fallimento n. 58/1994
pronunciato nei confronti di
procedura riguardante anche
la
patr.
dall’ __________
e la
patr.
dall’__________ __________
e __________
patr.
dallo Studio legale __________
nonché
UEF
di Riviera, Biasca
richiamata
l’ordinanza presidenziale 20 dicembre 1996, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste
le osservazioni
23 luglio 1996 della __________;
24 luglio 1996 della __________, __________, di __________ e __________;
24 luglio 1996 di __________;
24 luglio 1996 dell’UEF di Riviera;
6 agosto 1996 dell’UEF di Locarno;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In data 26 luglio
1991 la __________ ha promosso l’esecuzione n. __________ UEF di Riviera in via
di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti della __________,
chiedendo nel contempo il blocco delle pigioni e degli affitti. Il relativo
precetto esecutivo veniva notificato dall’UEF di Riviera il 2 agosto 1991 a
__________, amministratore unico della __________. Oggetto del pegno era la
part. __________ gravata in IV° grado da una cartella ipotecaria al portatore
di fr. 200’000.-- di proprietà della __________.
B. Con
contratto 30 luglio 1991 l’UEF di Riviera affidava l’amministrazione
dell’immobile di proprietà della __________ alla __________, del cui consiglio
di amministrazione faceva parte anche __________. Il punto n. 7 del contratto
prevedeva che :
“
__________ di _________ verserà sul _________dell’UEF alla fine di ogni mese
gli affitti incassati, e invierà un rendiconto “.
Avendo
la debitrice interposto opposizione al precetto esecutivo l’UEF assegnava in
data 27 agosto 1991 alla creditrice il termine per introdurre la causa giusta l’art.
93 RFF. L’istanza di rigetto dell’opposizione inoltrata dalla __________ veniva
accolta con sentenza 3 luglio 1992 del Pretore del Distretto di Riviera. Il 25
maggio 1994 è poi stata respinta l’azione di disconoscimento di debito.
C. Con
lettera 13 aprile 1993 l’UEF di Riviera sollecitava la __________ a voler
accreditare sul conto dell’Ufficio gli importi relativi alle pigioni incassate,
non essendo stato effettuato alcun versamento dal luglio 1991. __________ con
scritto 18 maggio 1993 comunicava che “ tutti gli affitti incassati sono stati
versati sul conto corrente __________. A seguito di tale comunicazione l’UEF di
Riviera, in data 1° giugno 1993 rendeva attenta la Fiduciaria sulla propria
responsabilità relativa al mancato pagamento all’Ufficio dei canoni di
locazione incassati.
D. In
data 14 febbraio 1994 l’UEF di Riviera rescindeva il contratto
d’amministrazione stipulato con la __________. Il 14 marzo 1994 veniva
stipulato un nuovo contratto con __________
E. Il
7 giugno 1994 la __________ ha presentato la domanda di esecuzione in via di
realizzazione del pegno nei confronti della società __________ per un importo
pari all’incirca a fr. 525’000.-- . A sua volta la __________ in data 27 giugno
1994 ha chiesto la vendita della part. __________ di proprietà della __________
La pretura di Locarno - Città dichiarava il 13 dicembre 1994 il fallimento
della società __________, la cui procedura di liquidazione veniva continuata in
via sommaria ex art. 231 LEF.
F. Il
20 gennaio 1995 l’UEF di Riviera si rivolgeva alla __________ chiedendo il
versamento dell’importo di fr. 170’968.20 versato erroneamente alla __________.
Con scritto datato 20 gennaio 1995 l’UEF di Locarno informava la __________
che la __________ aveva chiesto il versamento degli affitti dal 26.7.91 al
13.12.94 sulla base dell’esecuzione n. __________ e alla richiesta del blocco
degli affitti formulata contestualmente alla domanda d’esecuzione. In data 5
aprile 1995 la __________ comunica all’UEF di Locarno che il 16.4. 91 la
__________ le avrebbe ceduto tutte le pretese e i diritti derivanti dai
contratti di locazione , dai sussidi cantonali e comunali inerenti l’immobile
part. __________. Inoltre essendo tale cessione anteriore alla domanda
d’esecuzione della __________, e non avendo quest’ultima mai vantato alcuna
pretesa sui canoni di locazione, né tantomeno sollevato alcuna contestazione
prima del 30.12.94, la proprietà di quanto ricevuto dalla __________ sarebbe
tutelata dalla propria buona fede. Con incarico rogatoriale del 6 dicembre 1995
l’UEF di Locarno incaricava l’UEF di Riviera di procedere alla vendita della
part. __________ di proprietà della fallita __________. Il 12 dicembre 1995,
rispettivamente il 20 dicembre 1995 l’Ufficio di __________ si rivolgeva
nuovamente alla __________ e alla __________ chiedendo invano il versamento
dell’importo indebitamente incassato dalla __________.
G. Il
12 febbraio 1996 la part. __________ è stata venduta a pubblico incanto a
____________________, per l’importo di fr. 720’000.--. Il 28 marzo 1996 l’UEF
di Locarno si rivolgeva alla sede centrale della __________ a __________
chiedendo il versamento dell’importo ritenuto indebitamente incassato dalla
filiale di Locarno, ottenendo un netto rifiuto da parte della Banca. Il 12
giugno 1996 l’UEF di Locarno faceva spiccare nei confronti della __________ di
__________a un precetto esecutivo per l’importo di fr. 181’836.20 relativo alle
pigioni indebitamente incassate, allo scopo d’interrompere la decorrenza del
termine di prescrizione del credito. I membri del consiglio di amministrazione
della __________ hanno rinunciato ad avvalersi di tale eccezione, evitando in
tal modo l’emanazione di un PE nei loro confronti.
H. Il
2 luglio 1996 veniva depositato lo stato di riparto definitivo del fallimento
__________, contro il quale si è aggravata la __________ con ricorso 11 luglio
1996 chiedendo che al capitolo “liquidazione n. 1” e al capitolo “liquidazione
n.2” gli importo indicati a favore della __________ pari rispettivamente a fr.
181’836.20 e a fr. 5’407.70 rimangano di competenza della __________. Inoltre
tutto quanto attribuito alla __________ va assegnato alla __________. La
ricorrente sostiene che l’inazione dell’UEF di Biasca e __________ non può
esserle addebitato avendo la __________ ricevuto in buona fede gli importi che
le sono stati accreditati. Il versamento delle pigioni alla __________ sarebbe
inoltre stato avallato dall’UEF di __________ come confermerebbe la lettera 17
giugno 1993 dell’avv. __________, legale della fallita a __________ della
__________ Il blocco dei canoni di locazione da parte della __________
concernerebbe unicamente gli importi accumulatisi dopo l’inoltro della domanda
di vendita del fondo. Inoltre la __________ non avrebbe mai contestato che non
fosse posto in atto il blocco delle pigioni, in tal caso avrebbe dovuto
contestare la graduatoria. Da ultimo al presente caso non sarebbe applicabile l’art.
806 CC come sostenuto dall’UEF di Locarno.
I. Con
osservazioni 23 luglio 1996 la __________ chiede la reiezione del gravame
asseverando l’applicabilità dell’art. 806 cpv. 3 CC al caso in esame, secondo
il quale le convenzioni con cui il proprietario avesse disposto delle mercedi
non ancora scadute non sono opponibili al creditore pignoratizio che avesse
promosso l’esecuzione in via di realizzazione del pegno prima della scadenza
delle mercedi stesse. Inoltre il blocco degli affitti sarebbe regolarmente
cresciuto in giudicato per la mancata opposizione della debitrice, quindi la
__________ non avrebbe dovuto intraprendere alcuna contestazione della
graduatoria.
L. Nelle
sue osservazioni 24 luglio 1996 l’UEF di Biasca ribadisce la correttezza del
proprio operato, chiedendo che il ricorso venga respinto. Precisa inoltre di
essere venuto a conoscenza dello scritto 17 giugno 1993 dell’avv. __________,
del quale l’Ufficio contesta i contenuti ritenendoli del tutto inveritieri,
unicamente il 24 gennaio 1995.
M.
Delle osservazioni dell’UEF di Locarno e di quelle dei membri del consiglio di
amministrazione della __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 17 cpv. 1 LEF è ammesso il reclamo
all’Autorità di vigilanza salvo i casi nei quali la LEF prescrive la via
giudiziale. Con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in
applicazione della LEF e del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato
fatto esecutivo su cui vi é ancora un interesse pratico e attuale alla
definizione ad opera dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti
irricevibile il ricorso che non persegua un fine procedurale concreto
nell’ambito dell’esecuzione forzata in corso (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni
sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in
RDAT I - 1996, pag. 277).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale la richiesta formulata dall’Ufficio
fallimenti a un creditore di restituire una somma percepita indebitamente non
costituisce una decisione suscettibile di ricorso ex art.17 LEF. L’ufficio
dispone a questo scopo dell’azione di indebito arricchimento (DTF 123 III
335-336). La massa fallimentare, che vuole recuperare quanto versato per errore
a un creditore, deve procedere in via giudiziaria. L’invito (o l’ordine) di
restituzione si esaurisce in una semplice dichiarazione di volontà priva di
carattere ufficiale e non è impugnabile ex 17 LEF non costituendo “provvedimento”
(DTF 123 III 336). Se il creditore non restituisce in via bonale occorre
procedere in via giudiziaria.
- Nel caso di specie la ricorrente, pur impugnando
formalmente lo stato di ripartizione, si aggrava contro la richiesta di
restituzione dell’importo di fr. 181’836.20 relativo a pigioni incassate
indebitamente dalla __________ dal 1° agosto 1991 al 28 febbraio 1994.
Orbene
l’ordine rivolto dall’UEF di Locarno alla __________ di restituire quanto
indebitamente percepito per il tramite della __________, costituisce una
semplice dichiarazione di volontà. Di conseguenza il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile nella misura in cui esso e rivolto contro un “ non
provvedimento”. Essendo fallito ogni tentativo di soluzione bonale della
vertenza, l’Ufficio dovrà quindi promuovere l’azione di merito volta a ottenere
il versamento dell’importo di fr. 181’836.20 che la __________ ha versato a
__________ invece che all’UEF di Riviera come era suo preciso dovere in
connessione con il patto 7 del contratto di amministrazione 30 luglio 1991
(cfr. narrativa fattuale sub B).
- Lo
stato di ripartizione, quale appare nella formulazione qualificata siccome “
stato di riparto definitivo “ depositato il 2 luglio 1996, è in sostanza di
tipo condizionato e non consente di acquisire quelle certezze che devono
connotare tale atto. Dal cons. 2 risulta che l’importo di fr. 181’836.20 non è,
a questo stadio di procedura nelle disponibilità della massa fallimentare,
avuto altresì riguardo al fatto che l’UEF di Locarno realizza nello “ stato di
riparto definitivo “ una inammissibile commistione di elementi che rientrano
nelle pregresse esecuzioni in via di realizzazione del pegno (pendenti presso l’UEF
di Riviera) con altri di pertinenza del fallimento corrente davanti all’UEF di
Locarno. S’impone quindi l’annullamento dello “ stato di riparto definitivo “
depositato il 2 luglio 1996 e l’allestimento di uno stato di ripartizione
provvisorio nel quale l’UEF di Locarno scorporerà i dati commisti.
Con
la dichiarazione di fallimento sono devoluti alla massa tutti i beni pignorati,
non ancora realizzati e tutti gli oggetti sequestrati (art. 199 cpv. 1 LEF). Il
ricavo degli oggetti realizzati nell’ambito di un’esecuzione in via di
pignoramento, come pure di realizzazione del pegno sarà ripartito tra i
creditori procedenti e solo una eventuale eccedenza spetta alla massa (art. 199
cpv. 2 LEF applicabile per analogia anche nell’esecuzione in via di
realizzazione del pegno; DTF 107 III 117). Il criterio determinante per
stabilire se un bene appartenga alla massa o meno, è l’avvenuta realizzazione
(cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna
1997, § 40 n.20, p. 318). Nel caso di specie il provento dell’esecuzione in via
di realizzazione del pegno promossa nei confronti __________, rispettivamente
dalla __________ e dalla __________ è costituito delle pigioni maturate ogni
mese sino alla data del fallimento (cfr. Amonn/Gasser, op. Cit., § 40 n. 21, p.
318). Di conseguenza tale importo non è di pertinenza della massa fallimentare,
in quanto realizzato prima della dichiarazione di fallimento della __________.
Il recupero dell’importo di fr. 181’836.20 andrà quindi effettuato dall’UEF di
Riviera sotto la cui giurisdizione sono state eseguite le procedure esecutive
in via di realizzazione del pegno promosse dalla __________ e dalla __________.
Ne consegue che l’UEF di Riviera dovrà procedere nei suoi incombenti chiudendo
le esecuzioni, peraltro cessate di diritto ex art. 206 cpv. 1 LEF, con
l’allestimento dei computi nel senso dell’art. 157 LEF, versando poi indilatamente
all’UEF di Locarno l’eventuale eccedenza.
- Lo
stato di ripartizione allestito dall’UEF di Locarno va quindi annullato.
L’Ufficio allestirà un nuovo stato di ripartizione provvisorio scorporando i
dati commisti, nel senso che dalla ripartizione saranno esclusi gli importi
incassati dalla __________ prima della data del fallimento della __________
perché riferiti alle pregresse esecuzioni in via di realizzazione del pegno
pendenti davanti all’UEF di Riviera e sui quali l’Ufficio fallimenti di Locarno
ha operato la compensazione controversa, come si evince sub “osservazione n.1”
del provvedimento impugnato. Oggetto dello stato di riparto provvisorio sono
agli attivi gli importi incassati a partire dalla dichiarazione di fallimento.
Si dovrà tener conto al passivo delle spese maturate a partire dalla
dichiarazione di fallimento, ritenuto che l’importo di fr. 62’517.05 comprende
per certo anche spese precedenti la declaratoria di decozione.
Vanno
quindi depennati tutti gli importi figuranti alle posizioni “liquidazione n.
1”, “liquidazione n. 2” e “liquidazione n. 3”. Vanno inoltre stralciate le
osservazioni n. 1 e n.2, con i relativi conteggi, erroneamente inserite nello
stato di riparto, concernendo le stesse questioni che dovranno essere demandate
all’azione di merito.
-
Abbondanzialmente
va inoltre rilevato che il gravame è irricevibile anche per quanto attiene la
richiesta relativa all’assegnazione nello stato di riparto impugnato degli
importi dovuti alla __________ quale unica creditrice procedente nel periodo
dal 1° agosto 1991 al 31 maggio 1994. Infatti la determinazione dell’estensione
del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti sancito dall’art. 806 CC
è questione di merito sottratta al potere di cognizione di questa Camera.
Ne consegue l’irricevibilità del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 261 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 11 luglio 1996 della __________, è
irricevibile.
-
Lo
stato di ripartizione definitivo depositato il 2 luglio 1996 dall’UEF di
Locarno, nell’ambito del fallimento __________, è annullato.
-
E’
fatto ordine all’UEF di Locarno di allestire un nuovo stato di ripartizione
provvisorio ai sensi dei considerandi.
-
E’
fatto ordine all’UEF di Riviera di determinarsi come al considerando 3.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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