AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.1
Data decisione, Autorità:
17.01.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00001
Lugano
17
gennaio 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla domanda di revisione 8 gennaio 1996 alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità di vigilanza di
Contro
contro la sentenza 14/27 dicembre 1995 della Camera di
esecuzione e fallimenti quale Autorità di vigilanza nell'inc. 15.95.240 su
reclamo 20 novembre 1995 di __________ in materia di sospensione delle
esecuzioni a tempo determinato per grave malattia del debitore ex art. 61 LEF;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che il 10 maggio 1995 e il 7 giugno 1995 l'UEF di
Bellinzona ha sospeso le esecuzioni contro __________ ex art. 61 LEF fino al 31
agosto 1995;
che il 15 settembre 1995 __________ ha chiesto
un'ulteriore proroga sulla base del certificato medico 20 settembre 1995 del
Dott. __________, prodotto successivamente, attestante che "il paziente
ripresenta degli importanti disturbi psichici e necessiterebbe quindi di
ulteriori terapie ambulatoriali" e che non va esclusa "l'eventualità
di un'ulteriore cura stazionaria in ambiente psichiatrico nel caso in cui vi
fosse un ulteriore acuirsi dei disturbi";
che con telescritto 18 settembre 1995, accompagnante
il pregresso certificato medico, il Dott. __________ ha reso noto all'UEF che
il paziente ha richiesto "in modo perentorio una pronta evasione della sua
causa dichiarandosi pronto a menare le mani nel caso in cui non si fosse dato
seguito alla sua richiesta";
che la domanda di proroga è stata respinta dall'UEF di
Bellinzona con provvedimento 14 novembre 1995, atteso che:
-
l'art.
61 LEF va applicato in modo restrittivo;
-
la grave malattia deve privare il debitore
del suo guadagno, ciò che non è il caso per il reclamante al beneficio della
pensione;
-
l'UEF ha già concesso a __________ due
sospensioni per "aiutarlo a sistemare le sue pratiche";
-
il reclamante è curato ambulatoriamente e non
si può quindi parlare di grave malattia;
che __________ si è tempestivamente aggravato contro
il provvedimento dell'organo d'esecuzione, asseverando in sostanza che
"non vi è dubbio che sia ormai affetto da una grave malattia permanente
causatami dai miei creditori, dall'UEF, dalla Cassa Pensioni e dalla CEF,
colpevoli di soprusi legali e abusi psichiatrici nei miei confronti";
che il reclamante ha postulato un'ulteriore
sospensione fino al 31 dicembre 1995, ritenuto che "i creditori e le
Autorità in causa si impegnano a concludere entro il 31 dicembre 1995 un atto
di transazione con il sig. __________ in base alle annesse proposte";
che l'UEF di Bellinzona ha chiesto la reiezione del
gravame con il contestuale invito al reclamante a moderare i termini con cui
suole adire le autorità;
che ex art. 61 LEF, in caso di grave malattia del
debitore, l'ufficiale può accordargli la sospensione delle esecuzioni per un
tempo determinato;
che la norma, di chiare connotazioni sociali, intende
consentire a chi, per grave malattia, non è in grado di lavorare e quindi è
impossibilitato - per fatto a lui non imputabile - a conseguire un reddito da
lavoro di recuperare le energie necessarie per reinserirsi nel ciclo
produttivo, a tutto vantaggio non solo dell'interessato ma anche dei suoi
creditori;
che l'art. 61 LEF è norma d'eccezione e va interpreto
in senso restrittivo (DTF 105 III 104-105 cons.3 e rif. ivi; BlSchK 1986
p.182-183 cons.2; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1993, §11 m.39; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, Losanna 1993, p. 95-96 n.5; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.1 ad art. 61 LEF,
p.131-132);
che il reddito di __________ oggetto di pignoramento è
reddito da pensione e non da lavoro;
che pertanto le affezioni di cui soffre non hanno in
linea di principio incidenza sul reddito pignorabile;
che l’UEF di Bellinzona si è correttamente determinato
nel provvedimento che ha poi portato alla sentenza 14 dicembre 1995;
che con sentenza 14 dicembre 1995 (inc. 15.95.240)
questa Camera ha respinto il reclamo 20 novembre 1995 qualificandolo "in
tutta evidenza" di "procedimento temerario ex art. 67 cpv.3 OTLEF e
16 cpv.2 LPR" legittimante in linea di principio la misura sanzionatoria
del carico delle spese, prescindendo però "per questa volta, dall'addossare
a __________ le spese processuali ipotizzate all'art. 16 cpv.2 LPR, ritenuto
che siffatta clemenza non potrà più essere esercitata ove il reclamante
reiterasse gravami temerari";
che con "istanza di revisione con la richiesta di
essere oralmente sentito presso la CEF entro 8 giorni dalla presente", di
data 8 gennaio 1996, __________ invoca in sostanza l'art. 26 lett.c LPR,
asseverando di non essere "mai stato citato per essere sentito presso la
CEF di Lugano, né nella presente procedura di sospensione né nel contenzioso
concernente l'atto di pignoramento, che è stato fonte e causa della mia grave
malattia";
che la procedura sfociata nel pregresso giudizio 14
dicembre 1995 ha consentito __________ di far valere tutte le sue
argomentazioni in forma scritta sulla base dell'atto di reclamo e della
documentazione di causa;
che ex art. 26 lett.c LPR contro le decisioni
dell'autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione se una parte non è
stata sentita;
che il diritto di essere sentito richiede che l’Autorità
cantonale di vigilanza esamini effettivamente le allegazioni di parte e si
pronunci su di esse nel giudizio con adeguata motivazione (DTF 112 Ia 109
cons.2a e b con rinvii);
che l'esigenza di motivazione non implica tuttavia che
il giudice si occupi espressamente di ogni allegazione di fatto o di ogni
argomento sollevato: egli può limitarsi all'essenziale, purché le parti siano
in grado di comprendere i motivi posti a fondamento della decisione per poterla
impugnare;
che la sentenza 14 dicembre 1995 di questa Camera è
stata resa nell'ossequio dei principi procedurali dedotti dal diritto di essere
sentito;
che __________ equivoca sulla forma del diritto di
essere sentito che non necessariamente comporta l'audizione personale del
reclamante, tanto più in quanto le sue allegazioni e la documentazione prodotta
non necessitavano in tutta evidenza di ulteriori approfondimenti;
che la domanda di revisione 8 gennaio 1996 va pertanto
respinta siccome manifestamente infondata e temeraria;
che __________ sembra dilettarsi nel reiterare gravami
di varia natura nonchè istanze volte ad essere sentito oralmente (cfr., fra i
tanti, lo scritto 8 gennaio 1996, contestuale alla domanda di riesame, in cui
chiede "di essere sentito dinanzi al plenum di questa Camera di esecuzioni
e fallimenti" in relazione ad atti che già hanno portato a decisioni
giudiziali);
che con sentenza 10 gennaio 1996 questa Camera ha
respinto un nuovo reclamo, presentato il 18 dicembre 1995 dal plurireclamante
__________ (inc. 15.95.246), nuovamente proposto contro l’operato dell’UEF di
Bellinzona in materia di atto di pignoramento - già oggetto di un coacervo di
procedure, peraltro già decise a più riprese dal Tribunale federale - e di
sospensione delle esecuzioni a tempo determinato per grave malattia del debitore
ex art. 61 LEF;
che nella citata sentenza 10 gennaio 1996 questa
Camera aveva ricordato come il 7 dicembre 1995 l'UEF di Bellinzona avesse
dichiarato privo d'oggetto il reclamo di __________ contro la contestazione
dell'atto di pignoramento, avuto riguardo alla sentenza 31 ottobre 1995 di
questa Camera con la quale sono stati respinti due reclami formulati da __________
il 9 maggio 1995 contro l'atto di pignoramento 7 marzo 1995 e lo stato di
riparto 28 aprile 1995;
che con lo stesso provvedimento 7 dicembre 1995 l'UEF
di Bellinzona aveva ritenuto evasa la richiesta di sospensione delle esecuzioni
per malattia, con riferimento al pregresso pronunciato 14 novembre 1995
dell'organo d'esecuzione;
che il provvedimento 7 dicembre 1995 era stato reso
dall'UEF di Bellinzona in applicazione dei combinati art. 9 cpv.5 e 11 cpv.2
LPR, segnatamente con l'espressa menzione del diritto di nuovo reclamo;
che con tempestivo reclamo 18 dicembre 1995, con
richiesta di effetto sospensivo, __________ aveva richiamato le note
allegazioni del 2 novembre 1995 e negato all'UEF di Bellinzona il diritto di
determinarsi così come al provvedimento 7 dicembre 1995, ritenuto altresì che
"la decisione della CEF di Lugano del 31.10.1995 è stata intimata solo il
9.11.1995 dopo il mio ricorso 2 novembre 1995, per cui la data 31.10.1995 è una
data giuridicamente fasulla";
che, sull'atto di pignoramento 7 marzo 1995 e sullo
stato di riparto 28 aprile 1995 dell'UEF di Bellinzona, il Tribunale federale
con sentenza 5 dicembre 1995 aveva respinto il ricorso 17 novembre 1995 di
__________ contro la sentenza 31 ottobre 1995 di questa Camera, ritenuto che:
-
le
censure sollevate sono "manifestamente infondate e temerarie";
-
"infatti l'atto di pignoramento è stato
compilato sul formulario ufficiale (n. 7c) e contiene tutte le indicazioni
previste dall'art. 14b dell'Ordinanza n.1 per l'attuazione della LEF del 18
dicembre 1891 (RS 281.31)";
-
"contenendo tale atto tutte le
indicazioni atte ad informare il debitore, il ricorrente è malvenuto a dolersi
della mancata indicazione delle precedenti decisioni giudiziarie", di cui
peraltro era ben cognito;
-
"se è vero che tale formulario reca sul
retro l'indicazione prestampata pignoramento di salario, ogni dubbio in proposito
è dissipato dal fatto che l'ordine di trattenuta è stato impartito alla Cassa
pensione dei dipendenti dello Stato";
-
"dovendo essere confermato l'atto di
pignoramento, la parallela richiesta di modifica dello stato di riparto cade
nel vuoto";
-
"il ricorso, manifestamente infondato e
temerario, deve essere respinto, e che si giustifica di addossare al ricorrente
le spese processuali in applicazione dell'art. 67 cpv.3 OTLEF",
determinate al dispositivo n.2 in Fr. 500.--;
che __________ non è legittimato a reiterare ad libitum
censure riferite all'atto di pignoramento 7 marzo 1995 e allo stato di riparto
28 aprile 1995 dell'UEF di Bellinzona, già definite giudizialmente nei termini
sopra richiamati, come pure sulla sospensione delle esecuzioni ex art. 61 LEF
già definite più volte in termini inequivocabili e facilmente comprensibili;
che, trattandosi di procedimento temerario, si
giustifica di addossare al reclamante le spese processuali in Fr. 200.-- in
applicazione dell'art. 67 cpv.3 OTLEF;
PRONUNCIA:
-
La domanda di revisione 8 gennaio 1996 __________ è
respinta.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 200.-- è posta a carico di __________.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster