Landlord's retention inventory upheld despite mixed lease-service contract

15.1996.00195Übriges Gericht10.06.1997Dismissed

Zusammenfassung

A tenant challenged an inventory made to secure a landlord's retention right for overdue rent, arguing that the relationship was really a mixed lease-service contract and that some inventoried newspaper back issues were non-seizable cultural objects. The supervisory chamber held that, at the inventory stage, the enforcement office only performs a summary review and may refuse the inventory only if the absence of the retention right is manifest. Because the items were in the leased premises and served their use, and because the back issues were not shown to lack commercial value, the complaint was dismissed. No fees or indemnities were awarded.

Regest

Art. 268 CO; Art. 283 LEF; retention inventory in commercial lease enforcement: the enforcement office and, on supervisory complaint, the oversight authority examine only summarily whether the prerequisites of the landlord's retention right are manifestly absent. A disputed characterization of the contractual relationship, in particular whether the agreement is a mixed lease and service contract, must be reserved to the merits proceedings and cannot justify refusing the inventory unless the non-existence of the right is clear. Under Art. 268(3) CO, exclusion from retention follows only for objects unseizable under enforcement law; historically or culturally valuable items remain subject to retention if they are commercially realizable.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.00195

Data decisione, Autorità: 10.06.1997, CEF

Incarto n. 15.96.00195

Lugano 10 giugno 1997 /MR/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini vicepresidente, Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 novembre 1996


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano del Distretto di Lugano, e meglio contro il processo verbale per la formazione di un inventario a tutela del diritto di ritenzione (n. __________) ante esecuzione per pigioni e affitti di cui alla domanda presentata contro la ricorrente da


viste le osservazioni 25 novembre 1996 della __________ e 26 novembre 1996 dell’ UE di Lugano;

esaminati atti e documenti,

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con domanda 31 ottobre 1996 la __________ ha chiesto all‘Ufficio di esecuzione di Lugano l’erezione di un inventario dei beni siti negli uffici in __________ occupati dalla __________ a garanzia di un diritto di ritenzione per pigioni scadute dal 1° gennaio 1996 al 31 ottobre 1996 per complessivi fr. 6’000.--;

che lo stesso giorno, alla presenza del signor __________, amministratore unico della __________, l’UE ha proceduto all’allestimento dell’inventario redigendone relativo verbale;

che dal verbale 31 ottobre 1996, spedito alle parti il 7 novembre 1996, risultano inventariati i seguenti beni:

“1. un computer Mc Centris G10, con monitor, Radius, TPD/21, tastiera, scanner, Hewlett Pachard Scanjet II Cx, completo di mouse + cavi di collegamento

stima fr. 2’000.00

  1. No. 200 raccolte di annate della __________

stima fr. 2’000.00”;

che con ricorso 20 novembre 1996 la __________ chiede l’annullamento “della ritenzione delle 200 raccolte di annate della __________ (no. 2 dell’inventario) nonché l’annullamento “della ritenzione del Computer Centris G10, con monitor, Radius, TPD/21, tastiera, scanner, Hewlett Pachard Scanjet II Cx, completo di Mouse + cavi di collegamento (no. 1 dell’inventario)”, affermando che “tra le parti è sorto un contratto misto di locazione e servizio”, che “in presenza di tali contratti è escluso l’esercizio del diritto di ritenzione” e che “in ogni modo le raccolte di __________ di cui sub 2 all’inventario (...) costituiscono beni impignorabili giusta l’art. 268 cpv. 3 CO”, in quanto “trattasi di oggetti di esclusivo valore culturale”;

che per l’art. 268 cpv. 1 CO il locatore di locali commerciali beneficia di un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e godimento e che siffatto diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso;

che in materia di esecuzione per pigioni e affitti l’art. 283 cpv. 1 LEF stabilisce che il locatore di locali commerciali può, anche prima di iniziare l’esecuzione, domandare l’assistenza dell’ufficio esecuzione per la tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione;

che la formazione d’inventario presuppone l’esistenza di un contratto di locazione così come di un credito derivante da tale contratto; l’ufficio esecuzione può rifiutare, per ragioni di diritto materiale, di erigere l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se l’inesistenza di questo diritto è manifesta e inequivocabile (DTF 103 III 41 s. con rif.; 97 III 45; Ernest Brand, Dispositions particulières sur les loyers et fermages I, in: FJS/SJK n. 1092, p. 4; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zürich, § 63, p. 520); l’ufficio esecuzione, e su ricorso l’autorità di vigilanza, può infatti procedere a un esame solo sommario, in via pregiudiziale, dei suoi presupposti (cfr. DTF 109 III 43); l’esame di merito sull’esistenza ed estensione del diritto di ritenzione, (come del resto sull’esistenza e ammontare del credito preteso garantito) è invece demandato al giudice nell’ambito di un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione, rispettivamente, in assenza di titolo idoneo di rigetto, nell’ambito della necessaria causa ordinaria (cfr. Kurt Amonn/ Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Bern 1997, § 34 n. 18 s., p. 275 s.);

che nel caso in esame non è contestato che la ricorrente occupa a titolo oneroso, per espletare la propria attività, gli uffici a __________ di proprietà della __________;

che la ricorrente contesta il diritto di ritenzione della __________ sui beni inventariati affermando che “fra le parti era sorto un contratto misto di locazione e servizio, (...) in cui i servizi erano stati dichiarati prevalenti”, e che “in presenza di tali contratti è escluso l’esercizio del diritto di ritenzione”;

che anche seguendo la tesi della ricorrente, il diritto di ritenzione non sarebbe comunque escluso per l’intera pretesa vantata, bensì limitatamente a quella parte non caratterizzabile come canone di locazione, sussistendo invece per la parte rimanente (cfr. Peter Higi, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband V2b, Zürich 1995, n. 28 ad art. 268 - 268b CO);

che in ogni caso la questione assai delicata della natura dei rapporti in essere tra le parti (contratto misto locazione e servizio, con prevalenza del contratto di prestazione di servizi per la ricorrente, contratti distinti di locazione e di prestazione di servizi per la __________) sfugge manifestamente al ristretto potere di cognizione dell’ufficio, rispettivamente dell’autorità di vigilanza;

che in siffatte evenienze, anche alla luce del tutt’altro che univoco scritto 29 febbraio 1996 prodotto dalla ricorrente (doc. 3, dove pure si parla di “canone di sett./dic. 1995” e “canone di affitto e servizi”) l’UE non poteva rifiutarsi di erigere l’inventario, ritenuto che la ricorrente potrà se del caso far valere le proprie censure mediante opposizione nell’ambito della procedura esecutiva susseguente;

che soggetti al diritto di ritenzione del locatore sono le “cose mobili” che si trovano nei locali occupati e servono al loro uso e godimento (art. 268 cpv. 1 CO);

che in concreto non è contestato che i beni inventariati si trovano nei locali occupati né che servono al godimento degli stessi, per cui, nei limiti di un esame sommario come è quello cui deve limitarsi l’ufficio esecuzione e con esso l’autorità di vigilanza e alla luce anche del fatto che la ricorrente è editrice di un giornale, ben poteva l’ufficio esecuzione procedere all’erezione dell’inventario;

che riguardo alle raccolte di annate di “__________ ” (verbale 31 ottobre 1996, sub cifra 2), la ricorrente afferma che le stesse “costituiscono beni impignorabili giusta l’art. 268 cpv. 3 CO”, in quanto “trattasi di oggetti di esclusivo valore culturale”;

che esclusi dal diritto di ritenzione sono gli oggetti che in virtù del diritto esecutivo non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore (art. 268 cpv. 3 CO);

che sulla pignorabilità degli oggetti inventariati decide l’organo d’esecuzione, e su ricorso, l’autorità di vigilanza (DTF 82 III p. 85 ss; cfr. K. Amonn, op. cit., § 34 n. 20 p. 276);

che come precisato da giurisprudenza e dottrina sono impignorabili in particolare i beni per loro natura non suscettibili di realizzazione (DTF 72 III 77; 108 III 101) perché senza alcun valore commerciale o perché non stimabili in denaro (DTF 99 III 55; K. Amonn, op. cit. § 23 n. 7, p. 166 s.; Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Lausanne 1993, p. 179);

che ciò non è il caso per le raccolte di __________ inventariate che la ricorrente ritiene, a torto, “di esclusivo valore culturale”, senza per altro indicare per quali motivi siffatte raccolte, di indubbio valore storico-culturale, non dovrebbero avere anche un valore commerciale;

che pertanto l’ufficio di esecuzione si è correttamente determinato includendo dette raccolte nell’inventario;

che per le considerazioni che precedono il ricorso di __________ va respinto;

che non si prelevano tasse (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 268 ss. CO, 283 LEF, nonché i disposti citati

pronuncia: 1. Il ricorso 20 novembre 1996 __________ è respinto.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità per la presente decisione.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a: _________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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