AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.00156
Data decisione, Autorità:
17.02.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00156
Lugano
17 febbraio 1997 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 28 agosto 1996
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano
e
meglio contro l'elenco oneri nell'esecuzione no. __________ in via di
realizzazione del pegno immobiliare promossa dalla reclamante
contro
__________ (debitori
solidali)
e interessante pure il
rappr. da: __________
viste
le osservazioni:
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
IN FATTO:
A. Nella
procedura di esecuzione no. __________ in via di realizzazione del pegno
immobiliare promossa nei confronti di __________ l’UE del Distretto di Lugano
con atto 20 agosto 1996 ha comunicato a tutti gli interessati l’elenco oneri
riferito alla part. no. __________ RFD __________.
B. La
domanda di vendita è stata formulata da __________ , creditrice ammessa
nell’elenco oneri per l’importo complessivo di fr. 1’561’799.70 garantito da
due cartelle ipotecarie al portatore di primo e di secondo grado.
C. Il
credito garantito da pegno immobiliare convenzionale __________ è preceduto
nell’elenco oneri dai seguenti crediti garantiti da ipoteche legali:
- Comune
di __________
a) imposta
comunale 1991 fr. 9’730.95
interessi fr. 3’686.15
b) imposta
immobiliare 1991 fr. 1’086.90
interessi fr.
411.79
c) imposta
comunale 1992 fr. 9’730.95
interessi fr. 3’053.60
d) imposta
immobiliare 1992 fr. 1’086.90
interessi
fr. 341.10
e) imposta
comunale 1993 fr. 9’691.10
interessi fr. 2’411.20
f) imposta
immobiliare 1993 fr. 1’086.90
interessi fr.
270.40
g) imposta
comunale 1994 fr. 9’691.10
interessi fr. 1’370.20
h) imposta
immobiliare 1994 fr. 1’086.90
interessi fr.
153.70
i) imposta
comunale 1995 fr. 6’667.90
interessi fr.
99.35
k) imposta
immobiliare 1995 fr. 1’086.90
interessi fr.
276.00
l) imposta
comunale 1996 fr. 6’667.90
interessi fr.
609.40
m) imposta
immobiliare 1996 fr. 1’086.90
interessi fr.
45.00
n) contributi
miglioria fr. 6’752.00
o) tassa
fissa acqua potabile 1995 fr. 345.00
interessi
fr. 31.50
p) tassa
fissa acqua potabile 1996 fr. 345.00
q) spese
esecutive fr. 514.00
per
complessivi fr. 79’416.60
- Stato
del Cantone Ticino
(Amministrazione
cantonale delle contribuzioni)
a) imposta
cantonale 1993 fr. 9’691.10
interessi fr. 2’032.50
b) imposta
cantonale 1994 fr. 9’691.10
interessi fr. 1’141.45
c) imposta
cantonale 1995 (provv.) fr. 9’235.20
interessi fr.
574.65
d) imposta
cantonale 1996 (provv.) fr. 9’235.20
interessi fr.
112.85
per
complessivi fr. 41’714.05
D. Con
tempestivo reclamo 28 agosto 1996 la __________ ha chiesto di stralciare
dall’elenco oneri i crediti per contributi di miglioria, quelli per le tasse
fisse acqua potabile nonché quello per le spese esecutive, per un totale di fr.
7’987.50. La reclamante, facendo riferimento ad una sentenza di questa Camera
del 19.7.1993 e richiamando l’art. 110 cpv. 1 della Legge cantonale di
applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA),
osserva in sostanza che né detta norma né altra norma cantonale prevede “il
beneficio dell’ipoteca legale per il pagamento della tassa d’uso delle
canalizzazioni, dei contributi di miglioria, delle tasse fisse acqua potabile e
delle spese esecutive” ed aggiunge che in particolare la Legge sui contributi
di miglioria (LCM) non conferisce a tali contributi un’ipoteca di rango
prevalente, bensì l’ipoteca da essa prevista otterrebbe il rango
“corrispondente alla scadenza del relativo credito”.
E. Con
osservazioni 10 settembre 1996 il Comune di __________ contesta che i
contributi di miglioria per i quali ha insinuato il credito rientrerebbero in
quelli contemplati dalla LALIA, e “ribadisce il diritto all’iscrizione del
credito garantito da ipoteca legale diretta giusta l’art. 19 LCM”, producendo a
comprova dell’ avvenuta iscrizione a registro fondiario copia della relativa
istanza datata 9 luglio 1996. Per quanto riguarda i crediti per le tasse fisse
acqua potabile il Comune di __________ dichiara invece di rimettersi alla
decisione di questa Camera, mentre non si è espresso sulle spese esecutive.
F. Nelle
sue osservazioni 11 settembre 1996 l’UE afferma in sostanza di aver ammesso
l’insinuazione relativa ai contributi di miglioria in base a quanto previsto dall’art.
19 cpv. 2 LCM, dal cui tenore “si sottintende la non obbligatorietà dell’iscrizione”.
Per quanto riguarda le tasse fisse dell’acqua potabile l‘UE richiama l’art. 183
LAC, precisando che nella fattispecie “si tratta di tasse e non di consumo”.
Per il resto conclude per la reiezione del gravame senza comunque esprimersi
sulle spese esecutive.
Considerato
IN DIRITTO
-
Oggetto
del gravame è la questione se i crediti per contributi di miglioria, per la
tassa fissa relativa alla fornitura di acqua potabile nonché per spese
esecutive iscritti nell’elenco oneri a favore del Comune di __________
beneficiano o meno di una garanzia dell’ipoteca legale diretta prevalente sui
diritti pignoratizi convenzionali a garanzia dei crediti notificati dalla
reclamante.
-
Le
pretese che non implicano oneri reali per il fondo non saranno menzionate
nell’elenco oneri (art. 36 cpv. 1, prima frase, seconda parte, RFF, applicabile
all’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare per il rinvio dell’art.
102 RFF); l’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che
risultano dall’estratto del registro fondiario o che furono insinuati entro il
termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art.
36 cpv. 2 primo periodo RFF). L’apparente contraddizione tra il cpv. 1 e il
cpv. 2 dell’art. 36 RFF va risolta nel senso che rientra nel potere di
cognizione dell’ufficio esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza
in via di reclamo, stabilire se prima facie (e con riserva di diverso
avviso da parte del giudice di merito - tanto di diritto privato che pubblico -
che gode, a differenza dell’autorità esecutiva, del pieno potere di cognizione)
la pretesa creditoria notificata (tempestivamente) implica oneri reali per il
fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere
garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta
determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è
aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri
(cfr. DTF 117 III p. 38 ss., cons.3).
-
L’art.
836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od
altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di
fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia
dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’ iscrizione nel
registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo
contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con
iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).
Nel primo caso un’ eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore
dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo
per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Paul-Henri Steinauer, Les
droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 197, N. 2380d e riferimenti;
sulla distinzione tra ipoteche legali dirette ed indirette cfr. anche Pascal
Simonius/ Thomas Sutter, Schweizerisches Immobilarsachenrecht, Vol. II,
Basilea et. al, 1990, § 8, p. 227 ss.; Hans Michael Riemer, Die beschränkten
dinglichen Rechte, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Vol. II , Berna
1986, p. 93 ss.).
-
Contributi
di miglioria
a) Nell’elenco
oneri sub ipoteche legali cifra 1 lettera n) è iscritta la somma di fr.
6’752.-- per “contributi di miglioria”. Dall’istanza di iscrizione a registro
fondiario del 9 luglio 1996 prodotta dal Comune di __________ risulta con
chiarezza, contrariamente a quanto sembra ritenere la reclamante, che in casu
non si tratta di contributi previsti dalla Legge di applicazione della LF
contro l’inquinamento delle acque (LALIA), bensì di contributi di miglioria ai
sensi della Legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM,
in Raccolta delle Leggi 7.3.3.1). Non possono pertanto valere nella fattispecie
le considerazioni sviluppate da questa Camera a proposito della natura
dell’ipoteca legale a garanzia del pagamento di contributi ex LALIA contenute
nella decisione CEF del 19 luglio 1993 in re __________ UEF __________ (inc.no.Vig.__________)
menzionata dalla reclamante.
b) L’art.
1 cpv. 1 LCM stabilisce l’obbligo generale per il Cantone, i Comuni e i
Consorzi di Comuni di “prelevare contributi di miglioria per le opere che
procurano vantaggi particolari”. Giusta l’art. 19 cpv. 1 LCM a garanzia del
pagamento di tale contributo “all’ente che esegue l’imposizione spetta
un’ipoteca legale a carico dei fondi sottoposti a contributo”. Il secondo
capoverso della stessa norma precisa che “l’avente diritto può far
iscrivere l’ipoteca nel registro fondiario” e che “l’ipoteca si estingue con il
decorso di 10 anni dall’esigibilità del contributo”.
In
concreto l’ipoteca legale a garanzia del Comune di __________ è iscritta a
registro fondiario dall’11 luglio 1996 (cfr. RF del Comune di __________, libro
Mastro, vol. XIV, Foglio 1392 Dg. 17293).
Ne
consegue che prima facie, nei limiti di cognizione fissati dall’art. 36
cpv. 2 RFF, e senza pregiudizio per futuri accertamenti del giudice di merito,
il credito insinuato dal Comune di __________ risulta garantito da ipoteca
legale (sia essa diretta o indiretta) e deve pertanto essere iscritto
nell’elenco oneri.
c) Quanto
all’osservazione della reclamante secondo cui in ogni caso la LCM non
conferirebbe ai crediti per contributi di miglioria la garanzia di un’ ipoteca
di rango prevalente, assumendo l’eventuale ipoteca il rango “corrispondente
alla scadenza del relativo credito”, tale questione, in quanto questione di
merito (natura - diretta o indiretta - e rango dell’ipoteca rispettivamente
concorso con altri oneri), sfugge al potere di cognizione tanto dell’ufficio di
esecuzione che dell’autorità cantonale di vigilanza e va sottoposta al giudice
competente con la relativa azione di contestazione nell’ ambito del
procedimento di appuramento dell’ elenco oneri (“Lastenbereinigungsverfahren”,
cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
5. ed., Berna 1993, § 28, note 26 ss.; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §
26 n. 58 § 31 nota 16).
- Tassa
fissa acqua potabile
Sub
“ipoteche legali” cifra 1 lettere o) e p) dell’elenco oneri sono iscritti due
crediti per “tassa fissa acqua potabile” riferiti al 1995 e al 1996, per un
totale (compresi gli interessi per la tassa 1995) di fr. 721.50 sempre a favore
del Comune di __________.
L’art.
183 LAC, richiamato dall’UE, riconosce il beneficio dell’ipoteca legale ex art.
836 CC senza l’ obbligo d’iscrizione “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli
immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali
e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile” (cpv. 1 cifra
1). Il secondo capoverso della stessa norma stabilisce che tali ipoteche legali
hanno tutte “il medesimo ordine e prevalgono agli altri pegni immobiliari.”
Come si evince dal messaggio del Consiglio di Stato concernente la modifica dell’art.
229 vLT e dell’art. 183 LAC (messaggio no. 3262 del 26 gennaio 1988) ed ancora
più chiaramente dal relativo rapporto della Commissione speciale in materia
tributaria (rapporto no. 3262 R del 7 giugno 1988) l’ipoteca legale di cui all’art.
183 cpv. 1 cifra 1 LAC è istituita per garantire soltanto determinati crediti
del Cantone rispettivamente del Comune, e meglio quelli relativi alle imposte -
nel senso tecnico di tributi dovuti indipendentemente da una controprestazione
dello Stato o dal conseguimento di un particolare vantaggio (cfr. Ulrich Häfelin/
Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2. ed. Zurigo
1993, p. 489 ss.) - che stanno in un rapporto particolare con gli immobili.
Dagli
atti non è dato di sapere se nel caso in specie gli importi iscritti
rappresentano tasse per l’allacciamento alle condotte dell’acqua potabile
oppure tasse fisse di consumo dell’acqua. In entrambi i casi però essi
costituiscono tributi causali e pertanto non rientrano nel concetto di imposte
ai sensi dell’art. 183 cpv. 1 n. 1 LAC.
D’altra
parte nessuna altra norma della vigente legislazione cantonale pone crediti di
questo genere al beneficio di un’ipoteca legale.
Di
conseguenza la pretesa di fr. 721.50 per la tassa fissa acqua potabile, non
implicando oneri reali per il fondo, deve essere depennata dall’elenco oneri.
- Spese
esecutive
Contestato
risulta infine essere un credito di fr. 514.-- per “spese esecutive” iscritto
nell’elenco sub “ipoteche legali” cifra 1 lettera q) a favore del Comune di
__________.
Per
l’art. 818 cpv. 1 cifra 2 CC la garanzia del pegno immobiliare si estende anche
alle spese relative alla procedura di esecuzione del credito garantito. Tale
garanzia rappresenta un’ipoteca legale diretta, che nasce ope legis,
senza necessità di iscrizione a registro fondiario (Riemer, op.cit., p.
93, N. 31). Ne consegue che anche dette spese, in quanto riferite alla
procedura esecutiva a dipendenza di crediti garantiti da ipoteche legali, vanno
iscritte nell’elenco oneri.
Ora,
in considerazione dell’importo complessivo del credito insinuato dal Comune di
__________ e garantito da ipoteche legali (fr. 78’181.10 pari alla sottrazione
dal totale iscritto di fr. 79’416.60 di fr. 721.50 per tasse fisse acqua
potabile e di fr. 514.-- di spese esecutive), così come dell’ esiguo importo
delle stesse spese esecutive (fr. 514.-- appunto), ben si può ammettere,
nell’ambito dell’esame prima facie la sussistenza del credito per spese
esecutive iscritto nell’elenco oneri, e ciò nonostante l’assenza di altri
elementi concreti.
- Il
reclamo 28 agosto 1996 della __________ è pertanto parzialmente accolto. Non si
prelevano tasse (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 151 e segg. LEF, 36 e 102 RFF, 810 e 836 CC, 183 LAC, 19 LCM, nonché i
disposti citati
pronuncia:
- Il
reclamo 28 agosto 1996 __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza l’elenco oneri è così modificato:
1.1.1. Sub
“ipoteche legali” cifra 1 lettere o) e p) sono depennati:
“tassa
fissa acqua potabile 1995” fr. 345.--
“interessi” fr.
31.50
“tassa
fissa acqua potabile 1996” fr. 345.--
1.2. Tutte
le altre posizioni dell’elenco oneri rimangono invariate.
1.3. E’
fatto ordine all’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano di procedere alle
modifiche di cui sub 1.1. rettificando altresì i corrispondenti importi
globali.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione
a: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster