Suspensive effect restores the full opposition period

15.1996.00051Übriges Gericht30.05.1996Granted

Zusammenfassung

The supervisory complaint in enforcement proceedings was upheld. The court held that the grant of suspensive effect to a complaint against a payment order restores the full opposition period ex tunc, so the days elapsed before the suspension order do not count. Applying the judicial holiday rules, the renewed deadline expired only on 17 April 1996. Since the debtor lodged opposition on 12 April 1996, the opposition was timely. No costs or compensation were awarded.

Regest

Art. 36 LEF; suspensive effect of a complaint and computation of the opposition period: the grant of suspensive effect by special order has ex tunc effect and restores the interrupted statutory deadline in full; elapsed days before the suspension order are not counted. The new term runs anew from notification of the suspensive effect decision and is subject to the ordinary rules on judicial holidays and deadline extension under Arts. 56 n. 3 and 63 LEF. Costs and indemnities may be refused under Arts. 67 cpv. 2 and 68 cpv. 2 OTLEF.

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.00051

Data decisione, Autorità: 30.05.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00051

Lugano 30 maggio 1996/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 16 aprile 1996


contro il provvedimento 15 aprile 1996 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da


in materia di dichiarazione di opposizione;

richiamato il decreto presidenziale 19 aprile 1996 di concessione dell'effetto sospensivo;

viste le osservazioni 6 maggio 1996 di __________

ritenuto

IN FATTO

  1. Nell'esecuzione
  2. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare __________ ha

ottenuto il 22 novembre 1995 l'emissione di un precetto esecutivo che è stato

notificato all'escusso __________ il 30 novembre 1995.

B. Con reclamo 4 dicembre 1995 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del precetto esecutivo.

C. Con decreto presidenziale 5 dicembre 1995 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo.

D. Con sentenza 14 marzo 1996 (inc. n. __________) - intimata il 20 e notificata all'escusso il 21 marzo 1996 - questa Camera ha respinto il gravame.

E. Il 12 aprile 1996 __________ ha interposto opposizione.

F. Con provvedimento 15 aprile 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha dichiarato tardiva l'opposizione, atteso che l'opponente non ha tenuto conto che quattro giorni già erano passati nel periodo intercorso tra il 30 novembre 1995 (notifica del PE) e il 5 dicembre 1995 (concessione dell'effetto sospensivo) e che la sentenza 14 marzo 1996 non ripristina un nuovo termine di dieci giorni per formulare opposizione ma fa proseguire quello precedente solo sospeso, ma non azzerato, dalla concessione della sospensiva.

G. Con reclamo 16 aprile 1996 __________ ha chiesto che l'opposizione sia dichiarata tempestiva.

H. Con osservazioni 6 maggio 1996 __________ ha chiesto la reiezione del reclamo con contestuale condanna del debitore "alla rifusione delle spese di procedura e al pagamento di un'adeguata indennità alla creditrice procedente per risarcirla dei costi insorti a causa di questo ennesimo reclamo. Tale indennità non dovrà essere inferiore a Fr. 1'000.--", atteso che:


persegue "una volta di più in modo del tutto temerario" l'obiettivo di ritardare la conclusione dell'esecuzione, abusando del principio della gratuità della procedura di reclamo, principio che va limitato della declaratoria di temerarietà e dalla conseguente sanzione pecuniaria;

  • "l'opinione sulla validità retroattiva della concessione dell'effetto sospensivo è del tutto personale, non sorretta dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante. L'effetto sospensivo ha chiaramente effetto solo dal momento della sua concessione, per cui i giorni del termine trascorsi prima della decisione sull'effetto sospensivo devono essere conteggiati nel calcolo del termine per l'opposizione. Ne deriva che a decorrere dal 21 marzo 1996 (data della notifica della sentenza CEF) restavano al debitore ancora solo sei giorni per interporre opposizione. Tale termine non è stato rispettato".

I. Con osservazioni 7 maggio 1996 anche l'UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame, ritenuto che l'escusso non ha formulato opposizione nei residui 6 giorni ancora a sua disposizione.

Considerato

IN DIRITTO

  1. L'art. 36 LEF stabilisce che il reclamo ha effetto sospensivo soltanto per decreto speciale dell'autorità cui è diretto o del suo presidente, come è il caso nel Cantone Ticino.

Nulla è detto dell'effetto sul decorso dei termini che la concessione della sospensiva determina.

a) Per il reclamante il decreto presidenziale di concessione della sospensiva produce effetti ex tunc e azzera pertanto il tempo già trascorso.

b) Per la precettante e l'Ufficio esecuzione di Lugano si ha invece effetto ex nunc e di conseguenza si ha solo sospensione dei termini.

  1. Giurisprudenza e dottrina convergono nel ritenere che la concessione dell'effetto sospensivo determini il ripristino integrale del termine su cui vi è disputa, anche se tra il provvedimento impugnato e il decreto di concessione fossero già trascorsi alcuni giorni: detto altrimenti, il decreto di concessione esplica effetti ex tunc e non ex nunc (DTF 31 I 355; 32 I 265; 53 III 20 cons.2; SJZ 1973 p.106 n.66; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.4 ad art. 36 LEF, p.61; Ernst Blumenstein, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berna 1911, p.90 e nota 56a; Hans Sorg, Das Beschwerdeverfahren in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Kanton Zürich, Diss. Zurigo, 1954, p.85 e nota 23; Antoine Favre, Droit des poursuites, Friborgo 1974, p.71; Peter von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtmitteln im Zivilprozess- und Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Zurigo 1980, p.185 e note 1-2).

a) Un nuovo termine di dieci giorni per formulare opposizione ha quindi iniziato a decorrere il 21 marzo 1996 ed è giunto a scadenza domenica 31 marzo 1996, primo giorno delle ferie pasquali ex art. 56 n.3 LEF, donde il riporto al 17 aprile 1996, terzo giorno dopo il termine delle ferie, in conformità dell'art. 63 LEF.

Ne consegue la tempestività dell'opposizione data alla posta il 12 aprile 1996.

  1. Il reclamo dell'__________ va pertanto accolto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 36, 56 n.3 e 63 LEF,

PRONUNCIA:

  1. Il reclamo 16 aprile 1996 dell'__________ è accolto.

1.1 Di conseguenza l'opposizione interposta il 12 aprile 1996 dall'__________ al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano è dichiarata tempestiva.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Intimazione: ____________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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