Seizure of essential tools exempt from attachment

15.1995.98Übriges Gericht18.04.1995Granted

Zusammenfassung

The debtor complained against a seizure by the Lugano enforcement office of several woodworking machines used in his carpentry activity. The supervisory court held that the case concerned a profession in the strict sense, not an enterprise dominated by capital or hired labor. Because the debtor’s own labor and professional skills predominated, the tools were exempt under Art. 92(3) SchKG. The complaint was therefore upheld, the seizure order annulled, and no costs or indemnities were imposed.

Regest

Art. 92 cifra 3 LEF; exemption from attachment of professional tools; distinction between profession and enterprise. The exemption applies only where the debtor's livelihood activity is a profession in the strict sense. Decisive is whether personal labor and professional knowledge predominate over capital and salaried labor. This assessment is made according to the circumstances existing at the time of seizure. If the debtor's own work prevails, the essential tools used for that activity are not attachable (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.98

Data decisione, Autorità: 18.04.1995, CEF

Incarto n. 15.95.00098

Lugano 18 aprile 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 20 ottobre 1994 di


patr. dall'avv. __________

Contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano chiedente l'annullamento dell'atto di pignoramento 7/17 ottobre 1994 per diverse esecuzioni promosse contro il reclamante da


(esec. n. __________ e __________)


(esec. n. __________)


__________ (esec. n. __________);

viste le osservazioni 2 novembre 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto:

A. La __________, la __________, La __________ e la __________ procedono contro __________ per l’incasso di diversi crediti.

B. Con atto di pignoramento 7/17 ottobre 1994 l’UE di Lugano ha pignorato al reclamante una pialla a filo, una sega nastro, un compressore, una pialla spessore, un __________. __________ ha dichiarato che il 50% dei citati beni sono proprietà di terzi.

C. Contro l’atto di pignoramento si è aggravato __________ sostenendo l’impignorabilità ex art. 92 cifra 3 LEF degli oggetti pignorati, che costituiscono strumenti indispensabili per la sua attività di falegname. Egli svolge la sua attività nell’atelier di via __________ a __________. Dal suo lavoro trae quanto di che vivere e pagare, con difficoltà, i vari conti.

D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

a) Ex art. 92 cifra 3 LEF sono esclusi dal pignoramento gli arnesi, gli strumenti e i libri, in quanto necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione. Non qualsiasi attività commerciale gode del beneficio dell’impignorabilità, ma solo la professione in senso stretto. Occorre pertanto distinguere tra professione ed impresa. La questione a sapere se si tratta di professione o di impresa, dipende da quali fattori di guadagno prevalgono: la forza lavoro personale e le conoscenze professionali del debitore e dei membri della sua famiglia oppure l’elemento capitalistico e il supporto di mano d’opera salariata. Questi fattori vanno valutati secondo le circostanze del caso specifico al momento del pignoramento (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 23 m. 16-21 p. 177/178; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993 p. 177 e rif. ivi).

b) In casu il reclamante ha dichiarato che gli oggetti pignorati gli occorrono per potere esercitare la professione di falegname. Da un precedente verbale di pignoramento 14 gennaio 1994 risulta che __________ ha affermato di esercitare la sua professione in proprio e di pagare Fr. 130.-- mensili di AVS. Da queste dichiarazioni si deduce che in casu non prevale un’attività imprenditoriale, dominata dall’elemento capitalistico, bensì la forza lavoro personale e le conoscenze professionali del debitore, per cui il reclamante beneficia della protezione legale ex art. 92 cifra 3 LEF. Di conseguenza il pignoramento effettuato dall’UE di Lugano va annullato.

  1. Il reclamo 20 ottobre 1994 __________, è accolto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si prelevano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 92 cifra 3 LEF, nonchè i disposti citati

PRONUNCIA

  1. L’appello 20 ottobre 1994 __________, è accolto.

Di conseguenza è annullato l’atto di pignoramento 7/17 ottobre 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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