Bankruptcy complaint dismissed as time-barred

15.1995.94Übriges Gericht12.04.1995Inadmissible

Zusammenfassung

The complainant challenged the bankruptcy office's retention from the proceeds of pledged assets, arguing that only the costs attributable to the pledged items could be deducted. The supervisory chamber held that the appealable decision was the office's notice of 29 July 1994, not its later confirming letter of 1 September 1994. Because the complaint was filed only on 12 September 1994, it was out of time under Art. 17(2) SchKG and therefore inadmissible. The court also ordered that no costs or party indemnities be levied.

Regest

Art. 17 cpv. 2 LEF; complaint period in bankruptcy supervision and appealability of a subsequent confirming act. The time limit runs from the communication by which the enforcement office makes its dispositive position known to the interested party. A later letter that merely confirms an earlier decision does not start a new complaint period. If the complaint is filed only after expiry of the statutory ten-day period, it is inadmissible. Under the tariff provisions governing bankruptcy supervision, no costs and no indemnities are to be charged where federal law so provides.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.94

Data decisione, Autorità: 12.04.1995, CEF

Incarto n. 15.95.00094

Lugano 12 aprile 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 12 settembre 1994 di


rappr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nella procedura fallimentare concernente


in materia di spese concernenti il fallimento;

viste le osservazioni 10 ottobre 1994 dell’UEF di Locarno;

esaminati atti e documenti;

considerato

in fatto ed in diritto:

  • che il Pretore di Locarno-Campagna con decreto 6 aprile 1992 ha pronunciato il fallimento della ditta __________;

  • che il 22 giugno 1992, statuendo sull’istanza in tal senso dell’UEF di Locarno, il Pretore ha autorizzato la liquidazione del fallimento della __________ mediante la procedura sommaria;

  • che con atto 24 giugno 1992 (FUC n. __________) l’UEF di Locarno ha pubblicato l’apertura del fallimento ex art. 231 LEF e ha fissato al 3 agosto 1992 il termine per l’insinuazione dei crediti;

  • che il 6 ottobre 1992 l’UEF di Locarno ha venduto ai pubblici incanti i beni di spettanza della fallita;

  • che il 12 ottobre 1992 (FUC n. __________) l’UEF ha depositato la graduatoria, collocando le pretese della reclamante, di complessivi Fr. 11’399.--, in graduatoria sub crediti garantiti da pegno manuale;

  • che con scritto 29 novembre 1993 l’Ufficio ha comunicato a __________ i che all’incanto i beni che occupavano i locali da lei affittati alla fallita sono stati venduti a Fr. 4’305.--, per cui avrebbe versato alla creditrice un acconto di Fr. 3’000.-- prima dell’allestimento dello stato di ripartizione;

  • che l’8 luglio 1994 l’UEF di Locarno ha chiesto al Pretore la sospensione della procedura per mancanza di sufficiente attivo;

  • che lo stesso giorno il Pretore ha ordinato la sospensione della procedura fallimentare della __________;

  • che con scritto 29 luglio 1994 l’UEF ha comunicato alla reclamante che l’importo totale incassato dalla vendita degli oggetti di pertinenza della fallita è stato di Fr. 9’278.90, così ripartiti:

Fr. 3’000.-- acconto versato il 6.12.1993

alla creditrice __________

Fr. 5’855.20 spese di realizzazione e

liquidazione all’8.7.1994

Fr. 423.70 a copertura parziale delle spese

di chiusura;

  • che il 17 agosto 1994 il patrocinatore della reclamante ha chiesto all’Ufficio di trasmettergli il dettaglio delle spese di realizzazione degli oggetti gravati dal diritto di pegno di __________;

  • che il 30 agosto 1994 il patrocinatore della reclamante ha chiesto il versamento di Fr. 998.40 perché solo una minima parte delle spese, Fr. 306.60 al massimo, riguarderebbero la realizzazione degli oggetti gravati dal diritto di pegno di __________;

  • che con provvedimento 1. settembre 1994 l’UEF di Locarno ha comunicato alla reclamante di non poterle accreditare la somma richiesta, perché “l’attivo non è stato sufficiente a coprire tutte le spese di procedura”;

  • che con reclamo 12 settembre 1994 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, che l’UEF di Locarno trattenga “dalla somma di Fr. 1’305.-- unicamente le spese di amministrazione e realizzazione dei beni ritenuti” e che quindi le vengano versati “Fr. 998.40 o quantomeno l’effettiva differenza”, atteso che:

  • “i crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni (art. 219 LEF). La realizzazione dei pegni della signora __________ ha dato un ricavo di Fr. 4’305.--, ma solo Fr. 3’000.-- le sono stati versati, avendo l’UEF trattenuto il restante per coprire le spese di fallimento. Giusta l’art. 262 LEF in genere l’UEF sulla somma ricavata dalla massa intera preleva tutte le spese occasionate dalla dichiarazione di fallimento. Tuttavia, sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si possono prelevare soltanto le spese di amministrazione e di realizzazione del pegno”;

  • “ora, dal dettaglio delle spese prodotto dall’UEF risulta che la quasi totalità della somma di Fr. 1’305.-- trattenuta sia servita esclusivamente a coprire le spese del fallimento e non quelle di amministrazione e di realizzazione del pegno. Ne consegue che secondo una corretta valutazione delle spese riportate nella distinta allestita dall’UEF, solo la somma di Fr. 306.60 possa essere trattenuta”;

  • che con osservazioni 10 ottobre 1994 l’UEF di Locarno ha postulato, con motivazioni che se del caso saranno riprese in seguito, la reiezione del gravame;

  • che ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;

  • che il 29 luglio 1994 l’UEF ha comunicato a __________ che l’importo totale incassato dalla vendita degli oggetti di pertinenza della fallita di Fr. 9’278.90 è stato così ripartito:

Fr. 3’000.-- acconto versato il 6.12.1993

alla creditrice __________

Fr. 5’855.20 spese di realizzazione e

liquidazione all’8.7.1994

Fr. 423.70 a copertura parziale delle spese

di chiusura;

  • che con siffatto provvedimento l’Ufficio ha reso noto alla reclamante la propria decisione di non versarle più nulla di quanto ottenuto dalla realizzazione dei beni gravati dal diritto di pegno;

  • che l’atto impugnato del 1. settembre 1994 altro non è che una semplice conferma di pregressa disposizione;

  • che unicamente il provvedimento 29 luglio 1994 era impugnabile mediante reclamo all'Autorità di vigilanza;

  • che il gravame del 12 settembre 1994 risulta pertanto irrimediabilmente tardivo;

  • che il reclamo va dichiarato inammissibile per tardività;

  • che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 TarLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale;

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 17 cpv. 2 LEF

pronuncia

  1. Il reclamo 12 settembre 1994 __________ è inammissibile siccome tardivo.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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