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Numero d'incarto:
15.1995.84
Data decisione, Autorità:
03.05.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00084
Lugano
3 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur-Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 15 settembre 1994 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia quale
amministrazione ordinaria della massa fallimentare __________
in tema
di aggiudicazione e di pagamento degli interessi sul prezzo di aggiudicazione;
viste le
osservazioni 11 ottobre 1994 dell'UEF di Vallemaggia;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito della liquidazione dei beni appartenenti
alla massa fallimentare __________, l’UEF di Vallemaggia ha depositato, a
decorrere dal 24 maggio 1994, le condizioni d’asta riferite alle particelle n.
__________ e __________ RFD di __________.
B. L’8 giugno 1994 i noti fondi sono stati aggiudicati,
in sede di asta pubblica, al prezzo di Fr. 230’000.-- a __________, che ha
versato seduta stante Fr. 23’000.--. La rimanenza del prezzo di aggiudicazione
era da versare, come previsto nelle stesse condizioni d’asta, entro un mese
dall’incanto.
C. Con provvedimento 9 settembre 1994 l’UEF di Vallemaggia
ha deciso:
“1. a) L’aggiudicazione
dei mappali n. __________ e __________ RFD di __________, fatta il giorno 8
giugno 1994, è sospesa fino a decisione definitiva dell’Autorità amministrativa
circa il procedimento di licenza di costruzione.
b) In
caso di approvazione da parte dell’Autorità proposta, della variante 23
settembre 1993, l’aggiudicazione 8 giugno 1994 diventerà definitiva.
c) In
caso di mancata approvazione della citata variante od altra decisione
dell’Autorità amministrativa l’Ufficio esecuzione e fallimenti si riserverà di
prendere una ulteriore decisione.
-
L’aggiudicatario non è tenuto a corrispondere
interessi di mora fino a quando l’aggiudicazione sarà definitiva.
-
omissis”.
A
sostegno della sua decisione l’ufficio ha addotto e seguenti argomentazioni:
-
“pochi
giorni dopo l’aggiudicazione il signor __________ si è presentato ai nostri
uffici dicendo di aver preso contatto con il Comune di __________ e di essere venuto
a sapere che i beni da lui acquistati erano gravati da un onere di demolizione
totale per cui doveva rimettere in discussione l’asta”;
-
“il
Comune ha confermato l’esistenza del fermo lavori e del probabile ordine di
demolizione totale”;
-
“nell’ambito
di un colloquio con i responsabili del Dipartimento del territorio (...)
abbiamo appreso che per il momento tutta la procedura è ferma in quanto il
Cantone Ticino ha chiesto alla Confederazione una moratoria per tutti i casi
analoghi a quello da noi trattato, questa procedura avrà però presumibilmente
tempi lunghi”;
-
“nel
frattempo abbiamo anche potuto accertare che al momento dell’asta il banditore
aveva comunicato verbalmente ai presenti, mostrando il piani di variante, che
l’oggetto dell’asta era venduto unicamente con la condizione di demolizione
parziale prevista dalla domanda di variante 23 settembre 1993”;
-
“l‘acquirente
__________ ci ha dichiarato che era unicamente interessato all’acquisto alle
condizioni indicate al momento dell’asta e disposto a versare l’importo di
aggiudicazione solo dopo che i permessi di costruzione come alla variante
saranno approvati”.
D. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente
aggravata la __________ che ha chiesto le vengano riconosciuti gli interessi di
mora “dall’8 luglio 1994 fino alla data del pagamento totale”.
E. Con osservazioni 11 ottobre 1994 l’UEF di Vallemaggia
ha postulato la reiezione del gravame ribadendo in particolare che “al momento
dell’incanto il banditore ha dato lettura delle condizioni d’asta ed ha
comunicato verbalmente ai presenti che i fondi venduti erano aggiudicati al
miglior offerente gravati da una procedura amministrativa concernente un ordine
di demolizione parziale del tetto laterale”.
F. Il 2 novembre 1994 la Sezione di pianificazione
urbanistica del Dipartimento del Territorio ha rilasciato, dietro istanza dell’UEF
di Vallemaggia, alla massa fallimentare __________ l’autorizzazione cantonale
per la riattazione con ridimensionamento parziale del rustico ubicato sul
mappale n. __________ di __________. Quale condizione per l’autorizzazione il
Dipartimento del territorio ha previsto il ridimensionamento del corpo laterale
come alla “proposta 23 settembre 1993”.
L’11
novembre 1994 il Municipio di __________ ha rilasciato alla massa fallimentare
__________ la licenza edilizia comunale.
G. Il 15 novembre 1994 l’UEF di Vallemaggia ha comunicato
all’aggiudicatario l’avvenuta autorizzazione alla riattazione del rustico,
decidendo contestualmente che “il pagamento del rimanente sul prezzo di
aggiudicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di crescita in
giudicato delle licenze, da tale data al pagamento del saldo decorrerà un tasso
d’interesse del 5%”.
H. Il 17 gennaio 1995 l’UEF ha comunicato a __________ che
l’autorizzazione cantonale 2 novembre 1994 e la licenza edilizia comunale 11
novembre 1994 sono cresciute il giudicato, in mancanza di impugnativa, il 6
dicembre 1994.
L’ufficio
ha assegnato all’aggiudicatario un termine di 30 giorni per versare la rimanenza
del prezzo di aggiudicazione, stabilendo contestualmente che dal 7 dicembre
1994 fino al versamento della rimanenza del prezzo di aggiudicazione decorre un
tasso di interesse del 5%.
Relativamente
agli interessi dall’8 giugno 1994 al 6 dicembre 1994 l’Ufficio ha deciso che
“farà stato quanto deciderà la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
di appello”.
Considerato
in
diritto:
- Per l’art. 136 LEF, applicabile pure nel fallimento in
virtù del rinvio dell’art. 259 LEF, la vendita ai pubblici incanti di un bene
immobile “si fa contro pagamento a contanti o dietro concessione di un termine
non maggiore a sei mesi” (DTF 79 III 120 s.; Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 233).
Le
condizioni d’asta 24 maggio 1994 prevedevano sub 10 che “i pagamenti a contanti
da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono effettuarsi come segue:
“10 % all’atto della delibera, in contanti o tramite assegno, il saldo entro 30
giorni. Se per il pagamento viene concessa una proroga, la somma prorogata
porta l’interesse del 5 %”.
- La reclamante non si aggrava contro le condizioni di
pagamento fissate nel verbale d’incanto d’immobili 24 maggio 1994, ma contesta
la decisione 9 settembre 1994 dell’UEF di Vallemaggia in quanto stabilisce che
l’aggiudicatario non è tenuto a corrispondere gli interessi di mora fino a
quando non vi sarà stata una “decisione definitiva dell’Autorità amministrativa
circa il procedimento di licenza di costruzione”.
Ritenuto
che il prezzo di aggiudicazione è stato di Fr. 230’000.--, conformemente al n.
10 delle condizioni d’incanto, al momento dell’aggiudicazione __________ ha
versato all’UEF Fr. 23’000.--. Egli doveva quindi ancora versare il saldo del
prezzo di aggiudicazione di Fr. 207’000.-- oltre interessi al 5 % sino al
giorno dell’effettivo pagamento, in ogni caso al più tardi entro 30 giorni
dalla delibera.
Pochi
giorni dopo l’asta l’aggiudicatario ha comunque scoperto che i beni acquistati
erano gravati da un onere di demolizione totale. Datagliene immediata
comunicazione, l’Ufficio ha dapprima sospeso l’incasso della rimanenza del
prezzo di aggiudicazione e poi ha emanato il provvedimento oggetto della
presente impugnativa.
Siffatto
provvedimento risulta irrituale ed è pertanto privo di efficcia giuridica.
L’ufficio non poteva infatti condizionare la validità dell’aggiudicazione
all’esito della procedura amministrativa tendente ad ottenere l’autorizzazione
alla riattazione del rustico ubicato sul mappale venduto.
Nel
caso di specie in sede di asta pubblica il banditore ha comunicato verbalmente
ai presenti “che l’oggetto dell’asta era venduto unicamente con la condizione
di demolizione parziale prevista dalla domanda di variante 23 settembre 1993”.
Siffatta condizione si è finalmente realizzata (cfr. narrativa fattuale sub.
F): pertanto restano pienamente operanti le condizioni d'asta e quindi
l'obbligo di pagare interessi al 5% sullo scoperto al momento
dell'aggiudicazione.
- Il reclamo __________ è quindi accolto così come alla
richiesta di interessi al 5% dall'8 luglio 1994, non potendosi concedere già a
partire dall'8 giugno 1994 perchè così voluto dalla reclamante stessa.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 136 e 259 LEF
PRONUNCIA:
- Il
reclamo 15 settembre 1994 della __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza il provvedimento 9 settembre 1994 dell’UEF di Vallemaggia è
annullato e resta pienamente operante l'aggiudicazione a __________ in
conformità delle condizioni d'asta, con la sola modifica del dies a quo per il
computo degli interessi fissato all'8 luglio 1994.
.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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