Complaint struck out for lack of legal interest after inactivity

15.1995.70Übriges Gericht04.08.1998Other

Zusammenfassung

The Ticino supervisory chamber dealt with a 1992 complaint against enforcement proceedings that had seen no procedural activity since 23 October 1992. Applying the transitional regime of Art. 34a LPR and Art. 24b para. 2 LPR, the court held that the one-year inactivity period began on 6 June 1997, when the new rule entered into force. Because the file had remained inactive for more than one year, the complaint was presumed devoid of legal interest and was struck out ex officio without adversarial hearing. The court also ordered that no costs or indemnities be charged.

Regest

Art. 24b cpv. 2 LPR; stralcio d’ufficio del gravame per mancanza d’interesse giuridico in caso di completa inattività processuale; la presunzione di carenza d’interesse sorge se per un anno non interviene alcun atto processuale. In presenza di disciplina transitoria (art. 34a LPR), il termine annuale decorre dall’entrata in vigore della nuova norma e non dall’ultimo atto compiuto prima di tale data. Lo stralcio avviene d’ufficio e senza contraddittorio; resta riservata la restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF se ne sono adempiuti i presupposti.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.70

Data decisione, Autorità: 04.08.1998, CEF

Incarto n. 15.95.00070

Lugano 4 agosto 1998/FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo (ora ricorso) 7 settembre 1992 di


patr. dall’avv. __________

contro

l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa da


patr. dall’ avv. __________

nei confronti della ricorrente

richiamata l’ordinanza presidenziale 8 settembre 1992, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

  • 18 settembre 1992 della __________

  • 21 settembre 1992 dell’UE di Lugano

la replica 5 ottobre 1992

la duplica 23 ottobre 1992

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con reclamo 7 settembre 1992 __________ postulava l’annullamento dell’esecuzione n.__________ dell’UE di Lugano promossa nei suoi confronti __________;

che l’istruttoria riferita alla procedura ricorsuale è tuttora aperta;

che l’ultimo atto processuale nell’inc. n. 15.95.70 risale al 23 ottobre 1992, data dell’inoltro dell’allegato di duplica da parte della __________;

che per l’art. 24b cpv. 2 LPR - applicabile alla procedura ricorsuale qui oggetto d’esame in virtù della disposizione transitoria dedotta dall’art. 34a LPR, con la sola precisazione che il termine di perenzione processuale di diritto cantonale di un anno inizia a decorrere non dall’ultimo atto processuale del 23 ottobre 1992, bensì solo dal 6 giugno 1997, momento dell’entrata in vigore della nuova norma (BU 1997, p.274) - l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli se una controversia è divenuta priva d’interesse giuridico, ritenuto che la mancanza di interesse è presunta se per un anno non vi è stato alcun atto processuale;

che l’istruttoria non ha più avuto atti procedurali dal 23 ottobre 1992;

che decisivo nel caso di specie è comunque il decorso del termine di un anno non dal 23 ottobre 1992, bensì dal 6 giugno 1997, a prescindere dal fatto che il risultato non cambia;

che ne consegue siccome realizzato il presupposto della completa inazione ex art. 24b cpv. 2 LPR, legittimante lo stralcio del gravame dai ruoli per mancanza d’interesse;

che lo stralcio è ordinato d’ufficio e senza contraddittorio (art. 24b cpv. 2, primo periodo, seconda proposizione LPR);

che resta ovviamente riservata la restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF, ove se ne realizzino i presupposti;

che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 24b LPR e 33 cpv. 4 LEF

pronuncia: 1. Il reclamo (ora ricorso) 7 settembre 1992 di __________, è stralciato dai ruoli.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all’UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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