Abuse of rights in repeated debt enforcement

15.1995.223Übriges Gericht02.04.1996Dismissed

Zusammenfassung

The supervisory complaint challenged five debt-enforcement proceedings brought by the creditor over time for two underlying claims concerning a dental bridge and alleged moral damage. The complainant argued that the executions were abusive. The cantonal supervisory authority held that, in enforcement complaint proceedings, it cannot ordinarily annul an execution for abuse of rights under Article 2 CC, because the substance of the debt is not reviewed there. It found no sufficiently clear evidence of vexatious intent, given that the proceedings related to two different claims with varying amounts and descriptions. The complaint was dismissed, with no costs and no indemnity.

Regest

Art. 17 LEF, Art. 2 CC; abuse of rights in debt enforcement proceedings. Supervisory authorities are generally not competent to annul an execution on the ground of abuse of rights, since the merits of the underlying claim are beyond their limited review. Abuse of rights in enforcement is exceptional and may be assumed only where the creditor uses repeated executions for purposes other than collection, in particular to harass the debtor or damage credit. The mere repetition of executions, even over time and with variations in amount or wording, does not suffice absent clear indicia of vexatious intent (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1995.223

Data decisione, Autorità: 02.04.1996, CEF

Incarto n. 15.95.00223

Lugano 2 aprile 1996/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 23 ottobre 1995 di


contro

l'operato dell'UE di Lugano nelle esecuzioni . __________, __________, __________, __________ e __________ promosse da


in materia di emissione di precetto esecutivo (abuso di diritto);

viste le osservazioni 13 novembre 1995 dell'UE di Lugano;

considerato

IN FATTO E IN DIRITTO

che __________ procede per la quinta volta in via esecutiva contro __________ nel periodo tra il 22 ottobre 1992 e il 18 ottobre 1995 per l'incasso di:

a) Fr. 2'900.-- con interessi al 6% dall'1.9.1992 (PE n.__________ del 22.10.1992) per "acconto versato più spese da me sopportate per ponte denti");

b) Fr. 3'000.-- con interessi al 5,5% dall'1.8.1993 (PE n. __________ del 13.10.1993) per "danni morali per la non avvenuta cancellazione del precetto esecutivo n. __________ dopo la sentenza del Pretore del Distretto di Lugano del 29.1.1993 a lui sfavorevole e dietro miei solleciti per la cancellazione del precetto";

c) Fr. 2'900.-- con interessi al 6% dall'1.9.1992 (PE n. __________ del 21.10.1993) per "acconto versato per ponte denti più spese da me sopportate - lavoro mai consegnato");

d) Fr. 2'900.-- con interessi al 6% dall'1.9.1992 (PE n. __________ del 20.10.1994) per "acconto versato per ponte denti più spese, più spese di trasporto, ponte non consegnato");

e) Fr. 2'315.-- con interessi al 6% dall'1.9.1992 e Fr. 585.-- con interessi al 6% dall'1.9.1992 (PE n. __________ del 18.10.1995) per "acconto versato per ponte denti (ponte non consegnato)";

che __________ ha sempre interposto tempestive opposizioni;

che con decreto 26 ottobre 1994 il Pretore del Distretto di Lugano ha stralciato dai ruoli la causa a procedura inappellabile promossa dalla precettante contro l'escusso con istanza 9 novembre 1993, ritenuto che l'istante non aveva designato il suo patrocinatore dopo che il pretore aveva "accertato l'incapacità dell'istante a discutere con sufficiente chiarezza la causa e di conseguenza l'aveva diffidata a munirsi di un patrocinatore, pena lo stralcio della lite ex art. 39 cpv.2 CPC";

che contro __________ vi è un attestato di carenza di beni per Fr. 4'038.-- emesso nel 1987 e risulta un'esecuzione nel 1991 per Fr. 2'952.--;

che in procedura di reclamo ex art. 17 LEF è in linea di principio esclusa la possibilità di ottenere l'annullamento dell'esecuzione fondato sulla violazione dell'art. 2 CC, atteso che la decisione sull'abuso di diritto è riservata al giudice ordinario, benchè il principio della buona fede trovi applicazione anche nel diritto esecutivo (DTF 113 III 3 cons.2a e rif. ivi);

che la pretesa di diritto materiale sottesa all'esecuzione non può essere in principio oggetto d'esame avanti le autorità di esecuzione e di vigilanza, avuto riguardo al loro limitato potere di cognizione;

che è una peculiarità del diritto esecutivo svizzero di permettere a chi reputa di essere creditore di iniziare un'esecuzione senza dover previamente provare il fondamento materiale della sua pretesa (DTF 113 III 3 cons.2b);

che nell'esecuzione ex art. 38 cpv.1 LEF volta ad ottenere il pagamento di denaro costituisce titolo esecutivo unicamente il precetto esecutivo cresciuto in giudicato e non la pretesa creditoria fatta valere e nemmeno l'eventuale titolo che ne costituisce il fondamento;

che per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione, l'abuso di diritto è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5) a meno che il creditore persegua altri fini che non l'incasso di un credito, ad esempio quando porti offesa al credito dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie;

che nel caso in esame le cinque esecuzioni si riferiscono sostanzialmente a due cause diverse ("ponte denti" e torto morale), con varianti sul quantum e sulla descrizione della causa del credito;

che la reiterazione a ciclo annuo può sottendere ipotesi di interruzione di prescrizione, ritenuto che la precettante già ha proceduto nelle forme ordinarie contro l'escusso e che il giudice di merito ha stralciato dai ruoli la causa per omessa designazione del patrocinatore, dopo aver accertato "l'incapacità di __________ di discutere con sufficiente chiarezza la causa";

che le continue vicende esecutive non consentono in sede di reclamo di avere certezza su qualsivoglia intento vessatorio della precettante, risultando semmai il frutto di una concezione giuridica assolutamente carente;

che de lege lata va dato atto al reclamante che la soluzione cui si approda è ben lungi dall'essere soddisfacente;

che di ciò si è reso conto il legislatore, attuando la novella legislativa che entrerà in vigore il 1° gennaio 1997 nel senso che il nuovo art. 85a LEF consentirà all'escusso di domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito e di conseguenza la declaratoria di annullamento dell'esecuzione;

che pertanto __________ non può che essere invitato a pazientare in attesa di poter disporre del citato istituto;

che il reclamo va quindi respinto;

che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 LEF e 2 CC

PRONUNCIA

  1. Il reclamo 23 ottobre 1995 __________ è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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